Resistenza a pubblico ufficiale: condannato anche il passeggero del veicolo in fuga

«Concorre nel reato di resistenza al pubblico ufficiale con auto in fuga anche il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura dell’auto, con questa decisione ha accettato di condividere ogni possibilità offerta dall’auto stessa, in quanto idonea a riuscire nell’intento».

La Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale D.R. veniva condannato a un anno e otto mesi di reclusione e alla multa di 5000 euro per i reati di tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e falso. D.R. propone ricorso in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di violenza a pubblico ufficiale, sostenendo che le dichiarazioni del testimone si sono rivelate incerte sul riconoscimento del ricorrente come guidatore dell'auto in fuga. Inoltre, a suo parere, appare illogica la ricostruzione dei giudici di secondo grado riguardo la configurabilità di un eventuale concorso morale dell'imputato, nel caso in cui non fosse lui alla guida della vettura, in quanto la sua condotta non era stata violenta, per cui «non pare che lo stesso potesse aderire alla determinazione criminosa del guidatore». La doglianza è infondata. La Corte di Cassazione sottolinea come integri il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, alla guida di un'autovettura, «si dia alla fuga ad alta velocità per sottrarsi all'alt intimato dalle forze di polizia», procedendo con una serie di manovre volte ad impedire l'inseguimento, «così ostacolando l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità» Cass. numero 44860/2019, Cass. numero 44860/2019 . In tema di resistenza a pubblico ufficiale, inoltre, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire alle forze dell'ordine, si dia alla fuga ponendo in pericolo l'incolumità personale degli altri utenti della strada con una guida pericolosa Cass. numero 41408/2019 . Infatti, tale valutazione, fa corretta applicazione del principio secondo cui «concorre nel reato di resistenza al pubblico ufficiale con auto in fuga anche il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura dell'auto, con questa decisione ha accettato di condividere ogni possibilità offerta dall'auto stessa, in quanto idonea a riuscire nell'intento». Per questi motivi, il Collegio respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  

