La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, l. numero 210/1992 è stata sollevata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria numero 1308, pubblicata il 17 gennaio 2022.
La vicenda vagliata dalla Corte di legittimità. La controversia portata all'attenzione della Suprema Corte trae origine dalla domanda di indennizzo presentata ai sensi dalla legge 25 febbraio 1992, numero 210 , in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Ad una bambina veniva somministrato vaccino trivalente anti morbillo, parotite e rosolia dopo una decina di giorni la piccola accusava alcuni sintomi, che inducevano a ricovero, esami diagnostici, al cui esito veniva diagnosticata encefalopatia post vaccino. Le dimissioni, con formulazione di diagnosi, avvenivano il 5 luglio 2002. La domanda amministrativa di riconoscimento dell'indennizzo venne presentata il 22 giugno 2010, oltre il termine triennale di decadenza previsto. Il Tribunale in primo grado aveva accolto la domanda riconoscendo il diritto all' assegno vitalizio a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda. Ritenendo l'imprescrittibilità del diritto e l'operatività della decadenza limitatamente al triennio antecedente la domanda di indennizzo. La Corte d'Appello a sua volta, decidendo l'appello proposto dal Ministero della Salute in punto decadenza del diritto, confermava la sentenza di primo grado. Il Ministero della Salute ricorreva così in Cassazione. La norma censurata articolo 3, comma 1, l. numero 210/1992 . L'Amministrazione ricorrente si duole della errata applicazione dell' articolo 3, l. numero 210/1992 , poiché la Corte territoriale, come il primo giudice, aveva ritenuto la decadenza prevista dalla predetta norma riferita al solo triennio antecedente la presentazione della domanda amministrativa, anziché ritenere del tutto estinto il diritto per l'intervenuta decadenza. In particolare, la norma per la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale è l'articolo 3 comma 1 della legge citata, che così recita «i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno omissis ». La rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Preliminarmente il supremo collegio osserva che la motivazione portata dai giudici d'appello appare erronea, non potendo condividersi l'interpretazione da questi ultimi data alla norma di riferimento. Interpretazione che cozza con il dato letterale della disposizione, che non si presta a dubbi di sorta la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla conoscenza del danno. E dunque, la controversia dovrebbe essere decisa con accoglimento del ricorso proposto e cassazione della sentenza d'appello impugnata. È altrettanto vero, proseguono i giudici di legittimità, che in materia previdenziale, la giurisprudenza sia di legittimità che costituzionale ha apportato incisivi correttivi, introducendo l'operatività della “ decadenza mobile ” concetto che vale a far sì che la decadenza travolga unicamente i ratei maturati nel triennio precedente alla presentazione della domanda, salvando il diritto alla prestazione previdenziale per i ratei a venire. Evitando cioè la decadenza “ tombale ” del diritto pensionistico . Si veda ad esempio Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, numero 17430 , ove si è affermato che «in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'articolo 47 del d.P.R. numero 639 del 1970, come modificato dall'articolo 38, comma 1, lett. d , del d.l. numero 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. numero 111 del 2011 , si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale». Principi di diritto in linea con quelli affermati dalla Corte costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto alla pensione come fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoposto a decadenza tutelato dall' articolo 38 della Costituzione . Ora, la normativa relativa all'indennizzo oggetto della controversia esaminata, l. numero 210/1992 , è sicuramente diversa, per struttura e funzione, dal sistema pensionistico. E ciò impedisce che si possa procedere ad una estensione analogica dei principi di diritto in materia di “decadenza mobile”. Ciò non toglie che entrambe le normative siano fondate sui medesimi principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione. Va altresì tenuto conto che la l. numero 210/1992 prevede, oltre ad un importo a titolo risarcitorio da fatto illecito, anche un assegno reversibile della durata di quindici anni, volto a mitigare gli effetti negativi e le difficoltà