Discussione da remoto, positività al COVID-19 e legittimo impedimento

«Non è possibile accogliere l'istanza di discussione da remoto della causa motivata con l'esibizione di un certificato di test antigenico di positività al COVID-19, che non è da solo sufficiente a documentare l'impedimento oggettivo di partecipazione in presenza».

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha ritenuto non sufficiente l'esibizione della certificazione del test antigenico di positività al COVID-19 di uno dei due difensori per giustificare l'impedimento oggettivo di partecipazione in presenza. Il decreto del CGA ha anche sottolineato che nel caso in esame i difensori della parte erano due e proprio per questo non ci sarebbe alcun impedimento alla discussione dell'altro. Inoltre, non sussisterebbe un diritto della parte alla discussione di tutti i suoi difensori, in quanto il diritto sarebbe garantito anche con la presenza di uno solo di essi.

Presidente De Nictolis nei confronti Regione Siciliana - Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6 per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Seconda numero 00709/2021, resa tra le parti Visti il ricorso e i relativi allegati rilevato che la discussione orale è calendarizzata per il 12 gennaio 2022 vista l'istanza di discussione da remoto, ai sensi dell'articolo 7-bis d.l. numero 105/2021, depositata da parte appellante in data 4 gennaio 2022 ritenuto che il certificato di test antigenico di positività al Covid di uno dei difensori dell'appellante in data 4 gennaio 2022 non è da solo sufficiente a documentare l'impedimento oggettivo di partecipazione in presenza in data 12 gennaio 2022, atteso che in base alla circolare del ministero della salute del 30.12.2021 le regole sulla durata della quarantena differiscono in base alle diverse situazioni concrete presenza o assenza di sintomi avvenuta vaccinazione e numero di dosi vaccinali, tempo della vaccinazione , tutti elementi fattuali qui non documentati in ogni caso la parte è assistita da due difensori e l'impedimento di uno solo non impedisce la discussione dell'altro né sussiste un diritto della parte alla discussione di tutti i difensori, in quanto il diritto di difesa è sufficientemente garantito dalla possibilità che uno dei difensori possa discutere oralmente P.Q.M. Respinge l'istanza di discussione da remoto. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei difensori dell'appellante.