Non è ricorribile per cassazione la decisione inerente la scuola dei figli

Il Collegio ha precisato che le statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole, in quanto non definitive, né decisorie, non sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost.

Una madre ricorre in Cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Messina, la quale ha risolto la controversia nata con il suo ex marito con riguardo al figlio minore, autorizzando il padre ad iscriverlo presso una scuola nordamericana, con trasferimento dalla attuale residenza di Dubai. La doglianza è, però, inammissibile. Infatti, il Collegio precisa che si tratta «delle statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole, le quali non sono né definitive, né decisorie e, quindi, non sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost.». L'articolo 709-ter prevede, infatti, che «per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento dei figli minori, provvede il giudice del procedimento in corso, il quale potrà dare “i provvedimenti opportuni” e, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti assunti o anche ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni in favore del minore o anche dell'altro genitore, condannare l'inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria». Ne consegue che i provvedimenti inerenti «i conflitti tra i genitori su talune questioni come la scelta della scuola, un intervento medico sul minore ecc.» così come le questioni quotidiane come il modo di vestire del minore, gli spettacoli a cui può assistere ecc , non sono, dunque, ricorribili per cassazione, in quanto attengono al controllo esterno sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Inoltre, non hanno carattere di definitività, potendo essere sempre riproposte le questioni con successivo ricorso. Per tutti questi motivi, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Acierno – Relatore Nazzicone Fatti di causa È proposto ricorso per cassazione, per sette motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina del 16 agosto 2019, la quale, sul ricorso ex articolo 709 ter c.p.c., ha risolto la controversia insorta tra i coniugi divorziati con riguardo al figlio minore, autorizzando il padre ad iscriverlo, già per l'a.a. 2019-2020, presso una scuola nordamericana, con trasferimento dalla attuale residenza in … . Si difende con controricorso l'intimato, indicando come il procedimento sulla sentenza di divorzio penda per cassazione r.g. numero 22585/2019 e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso od il suo rigetto. Le parti hanno depositato la memoria. Ragioni della decisione 1. - Il ricorso propone i seguenti motivi 1 violazione degli articolo 24 e 111 Cost., perché la corte territoriale ha trattato il ricorso di cui all'articolo 709 ter c.p.c., in violazione del doppio grado, quando avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile 2 violazione dell'articolo 111 Cost., articolo 2909 c.c., articolo 39,324,325,709 e 710 c.p.c., perché non è vero che il giudizio sulla sentenza di divorzio fosse pendente in Cassazione, essendo provata solo la notificazione del ricorso, ma non l'iscrizione a ruolo 3 violazione dell'articolo 111 Cost., articolo 709 ter e 710 c.p.c., L. numero 218 del 1995, articolo 42, e della Conv. Aja del 5 ottobre 1961, perché, non essendovi più un procedimento in corso, la competenza è del Tribunale degli Emirati, dove il minore risiede 4 violazione degli articolo 324 e 373 c.p.c., in quanto il ricorso è stato presentato da controparte a norma degli articolo 373 e 709 ter c.p.c., ma la corte territoriale ha reso pronuncia solo con riguardo ai provvedimenti indicati in quest'ultima disposizione, mentre non avrebbe potuto applicare l'articolo 373 c.p.c., non essendo provata la pendenza del giudizio di cassazione 5 violazione degli articolo 2,3,30 e 31 Cost., articolo 315 bis e 316 c.c., Conv. New York del 20 novembre 1989, per avere la corte territoriale accolto la richiesta di autorizzazione alla frequentazione della scuola negli USA, contrariamente agli interessi del minore e sottraendolo all'indirizzo e controllo della crescita da parte della madre, dando inoltre rilievo eccessivo ai desiderata del minore in sede di ascolto ed alle sue ambizioni sportive 6 violazione dell'articolo 112 c.p.c., perché il padre aveva chiesto solo l'autorizzazione al trasferimento per l'anno scolastico 2019-2020, e non senza limitazioni 7 le spese di lite sono state compensate dalla corte di appello, ma la riforma della sua ordinanza comporterà anche la riforma di tale capo. 2. - Il ricorso è inammissibile. 2.1. - L'articolo 709 ter c.p.c., prevede che, per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento dei figli minori, provvede il giudice del procedimento in corso, il quale potrà dare i provvedimenti opportuni e, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti assunti o anche ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni in favore del minore o anche dell'altro genitore, condannare l'inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Tale articolo è stato introdotto dalla L. numero 54 del 2006, articolo 2, comma 2, che ha disciplinato l'affidamento condiviso e l'intento del legislatore appare palesemente quello di fornire uno strumento per la soluzione di conflitti tra genitori, riguardo ai figli, che, a seguito della nuova normativa, potrebbero presentarsi più frequentemente. 