La S.C. sull’attenuante della riparazione del danno

La speciale tenuità del danno trova la sua causa giustificatrice nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale.

La Corte d'Appello di Trento confermava la decisione del Tribunale, con la quale era stata affermata la responsabilità penale dell'imputato per il reato di violenza privata, per aver danneggiato l'autovettura di un automobilista a seguito di una lite per ragioni di circolazione stradale. L'imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi del diniego delle attenuanti di cui all'articolo 62, numero 4 e numero 6, c.p., per avere la Corte territoriale ritenuto non satisfattivo il risarcimento da lui operato, in quanto limitato al danno materiale cagionato dal danneggiamento dell'autovettura, escludendo quindi anche l'attenuante prevista dal numero 4 della medesima norma per essere l'ammontare del risarcimento comunque inferiore al preventivo relativo alla riparazione del veicolo. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che la speciale tenuità del danno è applicabile solo ai reati commessi per scopo di lucro e che, ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'articolo 62, comma 1, numero 6, c.p., il giudice può disattendere ogni atto negoziale pur ritenuto satisfattivo dalla persona offesa, fornendo sul punto adeguata motivazione trattasi, infatti, di un'attenuante, di natura soggettiva, che, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale Cass. penumero , numero 51192/2019 . Pertanto, anche la quietanza integralmente liberatoria non è ex se vincolante, essendo rimesso al giudice l'apprezzamento della neutralizzazione della pericolosità sociale che un totale ristoro può implicare. «Ed è a tale potere discrezionale che si correla il simmetrico obbligo di motivazione, che può essere assolto anche senza che sia necessario procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l'esame delle singole voci che lo compongono allorché l'accordo transattivo, a sua volta, non le contempli in modo analitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo di risarcimento». Nel caso in esame, la motivazione posta a fondamento della reiezione della predetta attenuante ha, da un lato, asserito che «non vi è stata integrale riparazione», pur a fronte di una quietanza integralmente liberatoria e della mancata costituzione di parte civile della persona offesa per il reato di cui all'articolo 610 c.p dall'altro, valorizzando in termini ostativi la stessa materialità del fatto, non ha svolto alcuna considerazione sul significato di ravvedimento che il risarcimento può aver implicato successivamente alla consumazione del reato. Per questi motivi, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.

Presidente Pezzullo – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata del 10 luglio 2019, la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 19 gennaio 2018, con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, è stata affermata la responsabilità penale di M.L. per il reato di violenza privata, esclusa l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., numero 1 e concesse le attenuanti generiche equivalenti all’ulteriore aggravante ed alla recidiva. 1.1. I fatti riguardano la degenerazione di una lite per ragioni di circolazione stradale, conclusasi con l’interposizione dell’autovettura Fiat Panda, condotta dall’imputato, che aveva costretto C.S., conducente di una Volkswagen, a fermarsi ed a subire il danneggiamento dell’auto, contro la quale venivano sferrati calci e pugni. Il Tribunale, reputato attendibile il riconoscimento dell’imputato e non dimostrato l’alibi adotto, ha condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di violenza privata, assolvendo il medesimo dalla contestazione di danneggiamento sub b perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ha, invece, rigettato la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., numero 6 reputando non satisfattivo dei danni, materiali e non, l’intervenuto risarcimento. 1.2. La Corte territoriale ha rigettato l’appello, ritenuta l’infondatezza delle proposte censure, anche in relazione al risarcimento del danno. 2. Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Trento ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, Avv. Nicola Canestrini, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p. Con un primo punto, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato di cui all’articolo 610 c.p., in presenza di un mero pati, qualificando il fatto in termini di gravità travisando la volontà della persona offesa di non voler insistere nella vertenza penale . Con un secondo argomento, deduce analoga censura quanto al diniego delle attenuanti di cui all’articolo 62 c.p., numero 4 e numero 6, per avere il giudice d’appello travisato la quietanza rilasciata dalla persona offesa, a titolo di copertura integrale del danno , escludendo le invocate circostanze per non essere il risarcimento pienamente satisfattivo. 3. Il Procuratore Generale della Repubblica ha trasmesso, in data 23 settembre 2021, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Colgono nel segno le censure articolate nel secondo punto del motivo, mentre il ricorso è, nel resto, inammissibile. 1. Il primo punto è genericamente formulato ed è, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Con orientamento consolidato, anche di recente ribadito Sez. 5, numero 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507 , questa Corte ha precisato come l’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicché il delitto di cui all’articolo 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, ossia il pati cui la persona offesa sia costretta. 1.2. Nel caso in esame, la condotta dell’imputato non si è limitata alla costrizione del conducente del veicolo antagonista ad arrestare la marcia, ma a subirne, per un tempo apprezzabile, successive e violente esternazioni di intemperanza, in tal modo esponendo la persona offesa ad un’azione diversa ed ulteriore rispetto a quella in cui si è estrinsecata la primigenia costrizione. Ne consegue che la deduzione del ricorrente è generica, nella misura in cui non si confronta con la motivazione delle conformi sentenze di merito, che hanno analiticamente disaminato la complessiva condotta e l’effetto costrittivo la stessa è, ulteriormente, aspecifica laddove, contestando la valutazione di gravità della condotta, deduce un preteso travisamento di cui non esplica l’incidenza. L’impugnazione di legittimità è, invero, inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata V. Sez. U, numero 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 . 2. Il secondo punto è, invece, in parte fondato. 2.1. Nel respingere la censura relativa all’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., numero 6, la Corte territoriale ha reputato non satisfattivo il risarcimento operato dall’imputato, in quanto limitato al danno materiale cagionato dal danneggiamento dell’autovettura ha, quindi, escluso anche l’attenuante prevista dal numero 4 della medesima norma per essere l’ammontare del risarcimento comunque inferiore al preventivo relativo alla riparazione del veicolo. Siffatto secondo segmento della motivazione, pur essendo eccentrico rispetto al reato di violenza privata sub judice, è comunque ex se irrilevante, posto che la speciale tenuità del danno è applicabile solo ai reati commessi per scopo di lucro Sez. U, numero 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 , tra i quali non rientra la concreta fattispecie al vaglio. Nondimeno, tale argomentazione introduce un profilo di contraddittorietà del complessivo costrutto giustificativo, in quanto da un lato considera il danno materiale riferito al capo b , non devoluto al giudice d’appello, reputandolo ostativo ad un apprezzamento in termini di speciale tenuità e, dall’altro, esclude la rilevanza, integralmente satisfattiva, della medesima transazione, intercorsa con la persona offesa, in riferimento al reato di violenza privata per cui si procede. In tal modo, il giudice del merito ha formulato due enunciati incompatibili, ritenendo ora rilevante, ora non pertinente la stessa informazione esistente negli atti processuali sul medesimo punto. A tanto aggiungasi come, se è vero che, ai fini del diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, numero 6, il giudice può disattendere ogni atto negoziale pur ritenuto satisfattivo dalla persona offesa, nondimeno lo stesso deve fornire sul punto adeguata motivazione Sez. 3, numero 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881 . Trattasi, invero, di un’attenuante, di natura soggettiva, che, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale Sez. 2, numero 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 . Ne discende che anche la quietanza integralmente liberatoria non è ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato giudiziale l’apprezzamento della neutralizzazione della pericolosità sociale che un totale ristoro può implicare. Ed è a tale potere discrezionale che si correla il simmetrico obbligo di motivazione, che può essere assolto anche senza che sia necessario procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l’esame delle singole voci che lo compongono allorché l’accordo transattivo, a sua volta, non le contempli in modo analitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo di risarcimento. 2.2. Nel caso in esame, la motivazione posta a fondamento della reiezione della predetta attenuante ha, da un lato, asserito che non vi è stata integrale riparazione , pur a fronte di una quietanza integralmente liberatoria e della mancata costituzione di parte civile della persona offesa per il reato di cui all’articolo 610 c.p. dall’altro, valorizzando in termini ostativi la stessa materialità del fatto, non ha svolto alcuna considerazione sul significato di ravvedimento che il risarcimento può aver implicato successivamente alla consumazione del reato. In altri termini, nel ritenere ostativa la gravità del reato, la Corte territoriale è rimasta attestata in una fase antecedente all’iniziativa risarcitoria, obliterandone in tal modo la rilevanza, da apprezzarsi, invece, con valutazione ex post. 3. Alla luce delle rassegnate argomentazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, perché la Corte territoriale, in piena libertà dio giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sul punto delle circostanze del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano dichiara inammissibile nel resto il ricorso.