Il divieto di espletare incarichi extraistituzionali nell’impiego pubblico non è assoluto

La sentenza del 21 Settembre 2021, numero 616, ha dichiarato legittima l’attività extra lavorativa di opinionista radiofonico di un dipendete pubblico, svolta senza preventiva autorizzazione, al quale era stata contestata la violazione dell’articolo 53, comma 7, d.lgs. numero 165/2001.

Il Tribunale di Firenze con Sentenza del 21 Settembre 2021, numero 616, disponeva l'annullamento della sanzione conservativa nella forma del rimprovero verbale irrogata ad un dipendente del Ministero della Difesa, con decreto del direttore generale del 16 aprile 2018. Con il ricorso depositato in data 15 maggio 2019, il dipendente dichiara di avere ricevuto il 19 gennaio 2019 una lettera di contestazione disciplinare con la quale gli veniva addebitato di avere svolto, in assenza di preventiva autorizzazione, in violazione dell'articolo 53, comma 7, d.lgs. numero 165/2001, attività occasionale extra istituzionale di opinionista radiofonico, nell'ambito di un programma radiofonico sportivo riguardante una società calcistica, percependo compensi per complessivi euro 15.456 netti 19.320 lordi . Il dipendente del Ministero della Giustizia, ha tramite il ricorso addotto la legittimità dell'attività svolta, in quanto esercitabile senza necessità di previa autorizzazione da parte del datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento di tale diritto e la conseguente cancellazione della sanzione disciplinare impugnata. Alla luce dei fatti, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'esclusione di cui alla lett. a dell'articolo 53, comma 6, d.lgs. numero 165/2001, in quanto l'attività lavorativa rientra nell'ambito delle attività liberalizzate, ovvero liberamente esercitabili dal pubblico dipendente senza previa autorizzazione, in quanto espressione di basilari libertà costituzionali, in particolare, espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e del diritto di critica , ex articolo 21, comma 1, Cost., mediante la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione compresa, quindi, la radio . Il Tribunale toscano, oltre ad annullare la sanzione conservativa, condanna l'amministrazione resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.008 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre all'IVA ed al CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.