2.2. - La questione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti resi dal giudice del merito ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c., è stata più volte affrontata da questa Corte. Va premesso che il regime dell'impugnazione di siffatti provvedimenti non è stato affatto modificato dall'introduzione, nell'ordinamento processualistico, dell'articolo 709 ter c.p.c., il quale si limita ad indicare, in modo analitico, i provvedimenti che il giudice può emettere, stabilendo, poi, che gli stessi restano impugnabili nei modi ordinari , senza pertanto incidere sulla previgente disciplina dei relativi mezzi di gravame e, quindi, sulla preclusione del ricorso straordinario per cassazione. Infatti, la norma, di cui al comma 3, secondo cui i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari , trova giustificazione nella diversa natura dei provvedimenti che, nel procedimento in esame, possono essere richiesti al giudice del merito modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento della prole, oppure ammonimento, condanna al risarcimento del danno e irrogazione di sanzione pecuniaria ne deriva che la norma semplicemente rinvia a quei mezzi di impugnazione che sono, nel concreto, ammessi, alla stregua delle regole ordinarie, tenendo conto della specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalità in tal senso, già il condivisibile principio espresso da Cass. 25 febbraio 2015, numero 3810, non mass. Cass. 8 agosto 2013, numero 18977 Cass. 22 ottobre 2010, numero 21718 . 2.3. - Giova ricordare come questa Corte ritenga il provvedimento di irrogazione di una sanzione pecuniaria o condanna al risarcimento dei danni del genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, emesso ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c., ricorribile per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., rivestendo esso i caratteri della decisorietà e della definitività cfr., ex multis, Cass. 17 maggio 2019, numero 13400, non mass. Cass. 27 giugno 2018, numero 16980 nonché le citate Cass. 25 febbraio 2015, numero 3810 e Cass. 8 agosto 2013, numero 18977 . 2.4. - Non così quando l'oggetto del ricorso attenga alle controversie in ordine all'esercizio concreto delle modalità di affidamento, in quanto, in tal caso, il ricorso per cassazione è inammissibile. Si tratta delle statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole, le quali non sono nè definitive, nè decisorie e, quindi, non sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost In via esemplificativa, sono stati in passato menzionati i conflitti tra i genitori su talune questioni si veda Cass. 22 ottobre 2010, numero 21718 , come la scelta della scuola, un intervento medico sul minore, etc., ma pure le questioni quotidiane, come il modo in cui il minore si veste, gli spettacoli cui può assistere, e così via. Lo stesso è a dirsi, quanto alle ulteriori possibilità di intervento del giudice del merito, allorché - pur a fronte di gravi inadempienze, di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento - il giudice provveda solo a modificare i provvedimenti in vigore. Tali provvedimenti non sono, dunque, ricorribili per cassazione, perché attengono al controllo esterno sull'esercizio della responsabilità genitoriale, nè hanno carattere di definitività, potendo essere sempre riproposte le questioni con successivo ricorso. In tal senso, si ritiene di puntualizzare il principio con riguardo alle vicende meramente conformative delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale, concernenti le vicende minute e quotidiane della vita del minore, secondo altri precedenti di questa Corte Cass. 11 novembre 2021, nnumero 33613, 33614 Cass. 14 febbraio 2019, numero 4524 . 2.5. - Non è, pertanto, soltanto dall'adozione del provvedimento nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 709 ter c.p.c., su ricorso proposto in via principale, che deriva, in sé, l'inammissibilità del ricorso, ma dalla natura dei provvedimenti emessi dal giudice di merito ove essi siano volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale, difettano i presupposti per reputare ammissibile il ricorso straordinario per cassazione. In disparte qui altre fattispecie estranee al thema decidendum cfr. Cass. ord. 12 novembre 2018, numero 28998 16 settembre 2015, numero 18194 30 ottobre 2009, numero 23032 , quando, invero, il provvedimento del giudice del merito sia rivolto solo a regolamentare, per il futuro, la conformazione del diritto di visita, si tratta di mere scelte afferenti la responsabilità genitoriale verso i minori, onde il provvedimento non è ricorribile ai sensi dell'articolo 111 Cost 2.6. - Nella specie, nel provvedimento impugnato i caratteri, che rendono ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, certamente mancano. Si tratta di decisione affidata agli apprezzamenti compiuti dal giudice del merito ed il provvedimento, soggetto alle regole generali del rito camerale, è come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, neppure rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali. Difettano, dunque, secondo i concetti elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, i requisiti della decisorietà e della definitività, e, pertanto, esso non è impugnabile, ai sensi dell'articolo 111 Cost., con ricorso straordinario per cassazione. 3. - Le spese seguono la soccombenza. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52.