Opposizione al provvedimento di revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato

«Il giudice che accolga l'opposizione ex articolo 170, d.P.R. numero 115/2002 e 15, d.lgs. numero 150/2011, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore […]».

Nel 2019 O.S.,proponeva opposizione al decreto che aveva revocato il beneficio dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, vedendo riconosciuta tale ammissibilità. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione sulla base di due motivi il primo riguardante la violazione e falsa applicazione dell'articolo 93 c.p.c. e degli articolo 82 e 136, d.P.R. numero 115/2002. Il secondo invece sulla violazione e falsa applicazionedell'articolo 81 c.p.c. e degli articolo 84,99 e 170, d.P.R. numero 115/2002 avverso l'ordinanza del 3 luglio 2020 resa in sede di opposizione ex articolo 170 d.P.R. numero 115/2002 dal Tribunale di Napoli. Quanto al primo motivo del ricorso – ritenuto infondato dai Giudici di legittimità – deve affermarsi «che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam -, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'articolo 136, d.P.R. numero 115/2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente». Per ciò che attiene il secondo motivo, la Suprema Corte afferma che «il giudice che accolga l'opposizione ex articolo 170, d.P.R. numero 115/2002 e 15, d.lgs. numero 150/2011, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui all'articolo 83, comma 2, d.P.R. numero 115/2002.» Viene pertanto rigettato il primo motivo e accolto il secondo.

Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa e ragioni della decisione Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi 1 violazione e falsa applicazione dell'articolo 93 c.p.c. e del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82 e 136 2 violazione e falsa applicazione dell'articolo 81 c.p.c., e del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 84,99 e 170 avverso l'ordinanza del 3 luglio 2020 resa in sede di opposizione D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 170, dal Tribunale di Napoli. L'intimato O.S. resiste con controricorso. O.S., parte di un giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale, aveva proposto opposizione avverso il decreto del 4 febbraio 2019 che aveva revocato il beneficio dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato. L'ordinanza pronunciata all'esito dell'opposizione ha riconosciuto i presupposti per l'ammissione al patrocinio ed ha liquidato il compenso spettante al difensore avvocato Alessandro Ferrara. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'articolo 380-bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5 , il presidente ha fissato l'adunanza della Camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. Ad avviso del Collegio, il primo motivo ricorso è infondato, mentre il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. Quanto al primo motivo di ricorso, uniformandosi al principio enunciato da Cass. Sez. U, 26/03/2021, numero 8561, deve affermarsi che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam -, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 136, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. È invece in parte fondato il secondo motivo. Come da questa Corte più volte affermato Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, numero 15699 Cass. Sez. 6 - 2, 18/06/2020, numero 11769 Cass. Sez. 6 - 2, 11/09/2018, numero 21997 in materia di patrocinio a carico dello Stato, con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio sussiste la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, come avvenuto nella specie. Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante cfr. Cass. numero 10705 del 2014 Cass. numero 1539 del 2015 Cass. S.U. numero 26907 del 2016 . Di tale orientamento, la difesa erariale, nella memoria ex articolo 380 bis cpc., comma 2, si è detta ben coscia , ribadendo, tuttavia, che il Tribunale di Napoli non avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei compensi al difensore, limitandosi a pronunciare sulla revoca del patrocinio. Va in tal senso affermato che il giudice che accolga l'opposizione D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 170, e del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 83, comma 2. Va pertanto rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, l'ordinanza del 3 luglio 2020 resa dal Tribunale di Napoli va cassata limitatamente alla liquidazione dei compensi operata in favore del difensore. Le spese del giudizio di opposizione restano regolate come disposto nell'ordinanza del Tribunale di Napoli, mentre, in ragione della reciproca soccombenza verificatasi nel giudizio di cassazione, devono compensarsi per intero tra le parti le spese relative a quest'ultimo. P.Q.M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione dei compensi operata in favore del difensore, ferma la regolamentazione ivi operata delle spese del giudizio di opposizione, e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.