«Nel caso in cui la Corte di Cassazione accolga l’istanza di ricusazione disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per adempimenti ex articolo 42, comma 2, c.p.p., il giudizio di rinvio deve avvenire mediante fissazione di udienza camerale […]».
La Corte d'Appello di Campobasso dichiarava l'efficacia, rispetto alla posizione di A.R., degli atti compiuti dal GIP ricusato fino all'ammissione del giudizio abbreviato. A.R. ricorre in Cassazione lamentando, tra vari motivi, la violazione dell'articolo 601, comma 1, lett. c c.p.p., in relazione all'articolo 42, comma 2, c.p.p. Il ricorrente, infatti, ritiene che i giudici di secondo grado abbiano emesso un provvedimento de plano, omettendo così di attivare il contraddittorio con le parti processuali nel giudizio di rinvio. La doglianza è fondata. Secondo la Cassazione, i giudici dell'Appello avrebbero dovuto fissare un'udienza nel contraddittorio delle parti. Il Collegio, infatti, richiama una precedente sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui l'istanza di dichiarazione di ricusazione «determina l'attivazione di un procedimento incidentale connotato in senso tipicamente giurisdizionale, con la garanzia di un contraddittorio da quale scaturisce un provvedimento emesso in forma di ordinanza, assoggettabile al controllo di legittimità con il ricorso in cassazione» Cass. numero 37207/2020 . In base ai principi ora enunciati, secondo il Collegio si può quindi affermare che «nel caso in cui la Corte di Cassazione accolga l'istanza di ricusazione disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per adempimenti ex articolo 42, comma 2, c.p.p., il giudizio di rinvio deve avvenire mediante fissazione di udienza camerale e, quindi, nel contraddittorio tra le parti, le quali devono poter interloquire in ordine all'individuazione degli atti, compiuti dal giudice ricusato, che conservano efficacia». La Suprema Corte, quindi, annulla il provvedimento impugnato.
Presidente Petruzzellis – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnato provvedimento, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 6, con sentenza del 9 luglio 2021, la quale, annullando senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso, aveva accolte l istanza di ricusazione e disposto la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per quanto previsto dall'articolo 42 c.p.p., comma 2, la Corte d'appello di Campobasso dichiarava l'efficacia, quanto alla posizione di R.A. , di tutti di atti compiuti dal G.i.p. ricusato, fino all'ammissione del giudizio abbreviato, disposto con ordinanza del 27 marzo 2021. 2. Avverso l'indicata sentenza, R.A. , per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'articolo 601 c.p.p., comma 1, lett. c , in relazione all'articolo 42, comma 2, c.p.p. con riferimento agli articolo 41 c.p.p., comma 3, e articolo 127 c.p.p., Assume il ricorrente che la Corte di merito ha emesso un provvedimento de plano, omettendo di attivare il doveroso contraddittorio con le parti processuali e incorrendo cosi nella nullità derivante dal combinato disposto degli articolo 41 c.p.p., comma 3, in relazione all'articolo 127 c.p.p 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e in relazione agli articolo 37 c.p.p., comma 2, articolo 42 c.p.p., comma 2, con riferimento all'articolo 438 c.p.p., commi 5 e 5-bis. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, laddove ha ravvisato l'efficacia di tutti gli atti, senza considerare che i provvedimenti in ordine all'ammissione e la rigetto a riti alternativi emessi dal giudice ricusato perdono efficacia ex lege, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 23 dicembre 2020, numero 37207, la cui motivazione viene riportata nel ricorso. Ad avviso del ricorrente, il diniego all'ammissione del giudizio abbreviato condizionato a una perizia fonica è stato compromesso, in termini di parzialità, della pregressa decisione accettata dal G.u.p. in tema di colpevolezza, e, quindi, non può conservare alcuna efficacia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. 2. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e accolto la dichiarazione di ricusazione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per quanto previsto dall'articolo 42 c.p.p., comma 2 3. La questione posta dal ricorrente con il primo motivo è se, nel giudizio di rinvio, in cui la Corte d'appello è chiamata a compiere le valutazioni ex articolo 42 c.p.p., comma 2, sia necessario fissare udienza camerale per la costituzione del contraddittorio, ovvero se la Corte territoriale possa procedere de plano, come avvenuto nel caso di specie. 4. Ritiene il Collegio che la Corte di appello, chiamata a provvedere nel giudizio rescindente, ai sensi dell'articolo 42 c.p.p., comma 2, debba fissare udienza nel contraddittorio delle parti. Indicazioni in tal senso si traggono dalla sentenza delle Sezioni Unite numero 37207 del 16 luglio 2020, Gerbino, la quale, pur essendo intervenuta, a dirimere una questione che qui direttamente non rileva ossia se, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del g.u.p., il decreto che dispone il giudizio -,emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione - conservi o meno efficacia , nondimeno ha operato una puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, analizzando le varie fasi in cui si articola il procedimento incidentale attivato dall'istanza di ricusazione. Ai fini che qui rilevano, la Sezioni unite hanno precisato che dalla trama normativa delineata dal legislatore emerge con chiarezza che il provvedimento richiamato nell'enunciato della disposizione di cui all'articolo 42, comma 3, cit. pertiene logicamente alla pronuncia sul merito della ricusazione ex articolo 41, comma 3, cit., nel senso che ne forma parte necessaria ed integrante. Nel disegno del codice, infatti, il provvedimento dichiarativo che ne costituisce l'oggetto è il risultato di un'attività doverosa e necessaria da parte del giudice che pronuncia sul merito della ricusazione finanche nell'ipotesi in cui vi appaia temporalmente scissa e non contestualmente adottata, come di regola dovrebbe accadere in seno all'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, la declaratoria in ordine alla conservazione dell'efficacia degli atti non si traduce in un provvedimento autonomo, ma nel necessario epilogo della decisione sull'oggetto del giudizio incidentale par. 8.4. . Affermano, ancora, le Sezioni Unite che l'istanza dichiarazione di ricusazione determina l'attivazione di un procedimento incidentale connotato in senso tipicamente giurisdizionale, con la garanzia di un contraddittorio da quale scaturisce un provvedimento emesso in forma di ordinanza, assoggettabile al controllo di legittimità con il ricorso per cassazione par. 9 . 5. Orbene, dai passaggi argomentativi appena ricordati emerge, da un lato, che è ben possibile che la dichiarazione di accoglimento della ricusazione la declaratoria in ordine alla conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato possano intervenire anche in momenti temporalmeite distinti, come è accaduto nella vicenda in esame, in cui, appunto, la dichiarazione di ricusazione è stata emessa dalla Corte di cassazione, mentre la declaratoria ex articolo 42 c.p.p., comma 2, comportando valutazione di merito, è stata devoluta alla Corte territoriale dall'altro, che la garanzia del contraddittorio trova applicazione con riferimento al procedimento incidentale attivato dall'istanza di ricusazione nella sua interezza, e, quindi, in relazione a ciascuna fase - l'una che si conclude con accoglimento dell'istanza, l'altra che decide in ordine alla conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusati - ove queste, diversamente da quanto di regola accade, non siano contestuali ma avvengano in momenti diversi. 5. Deve perciò affermarsi che, nel caso in cui la Corte di cassazione e accolga l'istanza di ricusazione disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per adempienti ex articolo 42 c.p.p., comma 2, il giudizio di rinvio deve avvenire mediante fissazione di udienza camerale e, quindi, nel contraddittorio tra le parti, le quali devono poter interloquire in ordine all'individuazione degli atti, compiuti dal giudice ricusato, che conservano efficacia. 6. Nel caso di specie, poiché la Corte d'appello ha provveduto de plano, il provvedimento impugnato, essendo stato assunto in violazione dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. c , deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, perché proceda ai sensi dell'articolo 42 c.p.p., comma 2, previa fissazione dell'udienza camerale. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso per l'ulteriore corso.