La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino avverso la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per tardività, proposta contro la sentenza del Giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.
Il Tribunale di Como in grado di appello dichiarava inammissibile l'impugnazione, da parte di M.S.F.H., proposta avverso la sentenza del Giudice di Pace di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa, per tardività, in quanto avvenuto dopo trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorrente chiede e ottiene dal Collegio di tenere conto che la sentenza impugnata fosse stata personalmente notificata al ricorrente e non al procuratore domiciliatario ex articolo 170 c.p.c., rendendola pertanto non idonea a far decorrere il termine breve per poter proporre appello. Questo di conseguenza renderebbe idoneo il deposito, in quanto non ancora decorso il termine dei sei mesi. La Suprema Corte accoglie il motivo del ricorso, sostenendo che il Tribunale non avesse tenuto conto del fatto che la sentenza fosse stata effettivamente notificata personalmente alla parte ricorrente e non al suo difensore. Alla luce dei fatti, i Giudici di legittimità hanno ritenuto idonea l'applicazione del seguente principio di diritto «La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli articolo 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita» Cass. numero 4374/2017 . La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto fondato il motivo, in quanto la questione riguardante la presunta tardività dell'impugnazione è una questione che si dovrebbe rilevare d'ufficio da parte del Giudice e pertanto l'appellante non sarebbe incorso in alcuna preclusione, in quanto il termine per l'impugnazione era di sei mesi.
Presidente Orilia – Relatore Varrone Rilevato che 1. M.S.F.H. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Como in grado di appello che ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta avverso la sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa. 2. Il Comune di Cantù si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 391-bis c.p.c., comma 4, e articolo 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 4. Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. Considerato che 1. Con due motivi di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla tardività della notifica del verbale e nella parte in cui ha liquidato le spese del giudizio di appello in violazione dei parametri di cui al D.M. numero 55 del 2014, e senza motivazione. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto che il deposito dell'atto introduttivo in cancelleria fosse tardivo in quanto avvenuto decorsi i 30 giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta, per ammissione dell'appellante, in data 6 marzo 2019. Sicché, anche se l'appello doveva essere introdotto con ricorso e non con citazione, non si era prodotto l'effetto sanante ai fini della tempestività dell'impugnazione. Il ricorrente propone due motivi di ricorso con il primo censura la sentenza perché il giudice non ha tenuto conto che la sentenza del giudice di pace impugnata era stata notificata personalmente al ricorrente e non al procuratore domiciliatario ex articolo 170 c.p.c., e dunque tale notifica non era idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello. Di conseguenza al momento del deposito del ricorso il termine lungo di sei mesi non era ancora decorso. Il secondo motivo attiene alla liquidazione delle spese nonostante il Comune si fosse costituito in giudizio a mezzo di un funzionario in violazione dell'articolo 91 c.p.c Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato in quanto il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la sentenza appellata era stata notificata alla parte personalmente e non al difensore domiciliatario. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusto l'articolo 170 c.p.c., comma 1, e articolo 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 4374 del 21/02/2017 . Il Collegio condivide la proposta del relatore, con la precisazione che la tardività o meno dell'impugnazione è questione rilevabile di ufficio dal Giudice e che dunque la parte appellante non era incorsa in alcuna preclusione nell'evidenziare che il termine di impugnazione era quello semestrale. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Como in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Como in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.