Confermata, nella vicenda in esame, la pretesa avanzata dal Fisco per il possesso, da parte del contribuente, di attività finanziarie non dichiarate presso Paesi a fiscalità privilegiata.
Il dato formale ed ufficiale della residenza nel Comune italiano batte le prove concrete fornite dal contribuente per dimostrare il proprio trasferimento all'estero. Legittima, di conseguenza, la pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate in merito al possesso, da parte del contribuente, in Paesi a fiscalità privilegiata di attività finanziarie non dichiarate. All'origine dello scontro contribuente-Fisco ci sono ben quattro avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta dal 2007 al 2010, con cui viene accertata l'esistenza di attività finanziarie non dichiarate presso Paesi a fiscalità privilegiata e viene poi recuperata a tassazione la maggiore imposta IRPEF con annesse sanzioni. La ricostruzione operata dall'Agenzia delle Entrate è condivisa dai giudici di primo grado, ma smentita, in larga parte, dai giudici di secondo grado, i quali accolgono le obiezioni del contribuente e annullano gli accertamenti relativi agli anni 2008, 2009 e 2010. Questa decisione viene legata al materiale probatorio fornito dal contribuente, il quale ha provato, secondo i giudici, «di essere residente in Brasile dal 2007» e ha smentito «le contrarie risultanze formali» utilizzate dal fisco. Col ricorso in Cassazione, però, l'Agenzia delle Entrate contesta la valutazione compiuta dai giudici tributari regionali, e osserva, in particolare, che è evidente l'errore compiuto nel «nel non riconoscere la soggettività fiscale italiana» del contribuente «sino al 2011, anno di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» con «contestuale cancellazione dalla popolazione residente nel Comune» italiano. Questa obiezione è ritenuta sacrosanta dai magistrati della Cassazione. Questi ultimi ricordano, in premessa, che la normativa stabilisce che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile». Di conseguenza, «vengono individuati, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa» «il primo, formale, è rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente», mentre «gli altri due, di fatto, sono costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del Codice Civile». Restringendo l'orizzonte, anche alla luce della vicenda in esame, è logico dedurre che «le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano in ogni caso residenti» in Italia, e quindi «soggetti passivi d'imposta in Italia». Ciò perché «l'iscrizione anagrafica è preclusiva di ogni ulteriore accertamento» e «il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulta la cancellazione dall'anagrafe del Comune italiano». Proprio applicando questi principi, è evidente la plausibilità della pretesa avanzata dal Fisco nei confronti del contribuente italiano, almeno fino al 2010, poiché egli si è iscritto all'Anagrafe dei residenti italiani all'estero solo nel 2011, specificando di essersi trasferito in Brasile, con contestuale cancellazione dalla popolazione residente nel suo vecchio Comune d'appartenenza in Italia.
Presidente Greco – Relatore Crolla Rilevato che 1. G.E.R.M. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino quattro avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007-2010 ed un atto di contestazione con l'Ufficio, accertando l'esistenza di attività finanziarie non dichiarate presso paesi a fiscalità privilegiata, recuperava a tassazione la maggiore imposta Irpef ed irrogava le sanzioni di legge. 2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l'appello annullando gli accertamenti 2008, 2009 e 2010 e rideterminando le sanzioni in Euro 81.866,00. I giudici di seconde cure rilevavano a che il G. aveva provato, superando le contrarie risultanze formali, di essere residente in omissis con la conseguente invalidità delle contestazioni relative agli anni 2008, 2009 e 2010 b che la sanzione poteva essere contenuta nella misura poco superiore al minimo edittale. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1.Con il primo motivo l'Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 2, comma 2 e dell'articolo 2700 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3 si sostiene che la CTR ha errato nel non riconoscere la soggettività fiscale italiana sino al 2011, anno di iscrizione all'AIRE, e contestuale cancellazione della popolazione residente nel Comune di Torino. 1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. numero 167 del 1990, articolo 5, comma 2 e D.Lgs. numero 472 del 1997, articolo 7, comma 4 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 per aver l'impugnata sentenza calcolato la sanzione sull'imposta evasa anziché sull'attività non dichiarata. 2. Il primo motivo è fondato 2.1 Il D.Lgs. numero 917 del 1986, articolo 2, comma 2 stabilisce che Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile . 2.2 Vengono, quindi, individuati, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa come si desume dall'utilizzo della congiunzione o il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile. 2.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 2, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d'imposta, in Italia con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano cfr. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06, 21970/2015 e 16634/2018 . 3 Il secondo motivo è infondato. 3.1 Il D.L. numero 167 del 1990, articolo 4, comma 1 stabilisce che Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 5 residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. u , e dall'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, numero 231 . Ai sensi del successivo articolo 5, comma 2 La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di Euro 258 . 3.2 Orbene, contrariamente a quanto opinato dall'Agenzia delle Entrate, la CTR non ha calcolato la sanzione sul quantum dell'imposta ma sui depositi non dichiarati , limitatamente agli anni 2005-2007 operando, sulla scorta di un accertamento in punto di fatto non sindacabile in questa sede se non per vizio motivazionale, la diminuzione D.Lgs. numero 472 del 1997, ex articolo 7, comma 4. 3.3 Con il motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta la violazione del D.Lgs. numero 472 del 1997, articolo 12 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 per non avere la CTR dedotto il pagamento della sanzione di Euro 13.473,00 irrogata con un autonomo atto di contestazione 3.4 Il motivo è infondato in quanto, ai sensi del D.Lgs. numero 472 del 1997, articolo 12, comma 6 “il concorso e la continuazione sono interrotti dalla contestazione della violazione . 3.5 È ciò che si è verificato nella fattispecie in esame, avendo l'impugnata contestazione relativa agli anni 2008-2010 interrotto la continuazione con la violazione relativa all'anno 2004 oggetto di distinta contestazione. 3.6 In accoglimento del primo motivo del ricorso l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo motivo e il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.