di gestione dello stato patologico nel tempo. Dunque, secondo i Giudici di legittimità, appare evidente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell' articolo 3, comma 1, l. numero 210/1992 , poiché «non si comprende perché la categoria dei percettori di pensione può, per effetto della decadenza prevista dalla legge, al più vedere estinto il diritto a talune prestazioni periodiche relative al diritto a pensione, in sé imprescrittibile, mentre i destinatari dell'indennizzo di cui all' articolo 1, l. numero 210/1992 , certamente protetti dalla Costituzione in ragione del grave ed irreparabile vulnus subito a causa delle vaccinazioni e dei trattamenti previsti dalla medesima legge, debbano vedersi estinto il diritto a tutte le prestazioni periodiche nonostante la distensione temporale delle medesime prestazioni periodiche superi di gran lunga il termine triennale di decadenza previsto dalla legge». Per tali motivi la Corte di cassazione ha sospeso il giudizio e rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Presidente Berrino – Relatore Calafiore Rilevato in fatto che con sentenza numero 432 del 2015, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dal Ministero della Salute nei confronti di Ce.Fu. e C.C. genitori e legali rappresentanti della minore Ce.Fr. avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato il medesimo Ministero, in relazione alla somministrazione del vaccino trivalente anti morbillo, parotite e rosolia alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge per le patologie della I categoria della tabella A allegata al D.P.R. numero 834 del 1981 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonché ad erogare l'ulteriore indennizzo previsto dalla L. numero 229 del 2005 consistente in un assegno vitalizio di importo pari a sei volte l'importo percepito dal danneggiato ai sensi della L. numero 210 del 1992 e dell'importo aggiuntivo una tantum corrispondente al 30 % per ogni anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi della L. numero 210 del 1992 , per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento del beneficio la Corte territoriale, rigettando il motivo d'impugnazione relativo alla decadenza definitiva del diritto alle prestazioni, ha confermato la sentenza del Tribunale la quale aveva dato atto che in data 15 giugno 2012 il Ministero aveva riconosciuto il nesso causale tra il vaccino inoculato e la patologia indicata in ricorso e che la natura assistenziale del diritto in questione ne determinava l'imprescrittibilità e la operatività della decadenza limitatamente al triennio antecedente alla presentazione della domanda conseguentemente, aveva riconosciuto il diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e cioè dal 1.7.2010 avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero della Salute sulla base di un motivo resistono, con controricorso, Ce.Fu. e C.C. numero q. che hanno depositato memoria ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23 bis conv. in L. numero 176 del 2020 . Considerato in diritto che con l'unico motivo di ricorso, il Ministero della Salute lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. numero 210 del 1992, articolo 3, comma 1, in quanto la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che la domanda di indennizzo era stata presentata tardivamente rispetto al termine perentorio di tre anni previsto dalla citata disposizione, decorrente dal momento in cui gli interessati acquisiscono conoscenza del danno e del nesso di causalità intercorrente tra la vaccinazione ed il danno in particolare, deduce il ricorrente, la somministrazione del vaccino era avvenuta il 19 marzo 2002 ed a distanza di 11 giorni, la bambina aveva mostrato disturbi della deambulazione con disequilibrio e perdita delle forze dell'arto inferiore e superiore sinistro, accompagnata da sonnolenza, irritabilità, ridotto interesse per il contesto e regressione del linguaggio. Da tali sintomi, a seguito di ricovero e ripetuti esami, era derivata la diagnosi di encefalopatia post vaccina, come attestato dalla scheda di dimissioni del 5 luglio 2002 versata in atti nel giugno del 2003, la Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile aveva accertato la totale invalidità con la medesima diagnosi da ciò il determinarsi della definitiva decadenza, in piena coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 342 del 2006 e dalla giurisprudenza di legittimità Cass. numero 7240 del 2014 va osservato, in via preliminare, che il Procuratore Generale ha