La Corte di Cassazione ha escluso in via generica la possibilità di un’azione autonoma di risarcimento del danno per incauta esecuzione, rendendola tuttavia ammissibile solo nel caso in cui non sia stato possibile proporla davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione per ragioni di diritto o di fatto.
Con sentenza numero 42119/2021, la Corte di Cassazione applica la sentenza nomofilattica delle sezioni Unite Civili numero 25478/2021, escludendo la possibilità da parte dell'attore di proporre la domanda autonoma di risarcimento del danno per incauta esecuzione, se non in presenza di ragioni di diritto o di fatto per le quali non è stato possibile proporla in via autonoma. Nel caso di specie, il creditore possessore del titolo esecutivo aveva fatto pignorare un bene appartenente al padre del debitore. Durante la fase dell'opposizione il padre del debitore aveva messo in evidenza l'errore fatto dal creditore del figlio, determinando così l'annullamento della misura esecutiva. Il padre aveva deciso perciò di agire per via autonoma richiedendo il risarcimento dei danni subiti dall'incauto pignoramento. Respinta la domanda, da parte della Corte d'Appello, per la mancata prova del danno emergente e del lucro cessante, aveva deciso di impugnare la decisione, ottenendo anche il rigetto da parte della Corte di Cassazione. Il Collegio infatti aveva addotto la necessità che la domanda di risarcimento del danno dovesse essere presentata davanti al giudice competente per il giudizio di opposizione all'esecuzione. Sul punto le Sezioni Unite hanno già avuto modo di fissare l'ipotesi in cui la domanda possa essere proposta in via autonoma, in presenza di ragioni di diritto o di fatto Cass. numero 25478/2021 . I Giudici di legittimità in questo modo confermano la rigidità dei confini che giustificano la proposizione autonoma della domanda di risarcimento di danni derivanti da incauta esecuzione la domanda di risarcimento in linea di principio deve essere proposta nel giudizio nel quale si forma, sottolineando il fatto che quel giudizio debba essere ancora pendente e non sussistano ostacoli processuali. Nel caso in cui tale fase sia conclusa, sarà necessario che la domanda sia posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione, eccezione fatta nel caso in cui sussistano impossibilità di fatto o di diritto. Solo in quest'ultimo caso la richiesta di risarcimento del danno potrà essere proposta autonomamente.
Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2012 L.C.N. convenne dinanzi al Tribunale di Trapani la società G.P.S. s.a.s., esponendo che - la società convenuta era creditrice del proprio figlio, L.C.G. - la suddetta società, essendo munita di titolo esecutivo, a dicembre del 2011 aveva pignorato la motobarca omissis , di proprietà dell'attore, ed erroneamente ritenuta dalla società creditrice di proprietà del figlio di questi - aveva di conseguenza proposto opposizione all'esecuzione, a seguito della quale in data 31 maggio 2012 la società convenuta rinunciava alla procedura, e di conseguenza il giudice dell'esecuzione dichiarava estinto il processo - il pignoramento della suddetta motobarca aveva causato danni all'attore, quantificati nella complessiva somma di Euro 248.760. Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento del suddetto danno. 2. La GP si costituì chiedendo il rigetto della domanda. 3. Con sentenza 10 giugno 2014 il Tribunale di Trapani rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 4. Con sentenza 6 maggio 2019 numero 933 la Corte d'appello di Palermo rigettò il gravame. Ritenne la Corte d'appello che l'appellante non avesse provato - nè il danno emergente, non essendovi prova che i danni presentati dalla barca fossero conseguenza dell'inattività causata da pignoramento - nè il lucro cessante, non avendo l'appellante prodotto alcuna dichiarazione fiscale relativa agli anni precedenti ai fatti, dalla quale desumere il nesso di causa tra indisponibilità dell'imbarcazione e contrazione del reddito. La Corte concluse che, in mancanza di tali elementi, sarebbe stato superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio, la quale non avrebbe avuto materia di indagine. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da L.C.N. , con ricorso fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso la G.P. service di P.G. & C. s.a.s. Ragioni della decisione 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, per avere deciso su una domanda che non poteva essere proposta ciò alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 25478 del 21.9.2021. 1.1. L.C.N. , infatti, ha introdotto un giudizio autonomo per ottenere il risarcimento dei danni in tesi causati da una procedura esecutiva illegittima, iniziata senza la normale prudenza. Ha proposto, quindi, in via autonoma la domanda prevista dall'articolo 96 c.p.c., comma 2. 1.2. Tuttavia le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno escluso che la domanda di cui all'articolo 96 c.p.c., comma 2, possa essere proposta in un giudizio autonomo, ed hanno per contro stabilito che essa debba essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione, salvo che ciò sia impossibile per ragioni di diritto o di fatto. Si legge, in particolare, nella sentenza delle sezioni unite 25478/21 può verificarsi che tale domanda risarcitoria scilicet, quella per lite temeraria o esecuzione incauta, numero d.e. non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione perché quel giudizio si è già concluso, o perché sussistono preclusioni di carattere processuale sono state, ad esempio, già precisate le conclusioni oppure perché il grado del giudizio nel quale la causa si trova di per sé esclude che si svolgano accertamenti di merito che possono richiedere attività istruttoria si pensi al caso in cui la caducazione del titolo esecutivo giudiziale consegua ad una sentenza della Corte di cassazione . In siffatte ipotesi, e solo in queste, la domanda risarcitoria dovrà essere proposta al giudice dell'opposizione all'esecuzione il quale sarà chiamato necessariamente a dare corso alla fase di merito del relativo giudizio, senza possibilità di ricorrere al meccanismo di estinzione anticipata della procedura delineato dall'articolo 624 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dalla L. numero 69 del 2009, articolo 49, comma 3. Tale conseguenza, che può apparire singolare, si giustifica in considerazione del fatto che la domanda risarcitoria è stata proposta dal debitore esecutato, il quale non può imputare ad altri il rischio del possibile allungamento dei tempi processuali. La possibilità per il danneggiato di introdurre un giudizio autonomo, inteso a ottenere il risarcimento del danno da esecuzione illegittima, pertanto, alla luce dei principi appena esposti non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere le strade in precedenza delineate . Essa quindi sarà consentita solo - ad es. - nel caso in cui al momento in cui il danno si è manifestato, il giudice abbia già chiuso il giudizio che si assume incautamente iniziato. 1.3. Nel caso di specie, applicando i principi suddetti, deve rilevarsi che nessun ostacolo di diritto o di fatto impediva al danneggiato di formulare la propria domanda risarcitoria dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata senza rinvio, perché la domanda di risarcimento del danno da incauta esecuzione, nel caso di specie, non poteva essere proposta in via autonoma. 2. La circostanza che sulla questione della proponibilità in via autonoma della domanda di risarcimento del danno da incauta esecuzione siano esistiti contrasto di giurisprudenza, risolti dalle Sezioni Unite di questa Corte dopo la proposizione del ricorso, costituisce un grave motivo, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. 2.1. La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, inoltre, comporta la caducazione anche delle statuizioni sulle spese di lite da ciò discende la necessità di provvedere nella presente sede, ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 2, in ordine alle spese processuali delle fasi precedenti Sez. 1, Sentenza numero 15123 del 02/07/2014, Rv. 631505 - 01 . Tali spese possono restare liquidate nella medesima misura già accordata dal Tribunale e dalla Corte d'appello, e vanno poste a carico di L.C.N. , in quanto soccombente. P.Q.M. - cassa senza rinvio la sentenza impugnata - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità - liquida le spese dei due gradi di merito nella medesima misura già stabilità dal Tribunale e dalla Corte d'appello, ponendole a carico della parte soccombente, ove non ancora corrisposte - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto