Sulla proroga del regime detentivo differenziato

«Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui alla l. numero 354/1975, articolo 41 - bis, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale … si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime».

Il Tribunale di Sorveglianza respingeva con ordinanza il reclamo di P.S. avverso il provvedimento del Ministero della Giustizia riguardo la proroga del regime differenziato applicato nei suoi confronti a causa del suo legame con un famoso clan criminale. Il Tribunale, infatti, riteneva che, con il ripristino del regime detentivo originario, ci potesse essere il rischio di una ripresa dei rapporti con la criminalità organizzata. P.S. propone ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b in relazione agli articolo 125 c.p.p., e 41 - bis, comma 2 – bis, ord. penumero Secondo l'avvocato del ricorrente, l'ordinanza del Tribunale fa riferimento esclusivamente alla posizione rivestita illo tempore da P.S. nel gruppo criminale e omette, tra le altre cose, di valutare il suo percorso inframurario, caratterizzato anche dallo svolgimento di attività lavorativa. La difesa, inoltre, sostiene che il soggetto non rivestiva un ruolo apicale nel clan e che l'invio di una missiva al fratello, volta a smentire le dichiarazioni di chi lo stava accusando, «non sarebbe dimostrativo di legami con l'esterno». Il ricorso è inammissibile. La Suprema Corte ricorda che «l'articolo 41 – bis, comma 2 – bis, della l. numero 354 del 1975, sostituito dall'articolo 2, comma 25, lett. d , della l. 15 luglio 2009, numero 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili per successivi periodi, ciascuno pari a due anni … , quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno». Infatti, l'ambito del sindacato devoluto alla Cassazione è segnato dal comma 2 – sexies del novellato articolo 41 – bis, secondo cui il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale solo per violazione di legge. Il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, però, «oltre che all'inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale […]», all'inesistenza della motivazione, a cui sono ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto «priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga» Cass. numero 7651/2010 . Non possono, al contrario, trovare ingresso nel giudizio di legittimità, in riferimento al regime detentivo differenziato, il vizio di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, che non sono ricompresi nella violazione di legge. Ribadisce, inoltre, la Corte che «la conformità alla Costituzione della disposizione di cui all'articolo 41 - bis ord. penumero , è garantita a condizione che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato» Cass. numero 417/2004 e che «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui alla l. numero 354 del 26 luglio 1975, articolo 41 - bis, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2 - bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» Cass. numero 2660/2018 . Secondo i Giudici di legittimità, l'ordinanza impugnata «ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, senza violare la legge penale sostanziale e processuale, sottolineando l'attuale operatività del sodalizio mafioso in argomento, il ruolo rilevante esercitato dal P.S. essendo del tutto irrilevante la doglianza secondo cui nessuno dei collaboratori di giustizia avrebbe indicato il P.S. come soggetto rivestente un ruolo apicale, perché l'applicazione del regime differenziato non è prevista solo per coloro che siano stati condannati con il ruolo di promotore o capo dell'associazione mafiosa di riferimento con la coerente affermazione, in assenza di elementi concreti da cui desumere la rescissione dei vincoli delinquenziali, dell'attuale pericolo che il detenuto possa mantenere i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, ove sottoposto al regime penitenziario ordinario».