rilevato l'inammissibilità del motivo in quanto 1 esso non riporta i termini della censura svolta dall'amministrazione in appello 2 non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte d'appello in punto di prescrittibilità dei singoli ratei e non del diritto in sé considerato, né in punto di avvenuto riconoscimento del nesso causale nelle more del giudizio 3 il medesimo motivo, sotto il velo della violazione di legge, introdurrebbe una questione di fatto non deducibile nel giudizio di legittimità dal momento che si basa, in via apodittica, sulla diagnosi del 5 luglio 2002 quanto al momento di effettiva consapevolezza del danno subito e della sua derivazione causale da vaccino tali obiezioni non colgono interamente nel segno, giacché se è vero che il motivo non si confronta pienamente con la sentenza impugnata, la quale non ha disconosciuto l'operatività del regime della decadenza previsto dalla L. numero 210 del 1992, articolo 3, ma lo ha ritenuto riferibile al solo triennio precedente la domanda amministrativa, non vi è dubbio che il ricorso miri alla cassazione della sentenza sulla base dei medesimi dati di fatto accertati nel giudizio di merito ed in quanto si affermi la decadenza tout court del diritto all'indennizzo si tratta cioè di un effetto di integrale decadenza, fondato sulla incontestata situazione emersa in fatto relativa alla certezza sin dal 5 luglio 2002 della diagnosi sulla origine vaccinale della encefalite, che contiene e supera l'ipotesi minore, la cd. decadenza mobile , ritenuta dalla sentenza impugnata quest'ultima forma di operatività del meccanismo decadenziale è stata applicata dai giudici del merito in ragione della sola natura assistenziale, sottesa a scopi di solidarietà sociale, attribuibile all'indennizzo di cui alla L. numero 210 del 1992 semplicemente, cioè, facendo applicazione dei principi elaborati dalla Corte di cassazione a SS.UU. numero 10955 del 2002 , resa in tema di prescrizione del diritto agli interessi sui ratei di prestazioni assistenziali e previdenziali corrisposti in ritardo, nel punto in cui si è precisato che ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall' articolo 38 Cost. in quanto connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono oppure da essi si può decadere , invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti che maturano per ciascun mese o alla scadenza di un periodo più lungo , in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati ratei il ricorso supera, dunque, il vaglio di ammissibilità e va deciso nel merito RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' ritiene questa Corte di cassazione che in punto di fatto sia ormai incontrovertibile, perché pacifico tra le parti ed appurato dalla sentenza impugnata, che la piena consapevolezza del danno subito dalla minore e della sua derivazione causale dal vaccino fosse presente sin dal 5 luglio 2005, mentre la domanda amministrativa fu presentata il 22 giugno 2010, quando i tre anni previsti dalla L. numero 210 del 1992, articolo 3, comma 1, erano certamente decorsi ciò premesso, va rilevato che la via interpretativa seguita dalla Corte d'appello non può essere condivisa innanzi tutto in ragione del tenore testuale della disposizione contenuta nella L. numero 210 del 1992, articolo 3, comma 1, nel testo vigente ed applicabile alla fattispecie concreta, secondo il quale 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative la disposizione non fa cenno alcuno ad un effetto decadenziale limitato a singole parti della prestazione economica oggetto del diritto e, dunque, come precisato da Corte Costituzionale numero 118 del 2020 , l'univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale così, in particolare, sentenza numero 232 del 2013 e, più di recente, sentenze numero 221 del 2019, numero 83 e numero 82 del 2017 , restando quindi inibito al giudice l'intervento interpretativo costituzionalmente orientato neppure è possibile operare in via analogica, essendo evidente la differenza quanto a presupposti costitutivi, funzione e specifica disciplina della decadenza D.P.R. numero 639 del 1970, articolo 47 esistente tra le prestazioni pensionistiche e l'indennizzo previsto dalla L. numero 210 del 1992, articolo 1 e la decadenza di cui al citato articolo 3 della stessa legge pertanto, applicando alla fattispecie concreta il disposto della L. numero 210 del 1992, articolo 3, questa Corte dovrebbe ritenere la parte istante decaduta dal diritto ad ottenere l'indennizzo nella sua interezza, senza possibilità