Con ordinanza numero 1283/2022 la Corte di Cassazione si è espressa su una questione molto attuale, in materia di circolazione stradale.
La Suprema Corte ha esaminato il caso dei due ricorrenti B.G.M. e R.A. che hanno proposto ricorso avverso un Comune campano. Era stato loro confermato, prima dal Tribunale di Benevento e poi in secondo grado, l'accertamento della violazione amministrativa in materia di circolazione stradale per avere superato il limite di velocità imposto per legge, rilevato con le apparecchiature elettroniche. Secondo i ricorrenti, il Tribunale non avrebbe approfondito l'accertamento della regolare funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità. Pertanto, a parer loro, l'autovelox non sarebbe stato idoneo a rilevare l'infrazione. Infatti, dal verbale notificato risultava che l'autovelox utilizzato era stato omologato e tarato una sola volta, ma non era mai stato effettivamente controllato per verificarne il buon funzionamento, mancando anche un certificato ad attestarne l'idoneità. La doglianza è fondata. Infatti, il Collegio, a supporto della questione, richiama un importante principio secondo cui « … tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tale verifiche siano state o meno effettuate» Cass. numero 533/2018 e numero 32369/2018 . Pertanto, la Corte decide di accogliere il motivo principale di doglianza dei ricorrenti.
Presidente Bisogni – Relatore Tricomi Ritenuto che B.G.M. e R.A. hanno proposto ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, in epigrafe indicata il Comune di Puglianello è rimasto intimato. Il Tribunale in sede di appello, con la decisione impugnata, in riforma della prima decisione, ha confermato il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale numero omissis per l'infrazione del superamento dei limiti di velocità, elevato dal Comune di omissis nei confronti dei ricorrenti, sulla considerazione che l'ente aveva fornito la prova del regolare funzionamento dell'apparato fisso, perché l'apparecchio autovelox risultava essere stato sottoposto a taratura in data omissis e ciò - in difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni, doveva ritenersi sufficiente a documentare la sottoposizione a verifica dell'apparecchio. È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Considerato che 1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 45, comma 4. I ricorrenti, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale numero 113 del 2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 4, cit. nella parte in cui non ha previsto che tutte le apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, si dolgono che il Tribunale non ne abbia tenuto conto, atteso che dalla lettura del verbale notificato si evinceva che l'apparecchio - a mezzo del quale era stato elevato il verbale - era stato omologato e tarato una sola volta , ma mai controllato per asseverarne il buon funzionamento. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella mancata considerazione dell'assenza del certificato di buon funzionamento dell'apparecchio autovelox, circostanza - a dire dei ricorrenti - tale comportare la nullità della sentenza. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 2697 c.c A parere dei ricorrenti, il Tribunale - ritenendo sufficiente a documentare la validità dell'accertamento di infrazione la certificazione che l'apparecchio fosse stato sottoposto a taratura, in assenza di specifiche e circostanziate contestazioni da parte degli appellanti - aveva addossato loro un onere probatorio che non gli competeva. 2.1. Il primo motivo è fondato. 2.2. Trova applicazione, nel caso di specie, il principio secondo il quale Poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 45, comma 6, Corte Cost. 18 giugno 2015 numero 113 , tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate Cass. numero 533/2018 Cass. 32369/2018 nel caso in esame, la verifica ha riguardato solo la taratura e non la regolarità del controllo periodico, mentre il giudice avrebbe dovuto provvedere a verificare anche questo secondo profilo. 3. Conseguentemente la prima censura deve essere accolta detto accoglimento assorbe, per sopravvenuto difetto di interesse cfr. Cass. numero 28663/2013 , l'esame degli altri motivi del ricorso. 4. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. - Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per le spese.