COVID-19: no alla possibilità di scegliere il vaccino Pfizer per la prima dose

Il TAR Bologna ha respinto la richiesta di ordinare alla Asl di somministrare il vaccino di marca Pfizer.

Con il decreto in esame, il TAR Bologna ha respinto l'azione del ricorrente volta a far impartire l’ordine alla Asl di somministrargli la prima dose di vaccino anti COVID 19 di marca Pfizer e non di diversa marca. Nello specifico, il ricorrente aveva presentato diverse richieste affinché gli venisse somministrato il vaccino Pfizer e non altro vaccino Moderna , essendo a suo dire «sempre stato fatto scegliere ai vaccinandi in prima dose se fare dosi Pfizer o Moderna». Il TAR, tuttavia, ha chiarito che «la scelta del vaccino da somministrarsi è rimessa unicamente all'autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell'anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa». E tanto prosegue il decreto «ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell'alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS, e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell'interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro». Per questi motivi, il Tribunale amministrativo respinge l'istanza di decreto cautelare ante causam avanzata dal ricorrente.

Presidente Migliozzi Decreto per ottenere la prima somministrazione di vaccino anti covid–19 Pfizer anziché altro vaccino da parte della AUSL Bologna Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 61 cod. proc.amm Premesso che con l'istanza suindicata qui prodotta in data 9 gennaio 2022 omissis chiede che questo Tribunale ordini alla AUL Bologna di somministrare al medesimo quale prima somministrazione di vaccino anticovid 19 la dose di vaccino sub specie Pfizer che in particolare, come fatto presente in precedenti richieste rispettivamente del 17/11/2021 e del 30/11/2021 omissis vuole che gli venga somministrato il vaccino Pfizer e non altro vaccino Moderna , essendo a suo dire “sempre stato fatto scegliere ai vaccinandi in prima dose se fare dosi Pfizer o Moderna” Rilevato che la richiesta di che trattasi non appare meritevole di positivo apprezzamento atteso che la scelta del vaccino a somministrarsi è rimessa unicamente all'autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell'anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa e tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell'alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell'interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro Considerato altresì che in sede di operazioni propedeutiche alla materiale somministrazione del vaccino il paziente deve fornire il consenso informato P.Q.M. Respinge l'istanza di decreto cautelare ante causam avanzata ai sensi dell'articolo 61 c.p.a. nel senso Ordine che il presente decreto sia comunicato al richiedente, all'AUSL di Bologna e alla Regione Emilia Romagna