di limitare la suddetta decadenza alle mensilità maturate prima del triennio decorrente dalla presentazione della domanda NON MANIFESTA INFONDATEZZA ciò premesso, va tuttavia riconosciuto che il confronto tra la disciplina della decadenza disciplinata dal D.P.R. numero 639 del 1970, articolo 47 e s.m.i. che il diritto vivente ha tracciato per i trattamenti pensionistici e l'effetto decadenziale connesso alla L. numero 210 del 1992, articolo 3, comma 1, doveroso in ragione del profondo radicamento costituzionale di entrambe le misure di protezione sociale, fa emergere dubbi sulla conformità a Costituzione di tale ultima disposizione va infatti rimarcato che è vero che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha riconosciuto l'operatività della cd. decadenza mobile vd. da ultimo, rispetto alla già citata Cass. SS.UU. numero 10955 del 2002 , la recente Cass. numero 17430 del 2021 nella specifica ipotesi della decadenza dalle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta in tale contesto si è ritenuto che, in considerazione della natura della prestazione, la decadenza possa cadere solo sulle differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio e non riguardo ad ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo decadenza cd. tombale si è considerato che pur dovendosi tener conto che l'istituto della decadenza persegua evidenti finalità di certezza sulla sorte di diritti che comportano aggravio di spesa pubblica, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, il fondamento costituzionale della prestazione pensionistica, che le conferisce il carattere della non prescrittibilità, impone di salvaguardare la medesima prestazione nel suo nucleo essenziale la base normativa espressa è stata individuata nel D.P.R. numero 639 del 1970, articolo 47, comma 6, che prevede che il decorso Data pubblicazione 17/01/2022 dei termini previsti dal D.P.R. numero 639 del 1970, articolo 47, commi 2 e 3, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale , precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei dal punto di vista applicativo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di riferire il termine decadenziale ai singoli ratei tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza numero 13104 del 08/09/2003 Sez. L, Sentenza numero 152 del 09/01/1999 Sez. L, Sentenza numero 2364 del 07/02/2004 , in ragione della loro autonoma cadenza temporale e tale interpretazione si è adottata anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. numero 98 del 2011, articolo 38, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'articolo 47 un comma 6 secondo cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, numero 88, articolo 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni l'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, numero 71 Corte Costituzionale 22 luglio 1999, numero 345 Corte Costituzionale 15 luglio 85 , numero 203 questa Corte di cassazione ha espressamente riconosciuto che una diversa interpretazione che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed interni al triennio precedente alla domanda giudiziale sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l' articolo 38 Cost. in definitiva, può certamente affermarsi che l' articolo 38 Cost. impedisce alla legge ordinaria, mediante il meccanismo della decadenza, di attaccare il nucleo essenziale della prestazione pensionistica per l'intangibilità del diritto a pensione si sono peraltro pronunciate anche Corte Cost. 26 febbraio 2010, numero 71 , Corte Cost. 22 luglio 1999, numero 345 , che lo ha definito fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile , e Corte Cost. 15 luglio 1985, numero 203 , secondo cui si tratta di una situazione finale attinente alla sopravvivenza della persona le citate sentenze numero 203 del 1985 e 345 del 1999, avevano posto anche un limite a tali affermazioni, ammettendo che il diritto a pensione, pur coperto da garanzia costituzionale, possa essere dalla legge regolato e così sottoposto a limite, sempre che questo sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilità dell'esercizio in parola , legittimando le previsioni normative scrutinate, che ponevano dei termini e delle condizioni alla presentazione della domanda la sentenza numero 71 del 2010, inoltre, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, numero 244, articolo 2, comma 504, osservando che la norma censurata non contrasta, poi, con gli articolo 31 e 37 Cost. , in quanto non incide