Presidente Tardio – Relatore Talerico Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza deliberata in data 4 febbraio 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Ministro della giustizia, in data 19 dicembre 2019, di proroga del regime differenziato, ex articolo 41 bis O.P., applicato nei confronti di P.S. . Ad avviso del Tribunale, la proroga del suddetto regime penitenziario era giustificata dai seguenti elementi a l'operatività del clan dei … , cui è legato il P.S. , argomentata nel decreto ministeriale e desumibile dalle numerose operazioni di polizia giudiziaria, volte all'arresto di esponenti di detta organizzazione, fino a epoca recentissima, per i reati di cui all'articolo 416 bis c.p., estorsione, riciclaggio e altro b la posizione personale del P.S. , descritto come esponente di rilievo del sodalizio criminale riconducibile alla famiglia S. , legato da stretto vincolo familiare a F.S. detto … , capo del cartello dei … c la biografia criminale del P.S. , dettagliatamente riportata, sintomatica del ruolo e dello spessore delinquenziale dello stesso d la circostanza che si trattava di soggetto che era stato latitante per un periodo di tempo, indicativa della disponibilità di una rete di fedeli fiancheggiatori e la sopravvenuta sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 28.1.2020, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado di condanna del P.S. alla pena di anni trenta di reclusione per omicidio aggravato, nonché l'emissione nei suoi confronti, in data 8.1.2020, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato dal contesto mafioso. Sussistevano, quindi, secondo il Tribunale, tutti gli elementi per ritenere, in concreto, l'attuale pericolo di collegamenti del reclamante con la criminalità organizzata, specie in un momento di riassetto degli equilibri interni, e il rischio di una ripresa dei rapporti, ove venisse ripristinato il regime detentivo ordinario. 2. Avverso detta ordinanza, il P. ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato C. D. S., deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b c.p.p. in relazione agli articolo 125 c.p.p., e 41 bis O.P., comma 2 bis . Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata in quanto, oltre a omettere di confrontarsi con le censure avanzate nel reclamo, farebbe esclusivamente riferimento alla posizione rivestita illo tempore dal P.S. nel gruppo criminale di appartenenza la sottoposizione prolungata del P.S. al regime detentivo speciale di fatto si sarebbe tradotta in una violazione della sua integrità fisica l'invio di una missiva al fratello, volta a smentire le dichiarazioni di chi lo stava accusando, non sarebbe dimostrativo di legami con l'esterno il P.S. non avrebbe rivestito un ruolo apicale, tanto che nessuno dei collaboratori lo avrebbe indicato come tale e nella lista degli stipendiati del clan il predetto sarebbe stato indicato come sospeso i riferimenti temporali dei reati commessi sarebbero molto distanti nel tempo non sarebbe stato valutato il percorso trattamentale inframurario del ricorrente, caratterizzato anche dallo svolgimento di attività lavorativa non sarebbe stata, altresì, presa in considerazione la circostanza che il P.S. , con riferimento all'ultima condanna riportata, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, Dott. G. L., ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso risulta basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. La L. numero 354 del 1975, articolo 41 bis, comma 2 bis, sostituito dalla L. numero 94 del 15 luglio 2009, articolo 2, comma 25, lett. d , della stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili per successivi periodi, ciascuno pari a due anni , quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno . L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies del novellato articolo 41 bis, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini preliminari, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale solo per violazione di legge . La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale, all'inesistenza della motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti.del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione Sez. Unumero 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611 Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, Rv. 230203 Sez. 6, numero 7651 del 14/01/2010, dep. 25/02/2010, Mannino, Rv. 246172 . È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, che non può, evidentemente, trovare ingresso nel giudizio di legittimità in ordine all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato. Va, inoltre, osservato che, per effetto dei principi interpretativi formulati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza numero 417 del 13.12.2004, la conformità alla Costituzione della disposizione di cui all'articolo 41 bis O.P., è garantita a condizione che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato che, tenuto conto della riforma ulteriore del comma 2 -bis dell'articolo 41 bis O.P., sottoposta anche a verifica di conformità ai principi costituzionali sent. numero 190 del 2010 , la proroga del decreto ministeriale postula l'accertamento della persistenza della capacità del detenuto di tenere contatti con l'associazione di riferimento, non già l'effettivo mantenimento di tali relazioni, verifica da condurre anche utilizzando gli specifici parametri ritenuti dal legislatore significative non necessariamente compresenti, del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno all'organizzazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non considerate in precedenza, degli esiti del trattamento intramurario, del tenore di vita dei familiari che, ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui alla L. numero 354 del 26 luglio 1975, articolo 41 bis, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2 bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime cfr. Cass. Sez. 1, numero 2660 del 09/10/2018, Rv. 274912 . 2. Alla luce di questi principi, il Collegio osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata non può dirsi apparente o assolutamente inidonea a comprendere le ragioni argomentative della decisione, ovvero frutto dell'omessa considerazione della capacità del detenuto di mantenere i contatti con il sodalizio di appartenenza. Manifestamente infondate sono le doglianze espresse nel ricorso, che censurano, in modo non consentito, la struttura motivazionale del provvedimento in esame riproducendo, peraltro, censure adeguatamente esaminate e disattese con corrette argomentazioni da parte del Tribunale di sorveglianza e che finiscono per richiedere una nuova valutazione delle indicate circostanze di fatto, peraltro, non ammessa in via generale nel ricorso per cassazione. L'ordinanza impugnata, inoltre, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, senza violare la legge penale sostanziale e processuale, sottolineando l'attuale operatività del sodalizio mafioso in argomento, il ruolo rilevante esercitato dal P.S. essendo del tutto irrilevante la doglianza secondo cui nessuno dei collaboratori di giustizia avrebbe indicato il P.S. come soggetto rivestente un ruolo apicale, perché l'applicazione del regime differenziato non è prevista solo per coloro che siano stati condannati con il ruolo di promotore o capo dell'associazione mafiosa di riferimento con la coerente affermazione, in assenza di elementi concreti da cui desumere la rescissione dei vincoli delinquenziali, dell'attuale pericolo che il detenuto possa mantenere i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, ove sottoposto al regime penitenziario ordinario. Al riguardo, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per potere accogliere il ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato è necessaria l'acquisizione di elementi specifici e concreti, indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime in parola, nè essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario cfr. Sez. 1, numero 32337 del 03/0772019, Rv. 276720 Sez, 1, numero 14822 del 03/02/2009, Rv. 243736 . 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza numero 186 del 2000 , al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro tremila, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.