Il parchimetro accetta solo monete: nessuna giustificazione per l’automobilista che vuole pagare con banconote, carta di credito o bancomat

Legittima la multa. Impossibile accogliere la tesi della buonafede dell'automobilista che ha lasciato il proprio veicolo sulle strisce blu nella consapevolezza di non avere pagato la tariffa prevista dal Comune.

Nessuna giustificazione per l'automobilista che, una volta parcheggiata la propria vettura , si rende conto di non avere con sé monete e di non potere quindi pagare per la sosta sulle cosiddette strisce blu , non essendo i parchimetri predisposti per accettare banconote, carte di credito o bancomat. Sacrosanta, perciò, la multa a suo carico.   Scenario della vicenda è la città di Firenze. A essere multato è un uomo, reo di avere piazzato la propria vettura sulle strisce blu senza però provvedere al pagamento della relativa tariffa imposta dal Comune. Restio all'idea di sborsare la cifra indicata nella multa , l'automobilista decide di dare battaglia al Comune, sottoponendo la vicenda prima al Giudice di pace, poi ai giudici del Tribunale e infine ai magistrati della Cassazione. A propria discolpa l'uomo sostiene di non avere potuto pagare la tariffa per la sosta, e precisa, a questo proposito, che egli non aveva con sé monete mentre i parchimetri non erano predisposti per accettare bancomat o carta di credito per il pagamento.   Per i Giudici, però, non può reggere la tesi proposta dall'automobilista e mirata a riconoscere la legittimità del parcheggio da lui effettuato. In sostanza, non è in discussione l'effettiva violazione compiuta dall'automobilista e non è ipotizzabile la buonafede nella condotta da lui tenuta. Irrilevante è la circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune di Firenze per il pagamento della tariffa prevista per la sosta non accettassero , all'epoca dei fatti, banconote o carte di credito . Così come non può essere una giustificazione per l'automobilista il non avere con sé monete. Impossibile, quindi, ritenere legittima la sosta del veicolo, in questo caso, a fronte dell'acclarato mancato adempimento dell'obbligo di pagamento della relativa tariffa. L'automobilista avrebbe potuto salvarsi, spiegano dalla Cassazione, solo se avesse dato prova di «aver fatto tutto il possibile per osservare la legge», dimostrando così che «la condotta vietata era stata posta in essere senza colpa»

Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con ricorso al Giudice di Pace di Firenze A.R.             , proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze a seguito del ricorso presentato avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada , per aver lasciato la propria vettura in sosta, in area a pagamento, senza corrispondere la prescritta tariffa. Con sentenza numero 2824/2017 il Giudice di Pace rigettava il ricorso. L'appello interposto dall'A.      avverso la decisione di prima istanza è stato rigettato dal Tribunale di Firenze con la sentenza impugnata, numero 3072/2019. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.R.            , affidandosi a due motivi. La Prefettura, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX articolo 380-BIS COD. PROC. CIV Inammissibilità del ricorso. A.R.              proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Firenze contro una ordinanza ingiunzione emessa dalla locale Prefettura a fronte di una contravvenzione all'obbligo di pagamento della tariffa per la sosta di un veicolo sulla pubblica via. Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso. L'odierno ricorrente interponeva appello, che veniva respinto dal Tribunale di Firenze con la sentenza oggi impugnata, con la quale veniva accertata l'effettiva violazione della norma del codice della strada , da parte del trasgressore, e la mancanza della prova della buona fede del medesimo. Il ricorso, proposto dall'A.      per la cassazione di detta decisione, è articolato in due motivi, con i quali si deduce la violazione o falsa applicazione di plurime norme di legge, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Ad avviso del ricorrente, la circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune di Firenze per il pagamento della tariffa di sosta non accettassero banconote o carte di credito, unitamente al fatto che egli non aveva monete con sé al momento del fatto contestatogli, avrebbe legittimato la sosta del suo veicolo anche in difetto di adempimento dell'obbligo di pagamento della relativa tariffa. I due motivi, che meritano di essere trattati congiuntamente, sono inammissibili poiché, come correttamente accennato dal Tribunale, in materia di sanzioni amministrative vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi - in tal caso - presumere la sussistenza dell'elemento oggettivo in capo al trasgressore cfr. sul punto, ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza numero 10508 del 06/10/1995 , Rv. 494184 e Cass. Sez. 3, Ordinanza numero 26306 del 07/11/2017 , non massimata . L'onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge , cosicché nessun rimprovero possa essergli mosso , rimane a carico dell'agente Cass. Sez. L, Sentenza numero 16320 del 12/07/2010, Rv. 614381 conf. Cass. Sez. 62, Ordinanza numero 19759 del 02/10/2015 , Rv. 636814 Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 33441 del 17/12/2019 , Rv. 656323 . Il quale nel caso di specie non lo ha assolto, secondo la valutazione in punto di fatto svolta dal giudice di merito, non utilmente sindacabile in questa sede posto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione Cass. Sez. U, Sentenza numero 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790 . Il Collegio condivide la proposta del relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.