Con sentenza numero 1383/2022, la V sezione della Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia del 2018 impugnata da un'imputata, accusata di falso in atto pubblico di fede privilegiata.
La quinta sezione della Corte di Cassazione si è espressa sulle richieste di A.Z. relativamente al delitto di falso in atto pubblico di fede privilegiata, commesso dalla ricorrente in qualità di presidente della commissione medica di verifica di Frosinone. Nello specifico, la ricorrente avrebbe sostituito due diciture sui verbali riguardanti il riconoscimento di invalidità di U.D.A. Il complesso ricorso proposto da A.Z. porta alla luce un'interessante questione circa la natura dell'atto oggetto della causa. Infatti secondo la ricorrente, il verbale incriminato sarebbe un documento interno alla commissione medica, particolare non condiviso dal Collegio, che già recentemente si era espresso sulla questione, sottolineando che, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, «costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti e immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offendo un contributo d conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso iter conforme o meno alla schema tipico ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi» Cass. numero 38455/2019 . Interessante anche l'ulteriore precisazione della Corte di Cassazione circa la natura dell'atto pubblico fidefacente, contestato dalla ricorrente. Il Collegio ricorda, infatti, che «l'efficacia fidefacente è descritta dall'articolo 2700 c.c. quale idoneità dell'atto a fare piena prova, fino a querela di falso, delle provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli atri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti tale efficacia è attribuita dalla stessa norma all'atto pubblico indicato dal precedente articolo 2699 come “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”» S.U. numero 24906/2019 . Esaminati i motivi, la S.C. dichiara, quindi, la non ammissibilità del ricorso.
Presidente Sabeone – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata emessa il 5 giugno 2018 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale di Frosinone che aveva condannato anche a fini civili Z.A. per il delitto di falso in atto pubblico di fede privilegiata, commesso quale presidente della commissione medica di verifica di omissis , sostituendo due diciture apposte sui verbali relativi al riconoscimento dell'invalidità per U.D., costituto parte civile nel processo. In particolare, secondo l'editto accusatorio validato dalle sentenze di merito, l'imputata - nell'allegato numero 2 , sostituiva, alla dicitura conferma appositamente interlineata e siglata , la dicitura sospensione V.D. , barrandone, a tal fine, la casella corrispondente - sul retro del verbale della Commissione di prima istanza, sostituiva all'impronta recante la dicitura non ricorrono i presupposti per la sospensione della procedura di cui alla L. numero 295 del 15 ottobre 1990, articolo 1, comma 7, interlineata e siglata , il timbro recante la dicitura si dispone la sospensione della procedura a termine della L. numero 295 del 15 ottobre 1990, articolo 1, comma 7, per ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi mediante visita diretta dell'interessato da parte della Commissione Medica di verifica . Tali falsificazioni erano state attuate dalla prevenuta a seduta conclusa e creavano l'apparenza di una decisione della commissione medica presieduta dalla Z. che era diversa da quella reale, laddove si era invece statuito il riconoscimento dell'aggravamento dell'handicap ex L. 104 del 1992. 2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo dei difensori di fiducia, affidandosi a sette motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale per omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputata contumace, siccome effettuata direttamente presso i difensori e senza tentare l'accesso presso il domicilio eletto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza di motivazione quanto alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione, oggetto del tredicesimo motivo di appello. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sub specie dell'escussione del Maresciallo B.N. della figlia di D. e dei componenti della commissione medica oggetti dei motivi di appello quarto e quinto . L'escussione del Maresciallo N. e della figlia di D. si sarebbe resa necessaria dato che mancava, in atti, l'originale del documento che si assume falsificato. L'esame dei componenti della commissione medica sarebbe stato necessario perché, dalla deposizione dibattimentale di C.F. era emerso che la Z. era intervenuta successivamente ai lavori della commissione. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto all'ordinanza del 3 luglio 2009 emessa sulla questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di D.circa le affermazioni della prevenuta terzo motivo di appello . 2.5. La quinta ragione di doglianza lamenta omessa motivazione quanto al motivo di appello che censurava la mancanza di motivazione del Giudice di prime cure sulla memoria prodotta nell'interesse della Z. il 5 ottobre 2012. In particolare, si rimarcava l'impossibilità di esame di tutte le pratiche di invalidità, dati i tempi ristretti della riunione ed il numero delle posizioni. 2.