sull'an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. numero 151 del 2001 , già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate il complesso normativo relativo all'indennizzo oggetto della presente controversia, compresa la specifica previsione della decadenza di cui alla L. numero 210 del 1992, articolo 3, è certamente, per struttura e per funzione, profondamente diverso dal sistema pensionistico e ciò non consente che si possa procedere ad una estensione analogica dei principi espressi dagli arresti giurisprudenziali appena descritti tuttavia, è innegabile che sia il diritto alle prestazioni pensionistiche previdenziali che quello all'indennizzo per cui è causa siano prestazioni fondate sugli obblighi di solidarietà sociale fissati dalla Costituzione in particolare, quanto alla L. numero 210 del 1992 , è innegabile che la stessa si caratterizza per il suo fondamento costituzionale. Secondo certa dottrina, tale fondamento non discenderebbe dalla natura assistenziale ai sensi dell' articolo 38 Cost. posto che, ricorrendone i presupposti, all'indennizzo si può accedere indipendentemente dalle condizioni economiche ed è ammesso il cumulo di esso con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito il fondamento costituzionale dell'istituto andrebbe ravvisato negli articolo 2 e 32 Cost. ciò, in sostanza, ha affermato anche la Corte Costituzionale con la sentenza numero 27 del 26 febbraio 1998, chiarendo che l'indennizzo assume il significato di misura di solidarietà sociale fondata negli articolo 2 e 32 Cost. , cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale a norma dell' articolo 38 Cost. , comma 1, essendo esso dovuto indipendentemente dalle condizioni economiche dell'avente diritto e non mirando di per sé agli scopi per i quali l'articolo 38 stesso è stato dettato la sentenza della Corte Costituzionale numero 342 del 2006 ha però successivamente precisato che La menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno secondo la previsione dell' articolo 2043 c.c. , il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell'articolo 32 in collegamento con l' articolo 2 Cost. , ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale nonché il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma degli articolo 38 e 2 Cost. , a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità sentenze numero 226 del 2000 e numero 118 del 1996 invero, oltre all'analogo fondamento costituzionale, una certa assimilazione tra indennizzo previsto dalla L. numero 210 del 1992 ed il trattamento pensionistico può ravvisarsi anche nella significativa estensione temporale periodica che caratterizza entrambe le misure di protezione sociale in particolare, va ricordato che la citata L. numero 210 del 1992, articolo 2, dispone che 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, numero 177 , come modificata dalla L. 2 maggio 1984, numero 111, articolo 8 . L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. 2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, numero 324 , e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. si tratta, evidentemente, di una misura che tende ad attenuare, con sostegni distesi temporalmente e periodici, soprattutto nel caso di vaccini inoculati a bambini in tenera età, le difficoltà di gestione dello stato patologico mediante la corresponsione di importi mensili nell'arco temporale di un quindicennio, con la conseguenza che l'operatività di un effetto decadenziale unitario e definitivo che non prevede come oggi impone il testo della L. numero 210 del 1992, articolo 3, comma 1 la limitazione dell'effetto estintivo del diritto ai soli importi mensili maturati precedentemente al triennio dalla domanda con i consequenziali effetti riduttivi sull'importo una tantum , realizza in concreto la piena frustrazione dello scopo dell'indennizzo e crea una vistosa ed irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti destinatari di tale misura ed i pensionati che, invece, possono contare sulla garanzia della misura della prestazione riconosciuta o pagata almeno per il nucleo essenziale della prestazione la giurisprudenza della Corte Costituzionale sentenza numero 232/2018 , del resto ha pure precisato che il diritto del disabile a ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita , inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana. Nella disciplina di sostegno alle famiglie che si prendono cura del disabile convergono non soltanto i valori della solidarietà familiare, ma anche un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale e impongono l'interrelazione e l'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela , sicché, nell'apprestare le misure necessarie a rendere effettivo il godimento di tali diritti e a contemperare tutti gli interessi costituzionali rilevanti, la discrezionalità del legislatore incontra un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati ancora, a proposito dell'indennizzo per menomazioni da vaccinazione raccomandata, Corte costituzionale numero 268 del 2017 , nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della L. 25 febbraio 1992, numero 210, articolo 1, comma 1, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla medesima legge, anche nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale, ha affermato che la ragione determinante del diritto all'indennizzo risiede nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario obbligatorio o raccomandato effettuato anche nell'interesse della collettività , rendendo più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali anche le sentenze della Corte Costituzionale più recenti vd. Corte Cost. nnumero 5 del 2018 e 118 del 2020 hanno ribadito il fondamento costituzionale dell'indennizzo de quo negli articolo 2,3 e 32 Cost. con il correlato obbligo dello Stato di farsi carico dell'obbligo indennitario pare, dunque, non manifestamente infondato il dubbio sul rispetto dell' articolo 3 Cost. da parte della L. numero 210 del 1992, articolo 3, comma 1, posto che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale vedi, tra le altre, sentenze numero 89 del 1996, numero 5 del 2000 e numero 441 del 2000 , al fine di stabilire se una disposizione sia tale da determinare una irragionevole differenziazione di situazioni meritevoli di eguale tutela, il relativo giudizio va incentrato sul perché la legge operi, all'interno dell'ordinamento, quella specifica distinzione ovvero, a seconda dei casi, quella specifica equiparazione , sì da trarne le dovute conclusioni circa il corretto uso del potere normativo nel caso di specie, tale vaglio non pare conduca a risposte ragionevoli, giacché non si comprende perché la categoria dei percettori di pensione può, per effetto della decadenza prevista dalla legge, al più vedere estinto il diritto a talune prestazioni periodiche relative al diritto a pensione, in sé imprescrittibile, mentre i destinatari dell'indennizzo di cui alla L. numero 210 del 1992, articolo 1, certamente protetti dalla Costituzione in ragione del grave ed irreparabile vulnus subito a causa delle vaccinazioni e dei trattamenti previsti dalla medesima legge, debbano vedersi estinto il diritto a tutte le prestazioni periodiche nonostante la distensione temporale delle medesime prestazioni periodiche superi di gran lunga il termine triennale di decadenza previsto dalla legge. Thema decidendum Ritiene, in definitiva, il Collegio, che la questione prospettata importi innanzi tutto la necessità di verificare la legittimità costituzionale della L. numero 210 del 1992, articolo 3, comma 1, per violazione degli articolo 2,3,32 e 38 Cost. , nella parte in cui non prevede che l'effetto di decadenza conseguente alla presentazione della domanda oltre il triennio, decorrente dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, sia limitato ai ratei relativi al periodo antecedente al suddetto periodo triennale con i consequenziali effetti riduttivi anche sulla misura una tantum prevista dalla L. numero 210 del 1992, articolo 2 . A norma dalla L. 11 marzo 1953, numero 87, articolo 23, va dichiarata la sospensione del presente procedimento con l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. P.Q.M. La Corte di cassazione, visti l 'articolo 134 Cost ., della L. Cost. 9 febbraio 1948, numero 1, articolo 1 e la L. 11 marzo 195 3, numero 8 7, articolo 23 , dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della L. numero 210 del 1992, articolo 3 , comma 1, per violazione degli articolo 2, 3 2 e 38 Cost ., nella parte in cui non prevede che l'effetto di decadenza conseguente alla presentazione della domanda oltre il triennio, decorrente dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, sia limitato ai ratei relativi al periodo antecedente al suddetto periodo triennale con i consequenziali effetti riduttivi anche sulla misura una tantum prevista dalla L. numero 210 del 1992, articolo 2. Sospende il presente procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. 11 marzo 1953, numero 87, articolo 23 , u.c., e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.