Il principio di proporzionalità nel reato di sequestro probatorio

«Il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto».

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 1181/2022, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Livorno nel procedimento relativo all'imputato G.R. Nella ricostruzione dei fatti, il Tribunale di Livorno annullava il decreto con il quale era stato disposto il sequestro probatorio di un personal computer, di una penna USB e di uno smartphone di G.R. per aver, in concorso, turbato il procedimento amministrativo per stabilire il contenuto del bando di gara, avente ad oggetto l'affidamento in gestione di una spiaggia attrezzata. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione per fare luce sulla configurabilità del reato di sequestro probatorio. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del fumus commissi delicti in relazione al quale si procede. Per sottolineare tale convinzione, il Collegio ricorda che «il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» Cass. numero 36072/2018 e che «la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa e alla finalità probatoria del sequestro è uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolve ad una funzione selettiva». Ne consegue che la suddetta strumentalità sia un requisito che si collega ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema. Secondo il Collegio, infatti, «il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire un termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione». E sostiene, inoltre che, tale principio assolva «ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto». Per tutti questi motivi, la S.C. rigetta il ricorso dichiarandolo inammissibile.

Presidente Crisculo – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Livorno ha annullato il decreto con cui è stato disposto il sequestro probatorio di un personal computer, di una penna USB e di uno smartphone in relazione al reato di cui all'articolo 353 bis c.p., per il quale è indagato G.R. L'indagato, all'epoca dirigente dell'Area affari generali del comune di OMISSIS , avrebbe, in concorso con altri, turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara per l'affidamento in gestione di una spiaggia attrezzata ed accessibile agli animali domestici. Secondo il Tribunale, a differenza degli altri coindagati, a G.non sarebbe stata contestata nessuna condotta specifica, nè sarebbe stata indicata la qualifica soggettiva che, nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, gli avrebbe consentito di incidere sul contenuto del bando, inquinandolo. Le attività riferibili a G. sarebbero, secondo l'ordinanza impugnata, tutte successive alla pubblicazione del bando e non sarebbe configurabile il concorso dell'indagato nella turbativa del procedimento. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il P.R. presso il Tribunale di Livorno si sostiene che il Tribunale non si sarebbe limitato a valutare la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine alla fattispecie delittuosa ipotizzata nel decreto di perquisizione, ma avrebbe operato un non consentito sindacato di merito del quadro indiziario in relazione al singolo coindagato. Si aggiunge che in sede di riesame del sequestro probatorio, il sindacato del Tribunale sarebbe limitato alla verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, con particolare riguardo alla idoneità degli elementi su si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato a prescindere da una specifica contestazione a carico dell'indagato così il ricorso . Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del fumus commissi delicti in relazione al quale si procede. Ciò che deve essere spiegato dall'Autorità giudiziaria procedente è la configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria Sez. U., numero 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657 tra le tante, Sez. 5, numero 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare Sez. 2, numero 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 . Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera postulazione della sua esistenza da parte del P.M. ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato. L'Autorità Giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare Sez. 4, numero 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508 Sez. 6, numero 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816 Corte Cost., ord. numero 153 del 2007 . Qualsiasi sia l'indirizzo giurisprudenziale che si intenda recepire sul quantum di motivazione sia necessaria e sufficiente in tema di verifica del fumus delicti , non vi è dubbio che un'ipotesi di reato deve essere configurata, atteso che ciò solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene ed il nesso di pertinenza probatoria tra quel bene ed il reato. Il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta, ipotetica ed esplorativa della esistenza di un reato da parte della Pubblica Accusa. 3. In tale contesto le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti Sez. U, numero 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 . Si è precisato come la portata precettiva degli articolo 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità anche sotto il profilo procedimentale e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato . Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della cosa come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro. Intanto, cioè, una cosa può essere considerata cosa pertinente al reato in quanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita. È noto come la formula cose pertinenti al reato abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di corpo del reato , non abbia definito quella di cose pertinenti , affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale. Si è chiarito in giurisprudenza come la nozione di cosa pertinente al reato abbia una portata più ampia di quella impiegata nell'articolo 253 c.p.p., comprendendo non solo il corpo del reato ma anche qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa Sez. 5, numero 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850 Sez. 2, numero 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100 Sez. 2, numero 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv. 244342 . In tal senso, la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa ed alla finalità probatoria del sequestro è uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolve ad una funzione selettiva il tema della strumentalità si pone, innanzitutto, per la indiscussa utilità euristica delle informazioni acquisite, destinata normalmente ad aumentare in modo proporzionale alla entità del vulnus che lo strumento probatorio arreca alla riservatezza più l'attività di ricerca della prova si avvicina al nucleo della sfera individuale costituito da quella intimità che l'individuo ritiene di non condividere con alcuno più il dato acquisito può risultare prezioso per l'accertamento. La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocché indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema. Un sequestro sproporzionato non è di per sé strutturalmente illegittimo, ma va ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato. Pur in presenza di indirizzi giurisprudenziali diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale Cfr., da ultimo, Sez. 6, numero 33045 del 25/01/2018, Mazza Sez. 5, numero 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, numero 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374 Sez. 5, numero 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881 . La verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve ovviamente essere ancor più rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo estraneo al reato, cioè un soggetto nei cui confronti nessun coinvolgimento nell'attività criminosa è stato ipotizzato. Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione cfr. par. 3 e 4 dell'articolo 5 TUE, articolo 49 par. 3 e articolo 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali sul punto, cfr., Sez. 3, numero 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172 , che dal sistema della CEDU. La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità. Con la sentenza sul caso Ilva , si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che si tratta di una affermazione centrale non è consentito un sacrificio del nucleo essenziale di alcuna delle istanze in conflitto Corte Cost., sentenza numero 85 del 2013, ma anche numero 20 del 2017, in cui la Corte, in tema di riservatezza , ha ritenuto fondamentale che le disposizioni limitative della libertà di comunicazione rispettino la riserva assoluta di legge e di giurisdizione, nonché i princì pi di ragionevolezza e di proporzionalità alla luce dei parametri della idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto . Non diversamente, è condivisibile quanto ritenuto in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura con cui sono costruite sostanziale o processuale le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. Il principio in esame è capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può tuttavia affermare che, anche nei casi in cui non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico in tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. In tale accezione, il canone della proporzione e della adeguatezza si rivolgono certamente al legislatore, nel momento in cui traccia le norme ordinarie, ed alla Corte costituzionale nel vaglio di legittimità delle stesse, ma anche al giudice comune, allorquando è chiamato in concreto a disporre atti limitativi delle istanze fondamentali. Il principio di proporzionalità trova un formidabile ambito applicativo con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su bene giuridici costituzionalmente tutelati esso segna il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima. Il tema attiene al rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona . Ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria . Dunque, solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere sotto controllo l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'articolo 42 Cost. e dall'articolo 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu. La motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità così testualmente Sez. U, numero 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione ed al principio di proporzione. Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro quando ciò sia possibile in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare il giudice cioè deve conformare il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita sul tema, anche Corte Cost., numero 85 del 2013 . Ciò che è richiesto è una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, della proporzione, al bilanciamento tra valori, all'equità. 4. Alla luce dei principi indicati, il ricorso rivela la sua strutturale genericità. Se è vero infatti che ai fini del sequestro probatorio è necessaria l'oggettiva e concreta configurazione di un reato e non la verifica degli indizi di colpevolezza, è altrettanto vero che proprio la individuazione del perimetro investigativo, della cornice entro la quale si colloca la funzione probatoria del mezzo di ricerca di prova consente di individuare la sussistenza del nesso di pertinenza tra la res sequestrata, ciò che si intende provare e il reato per ci si procede, e, dunque, di comprendere, da una parte, perché si sia proceduto a sequestrare quegli specifici beni e, dall'altra, se il principio di proporzione sia stato osservato. Nel caso di specie, rispetto ad una adeguata motivazione del Tribunale che ha sostanzialmente evidenziato come non sia chiaro se e come l'indagato sia coinvolto nel procedimento, il P. ricorrente non ha affatto spiegato a se ed in che misura sia configurabile la compartecipazione criminosa di G. rispetto ad un'ipotesi investigativa muta , che cioè nulla gli attribuisce, nemmeno sul piano meramente descrittivo b quale sarebbe il ruolo attribuito all'odierno indagato nella complessa vicenda per cui si procede c quale sarebbe il nesso di pertinenza tra il reato per cui si procede e ciò che è stato sequestrato a G. d che cosa in concreto, al di là dei contenitori, sia stato sequestrato e perché quelle cose , se sottratte all'indagato, consentirebbero di provare il reato. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Livorno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.