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta singole carenze motivazionali quanto ad altrettanti temi trattati nei motivi di appello in particolare - l'assenza di testimoni diretti che potessero confermare quanto contestato all'imputata - la questione dei tempi della riunione in rapporto al numero di posizioni da esaminare - la mancata valutazione della testimonianza della B. - la mancata valutazione della relazione dell'ispettore ministeriale D.B - la presenza di due verbali AUSL XXXXXXX con, nel retro, il timbro di sospensione senza alcuna presenza del timbro di conferma che si assume falsificato - gli esami testimoniali circa quanto riferito dai testi S. e C. - l'omessa valutazione della copertina del fascicolo - la mancanza in atti dell'originale dell'atto che si assume falsificato - la pretermissione della circostanza che l'atto che si sostiene falsificato fosse privo dei presupposti di legge. 2.7. Il settimo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per esservi stato, da parte della Corte di appello, un rinvio generico alla sentenza di primo grado. A sostegno della censura, la prevenuta deduce le medesime circostanze di cui al motivo precedente e sostiene l'esistenza di un vizio motivazionale anche in punto di coefficiente soggettivo. Il ricorso consta poi, della rievocazione dei più volte menzionati profili di criticità della motivazione avversata e ritorna sul tema della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dolendosi altresì del mancato espletamento di una perizia grafologica. Il vizio di motivazione si estenderebbe anche alla giustificazione circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 476 c.p., comma 2, giacché l'atto falsificato è interno ed endoprocedimentale. Ed all'ordinanza concernente l'inutilizzabilità dei documenti indicati nell'ordinanza del Tribunale di omissis del 6 febbraio 2009 e la loro legittima acquisizione ex articolo 237 c.p.p 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, osservando che - il primo motivo di ricorso è oscuro, posto che sembra eccepire una violazione di legge secondo un'interpretazione della norma che poi nello stesso ricorso si allega come seguita dalla Corte di appello - il motivo relativo all'omessa motivazione relativamente al beneficio della non menzione della condanna è fondato - è del tutto omessa la motivazione su punti decisivi relativi alla richiesta di rinnovazione istruttoria e a specifiche circostanze incidenti sulla sussistenza. Considerato in diritto La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, mentre il ricorso dell'imputata va rigettato agli effetti civili. 1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale per omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputata, notifica effettuata direttamente presso i difensori e senza tentare l'accesso presso il domicilio eletto. Detto argomento di censura è infondato in quanto già il tentativo di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello disposto all'udienza del 13 febbraio 2018 era stato effettuato presso il domicilio eletto dell'imputata e, accertata l'inidoneità di quest'ultimo, l'atto era stato notificato ai difensori. Ne consegue che, prima di procedere alla notifica dell'estratto contumaciale presso i difensori della prevenuta, non andava effettuato un ulteriore tentativo di notifica Sez. 4, numero 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383 Sez. 1, numero 9506 del 12/02/2009, Jovanovic e altro, Rv. 242982 . Peraltro non è indifferente, rispetto alla quaestio iuris posta dalla ricorrente, che i suoi due difensori di fiducia abbiano presentato ricorso per cassazione. Come condivisibilmente sostenuto da Sez. 1, numero 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391, infatti, l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso. Nè l'omissione della notifica dell'estratto contumaciale è produttiva di invalidità alcuna della sentenza pronunciata, trattandosi di un vizio insorto nel segmento procedimentale successivo all'emissione della stessa Sez. 5, numero 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121 . 2. Il secondo motivo di ricorso - che lamenta omessa motivazione quanto alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione è fondato, giacché, effettivamente, a dispetto di uno specifico motivo di appello, nulla sul punto è stato affermato dalla Corte territoriale. 3. Il terzo motivo di ricorso che lamenta omessa motivazione quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sub specie dell'escussione del Maresciallo B.N. , della figlia di D. e dei componenti della commissione medica è infondato. Sulla scorta di una lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella di appello, infatti, si trae una piattaforma probatoria che rende insussistenti i presupposti per procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A questo riguardo è opportuno precisare che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello Sez. 5, numero 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 Sez. 6, numero 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 . Ciò premesso, si osserva a proposito delle circostanze che le nuove prove sarebbero dirette ad introdurre che - la copia del verbale priva del secondo timbro esiste in unico esemplare nelle mani della parte civile e non è essenziale, dati i contributi testimoniali circa l'ammissione, da parte dell'imputata, della modifica degli atti successiva alla deliberazione della commissione sul D. - la circostanza che l'imputata non abbia partecipato alla riunione è addirittura foriera di un possibile aggravamento della sua posizione, giacché il suo intervento successivo fa apparire una situazione diversa da quella reale non solo quanto agli esiti dei lavori della commissione su D, ma anche sulla sua partecipazione agli stessi. 4. Il quarto motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto all'ordinanza del 3 luglio 2009 emessa sulla questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di D.circa le affermazioni della prevenuta è generico, così come era generico il corrispondente motivo di appello. 5. Il quinto motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto al motivo di appello che censurava la mancanza di motivazione del Giudice di prime cure sulla memoria prodotta nell'interesse della Z. il 5 ottobre 2012. In particolare, si rimarcava l'impossibilità di esame di tutte le pratiche di invalidità, dati i tempi ristretti della riunione ed il numero delle posizioni da vagliare. Ebbene, la doglianza è generica nella misura in cui non chiarisce quale sarebbe la rilevanza a discarico di un tale dato rispetto all'odierna regiudicanda, dal momento che, qualora esso venisse effettivamente alla luce, significherebbe addirittura che non vi era stato, contrariamente a quanto risultava ufficialmente, un effettivo esame delle pratiche, profilandosi così una falsità anche degli altri verbali. 6. Il sesto motivo di ricorso contiene tutte argomentazioni in fatto, prive di una specifica direzione censoria. 7. Il settimo motivo di ricorso è infondato perché se, da una parte, quelle del ricorrente sono censure in fatto sulla ricostruzione degli accadimenti, dall'altra, una lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella di appello consente di dare per provato che il verbale fu modificato successivamente dalla Z. e, sulle plurime testimonianze in questo senso, l'appello nulla osservava. Quanto all'ordinanza sui documenti, la censura è generica perché non chiarisce quale sarebbe il vizio dell'attività acquisitiva. Per quanto concerne le altre censure, occorre rilevare che, quand'anche si ritenesse come predica la ricorrente che il verbale della commissione medica sia un atto interno, tale conclusione non consentirebbe di escludere la rilevanza penale dell'attività compiuta come sostenuto da condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso iter - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi Sez. 5, numero 38455 del 10/05/2019, Carta, Rv. 277092 Sez. 5, numero 9368 del 19/11/2013, dep. 2014, Budetta, Rv. 258952 Sez. 5, numero 4322 del 06/11/2012, dep. 2013, Camera, Rv. 254388 . Circa la natura di atto pubblico fidefacente che pure la ricorrente contesta, la giustificazione della Corte territoriale è corretta. A questo riguardo, un autorevole contributo alla delineazione del concetto di atto pubblico fidefacente si deve alle Sezioni Unite di questa Corte che, nella sentenza Sorge Sez. U, numero 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 , hanno ricordato che l'efficacia fidefacente è descritta dall'articolo 2700 c.c., quale idoneità dell'atto a fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti tale efficacia è attribuita dalla stessa norma all'atto pubblico indicato dal precedente articolo 2699 come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato . Due sono hanno sostenuto quindi le Sezioni Unite gli elementi essenziali per l'iscrizione di un atto nel novero di quelli pubblici fidefacenti per un verso, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede per l'altro, la fede privilegiata deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale, o su quanto avvenuto in sua presenza. L'approdo in parola non si discosta dalle definizioni rinvenibili nella giurisprudenza precedente, laddove l'atto pubblico di fede privilegiata era ritenuto quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta. In questo solco, Sez. 5, numero 28047 del 11/04/2019, Magnelli, Rv. 277246, ha riconosciuto la fidefacenza del verbale, redatto dal responsabile del procedimento relativo all'attribuzione di un incarico in una ASL, che attestava falsamente l'avvenuto esame dei curricula dei candidati Sez. 3, numero 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589, invece, ha escluso la natura fidefacente di un provvedimento di archiviazione amministrativa di un rapporto in cui si dichiarava la regolarità di opere edilizie Sez. 6, numero 35219 del 28/04/2017, Re e altri, Rv. 270855, l'ha esclusa in relazione alla firma apposta per ricevuta da un primario ospedaliero sulle bolle relative a fittizie attività di trasporto e consegna al suo reparto di materiale sanitario Sez. 5, numero 8358 del 05/02/2016, Giri, Rv. 266068, ha riconosciuto la fidefacenza di un documento di sgravio fiscale sulla stessa linea definitoria si collocano altresì Sez. 5, numero 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790 Sez. 6, numero 25258 del 12/03/2015, Guidi e altro Rv. 263806 Sez. 5, numero 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298 . Ciò premesso, è opinione del Collegio che il verbale attestante i lavori e la decisione della Commissione medica si collochi senz'altro nelle maglie di queste definizioni. Si tratta, in primo luogo, di un'operazione rientrante nelle prerogative dei suoi componenti e, in particolare, del Presidente come soggetto deputato ad estrinsecare la volontà dell'organo collegiale essa è dotata, in secondo luogo, di una valenza probatoria quanto al superamento positivo della verifica di seconda istanza circa il riconoscimento dell'invalidità. 8. Tirando le fila del discorso, l'impugnativa presentata nell'interesse della Z. va respinta agli effetti civili mentre la fondatezza del ricorso quanto all'omissione motivazione sul beneficio ex articolo 175 c.p., che non ridonda sul versante civilistico, concernendo una statuizione squisitamente penale e, comunque, la non inammissibilità del ricorso stesso, comportano la necessità di prendere atto che il 18 dicembre 2018 è decorso il termine di prescrizione, una volta trascorsi dodici anni e sei mesi dalla data del commesso reato e tenuto conto della sospensione di 60 giorni legata al rinvio disposto all'udienza del 7 dicembre 2012. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.