Presidente Sabeone – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 ottobre 2019, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 18 gennaio 2019, con la quale D.R.V. era dichiarato responsabile dei reati di tentato furto in abitazione ex articolo 56,624 bis c.p., numero 3, articolo 625 c.p., numero 5, capo A , resistenza a pubblico ufficiale di cui agli articolo 337 c.p., articolo 61 c.p., numero 2, capo B e falso ex articolo 477 c.p., 482, articolo 61 c.p., numero 2, Capo C , e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i predetti reati, nonché concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, nonché Euro 5.000,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Torino, con atto a firma dell'Avv. William Voarino, ha proposto ricorso il D. , deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge articolo 606, comma 1, lett. b , c.p.p. in relazione agli articolo 110 e 337 c.p., nonché il vizio di motivazione articolo 606, comma 1, lett. e , c.p.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di violenza a pubblico ufficiale, nonostante le dichiarazioni del teste di P.G. A.A. si siano rivelate incerte sul riconoscimento del ricorrente come guidatore dell'auto in fuga, oltre che contraddittorie con quanto dichiarato da altri due testi terzi e disinteressati, ossia il B. e il P. inoltre, illogica appare anche la ricostruzione resa dalla Corte di appello circa la configurabilità di un eventuale concorso morale dell'imputato, nel caso in cui lo stesso non fosse effettivamente alla guida della vettura, in quanto la condotta tenuta dall'imputato, anche dopo l'abbandono dell'auto, non è stata assolutamente violenta, di talché non pare che lo stesso potesse aderire alla determinazione criminosa del guidatore 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione agli articolo 62 c.p., numero 6 e articolo 337 c.p., nonché il vizio di motivazione articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e per non avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'invocata circostanza attenuante, nonostante agli atti del procedimento risultasse, non solo la raccomandata di invio alla persona offesa di assegno circolare per l'importo di Euro 500,00 a titolo di risarcimento del danno, ma anche una lettera del difensore di fiducia della stessa quale quietanza di pagamento, a titolo di accettazione della proposta di accomodamento bonario inoltre, appare contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata circa la configurabilità come persone offese anche degli agenti di polizia giudiziaria, quando essi non furono in realtà vittime di alcuna condotta direttamente violenta o minacciosa nei loro confronti. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Dott.ssa L. O., ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. con modificazioni nella L. numero 176 del 2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato con memoria del 25 ottobre 2021 ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Con il primo motivo il ricorrente censura innanzitutto l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti per il reato di cui all'articolo 337 c.p Orbene, nessuna censura merita la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato in questione essendo egli alla guida dell'auto utilizzata ai malviventi per darsi alla fuga, dopo il tentativo di furto nell'abitazione di B.L. e nonostante l'intimazione dell'alt da parte degli agenti operanti e le plurime segnalazioni visive e sonore, cercava di sfuggire a velocità sostenuta compiendo manovre azzardate e pericolose fino ad inserirsi in una via secondaria, e quindi in una strada sterrata, fino al punto in cui i tre uomini a bordo dell'auto, abbandonato il mezzo dopo circa 30 km di inseguimento, si davano alla fuga a piedi due di essi riuscivano a far perdere le proprie tracce, mentre il terzo poi identificato nell'imputato veniva raggiunto dagli operanti e tratto in arresto. 1.1. Più volte questa Corte ha evidenziato come integri il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, alla guida di un'auto, si dia alla fuga ad alta velocità per sottrarsi all'alt intimato dalle forze di polizia Sent. numero 4391 del 06/11/2013 Rv. 258242 , procedendo ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità Sez. 2, numero 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765 . Inoltre, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada Sez. 1, numero 41408 del 04/07/2019, Rv. 277137 . 1.2. La circostanza, secondo cui l'imputato fosse alla guida del veicolo emerge, secondo la Corte territoriale da quanto dichiarato dal teste di P.G. A.A. , il quale, nonostante un'iniziale incertezza avendo indicato l'imputato quale passeggero del veicolo l'ha immediatamente superata, indicandolo appunto quale conducente senza esitazione. Tale circostanza trova altresì preciso conforto nelle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio nell'immediatezza dei fatti ero lo al volante dell'auto , sebbene poi abbia mutato nel corso del giudizio la versione dei fatti. In ogni caso, appare immune da censure la conclusione della sentenza impugnata, secondo la quale, quantunque volesse ritenersi che l'imputato fosse passeggero del veicolo in questione, ciononostante deve rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 337 c.p., atteso che, in linea con quanto evidenziato dal primo giudice, le modalità della condotta prolungatasi per un lasso di temporale, finalizzata a procurare l'impunità di tutti i correi per il delitto di tentato furto rendono i passeggeri ben consapevoli e partecipi della condotta criminosa che con la loro presenza l'hanno rafforzata. Tale valutazione fa corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui concorre nel reato di resistenza a pubblico ufficiale con auto in fuga anche il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura con l'auto, con questa decisione ha accettato di condividere ogni possibilità offerta dall'auto stessa, in quanto idonea a riuscire nell'intento Rv. 158908 . 2. Infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 c.p., numero 6. In proposito, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha rigettato per un duplice ordine di ragioni la richiesta di applicazione dell'attenuante, in primo luogo perché la somma di Euro 500.00 rimessa dall'imputato alla p.o. è stata unilateralmente trasmessa a mezzo raccomandata al di fuori di qualsivoglia espresso accordo da cui si possa desumere che la suddetta p.o. sia stata integralmente risarcita ed in secondo luogo per la natura plurioffensiva del reato ex articolo 337 c.p., per il quale devono ritenersi pp.00. gli operanti che hanno inseguito l'autovettura in fuga e, nei confronti dei predetti operanti, non risulta che l'imputato abbia effettuato alcun pagamento A fronte di tale motivazione che non merita alcuna censura, l'imputato ha sviluppato doglianze in fatto circa la valenza di quietanza della PEC inoltrata dall'avvocato della p.o. all'avvocato dell'imputato, ovvero erronee circa il mancato danno prodotto agli agenti operanti, pur essendo la natura del reato ex articolo 337 c.p., plurioffensiva. A tal proposito, come già evidenziato, l'elemento materiale della violenza risulta integrato dalla condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada. 3. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.