Giudice Fraccalvieri Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15.05.2019, M. B. ha esposto a di essere dipendente del Ministero della Difesa dal 1979, nei ruoli civili, e di prestare la propria attività lavorativa presso l'Istituto Geografico Militare di Firenze, con orario di lavoro full time e mansioni di assistente tecnico per la cartografia e la grafica b di avere ricevuto, in data 19.01.2018, una lettera di contestazione disciplinare con la quale gli veniva addebitato di avere svolto, in assenza di preventiva autorizzazione, in violazione dell'articolo 53, comma 7, D.lgs. 165/2001, dal 2009 al 2016, attività occasionale extra istituzionale di opinionista radiofonico per conto della , nell'ambito di un programma radiofonico sportivo riguardante la società ACF F. , percependo compensi per complessivi euro 15.456 netti 19.320 lordi c di avere reso oralmente le sue giustificazioni, sostenendo che l'attività di opinionista radiofonico doveva essere considerata come attività editoriale, liberamente esercitabile senza necessità di previa autorizzazione, in quanto compresa tra le attività escluse di cui all'articolo 53, comma 6, lett. a, D.lgs. 165/2001, e di avere, comunque, chiesto oralmente al proprio responsabile del personale, prima di iniziare detta attività, se la previa autorizzazione fosse necessaria, ricevendo da lui una risposta negativa d di avere eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese restitutorie dell'amministrazione datrice di lavoro e che nei suoi confronti veniva irrogata, con decreto del 16.04.2018, la sanzione del rimprovero scritto, con contestuale richiesta di restituzione della somma di euro 9.936,00, tenuto conto della eccepita prescrizione quinquennale relativa agli anni 2009-2011 , per la violazione del divieto di svolgimento occasionale di attività extra istituzionali non previamente autorizzate dall'amministrazione di appartenenza. L'esponente, deducendo l'illegittimità della sanzione conservativa irrogatagli, trattandosi di una attività liberamente esercitabile senza necessità di previa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 53, comma 6, lett. a, D.lgs. 165/2001, ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di “- in via preliminare sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato doc. numero 1 e 2 - nel merito accertare il corretto adempimento degli obblighi legali e contrattuali da parte del ricorrente, - conseguentemente, dichiarare nulla, illegittima, inefficace e comunque annullare la sanzione disciplinare impugnata - condannare l'amministrazione convenuta alla restituzione delle somme che dovessero essere state trattenute tra l'irrogazione della sanzione e la decisione del Giudice del Lavoro. Vinte le spese”. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione in quanto infondato, attesa la fondatezza della violazione addebitata al lavoratore, ex articolo 53, comma 7, D.lgs. 165/2001 con vittoria di spese, da liquidarsi ai sensi dell'articolo 152 bis disp. att. c.p.c., essendo stata l'amministrazione resistente difesa da un funzionario delegato. La causa, pervenuta a questo giudice in data 3.03.2020, è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti. Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue. Preliminarmente, si evidenzia che, nella fattispecie, sussiste l'interesse ad agire del ricorrente, ai sensi dell'articolo 100 c.p.c., in relazione all'impugnazione della sanzione conservativa irrogatagli rimprovero scritto , nonostante il suo sopravvenuto collocamento in quiescenza, dal 1.09.2019, considerato che, sulla scorta della prospettata violazione del divieto di svolgimento di attività extra lavorativa non previamente autorizzata la cui ratio è da rinvenirsi nel principio di esclusività della prestazione lavorativa resa nei confronti del datore di lavoro pubblico , l'amministrazione resistente ha, contestualmente all'irrogazione della sanzione disciplinare de qua, domandato la restituzione dei compensi illegittimamente percepiti dal dipendente pubblico v. doc. numero 2 del fascicolo di parte ricorrente . L'articolo 53, commi 6 e 7, D.lgs. 165/2001 prevede che “6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti a dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili b dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali c dalla partecipazione a convegni e seminari d da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate e da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo f da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. f-bis da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. … In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti”. Pertanto, nell'impiego pubblico il divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è assoluto infatti, il regime vigente, codificato dall'articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 numero 165, pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta sancite dagli articolo 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, numero 3, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati v. Corte dei Conti, sez. Sicilia, sent. 24.7.2014 numero 927 , il cui espletamento porta alla decadenza dall'impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7 del citato articolo 53, attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività “liberalizzate”, ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali articolo 53, co.6, d.lgs. numero 165 cit. v. Corte dei Conti Lombardia, sez. giurisd. sent. numero 216/2014. Nel caso in esame, al lavoratore, svolgente un orario di lavoro a tempo pieno, è stato contestato di avere svolto, in assenza di preventiva autorizzazione, in violazione dell'articolo 53, comma 7, D.lgs. 165/2001, dal 2009 al 2016, attività occasionale esercitata, generalmente, il venerdì, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, quindi al di fuori dell'orario di servizio extra istituzionale di opinionista radiofonico per conto della , nell'ambito di un programma radiofonico sportivo riguardante la società ACF F. , percependo compensi per complessivi euro 15.456 netti 19.320 lordi . Il ricorrente si è difeso sia nelle giustificazioni rese in sede di audizione orale, che in ricorso sostenendo che l'attività di opinionista radiofonico, svolta nell'ambito del programma sportivo - occasionalmente, in orario extralavorativo e in assenza di una situazione di conflitto di interessi - non fosse soggetta alla previa autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, D.lgs. 165/2021, trattandosi di una attività rientrante tra quelle liberalizzate di cui all'articolo 53, comma 6, lett. a, D.lgs. 165/2001. Preliminarmente, si evidenzia che, nella fattispecie, le circostanze in fatto risultano incontestate. Ciò posto, ritiene il Tribunale che, con riferimento all'occasionale attività di opinionista sportivo svolta dal ricorrente, in orario extralavorativo serale , nell'ambito di un programma radiofonico sportivo, operi l'esclusione di cui alla lett. a dell'articolo 53, comma 6, D.lgs. 165/2001 “Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti a dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili” , concernente le attività liberalizzate, ovvero liberamente esercitabili dal pubblico dipendente senza previa autorizzazione, in quanto espressione di basilari libertà costituzionali, in particolare, espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e del diritto di critica , ex articolo 21, comma 1, Cost., mediante la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione compresa, quindi, la radio si veda, sul punto, l'articolo 1 della L. 62/2001, richiamato da parte ricorrente in ricorso, secondo il quale “ Definizioni e disciplina del prodotto editoriale 1. Per prodotto editoriale … si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici ” . Conseguentemente, la sanzione conservativa irrogata al ricorrente rimprovero scritto deve essere annullata, rientrando l'attività dallo stesso espletata nell'ambito delle attività liberalizzate in quanto espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e del diritto di critica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Cost., mediante la radiodiffusione rispetto alle quali non è richiesta la previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro. Non risulta, infine, dagli atti di causa che al ricorrente siano state trattenute somme per i titoli suindicati tra l'irrogazione della sanzione disciplinare e la presente decisione. Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito. SPESE Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 37/2018 causa di lavoro, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti . P.Q.M. Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone - annulla la sanzione conservativa rimprovero scritto irrogata al ricorrente con decreto del direttore generale del 16.04.2018, per le ragioni di cui in parte motiva - condanna l'amministrazione resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.008 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre all'IVA ed al CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.