Risarcimento ed incidente stradale: il litisconsorzio è necessario nella procedura contro la società di assicurazione?

«Nella procedura di risarcimento diretto di cui al d.lgs. numero 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto, articolo 144, comma 3».

A seguito di un incidente stradale, A.D.I. chiedeva che la società di assicurazione fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura. Secondo l'attore, l'incidente era dovuto alla negligenza del comportamento del conducente dell'altro veicolo, che aveva invaso la corsia opposta durante un suo sorpasso. In accoglimento della sua domanda, prima il Giudice di Pace e poi il Tribunale condannavano la società di assicurazione. La società ricorre contro la sentenza del Tribunale, lamentando la violazione dell'articolo 102 c.p.c., riguardo al fatto che l'attore non avesse provveduto a convenire in giudizio anche il conducente dell'altro mezzo che, «trattandosi di azione diretta ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, numero 209», era da ritenersi litisconsorte necessario. Il motivo è fondato. La Cassazione, infatti, ricorda che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, «nella procedura di risarcimento diretto di cui al d.lgs. numero 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto, articolo 144, comma 3» Cass. 21896/2017 . Pertanto, nel caso in cui il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato e la relativa omissione comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'articolo 383 c.p.c., comma 3 Cass. numero 7755/2020 . Per questi motivi, la Suprema Corte cassa la pronuncia impugnata.  

Presidente Amendola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. D.I.A. convenne in giudizio la U.G.F. s.p.a., davanti al Giudice di pace di Taggia, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà a causa di un incidente stradale. A sostegno della domanda espose che l'incidente era dovuto alla negligenza del comportamento di guida del conducente del veicolo antagonista, il quale aveva invaso l'opposta corsia di marcia nel mentre la vettura dell'attore stava effettuando un sorpasso per cui lo scontro tra i veicoli era divenuto inevitabile. La società di assicurazione si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace accertò la pari responsabilità tra i due conducenti e condannò la società di assicurazione al pagamento della somma di Euro 7.750, pari al 50 per cento dei danni dimostrati, nonché della somma di Euro 400 a titolo di fermo tecnico. 2. La pronuncia è stata impugnata dall'attore danneggiato e il Tribunale di Imperia, con sentenza dell'11 marzo 2019, ha parzialmente accolto il gravame ed ha condannato la società di assicurazione al pagamento della somma di Euro 15.500, pari all'intero danno subito dalla vettura, escludendo il danno da fermo tecnico, con condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Imperia ricorre la Unipolsai s.p.a. con atto affidato a sette motivi. Resiste D.I.A. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articolo 375,376 e 380-bis c.p.c., e il controricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, nel quale si lamenta, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5 , violazione dell'articolo 102 c.p.c., sul rilievo che nel caso in esame l'attore non aveva provveduto a convenire in giudizio anche il conducente del mezzo antagonista, M.G. trattandosi di azione diretta ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209, articolo 149, quel conducente era da ritenere litisconsorte necessario. 1.1. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto, articolo 144, comma 3 ordinanza 20 settembre 2017, numero 21896 . Ne consegue che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ai sensi dell'articolo 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'articolo 383 c.p.c., comma 3 sentenza 8 aprile 2020, numero 7755 . Nel caso specifico non è in discussione, essendo stato precisato dal Tribunale con affermazione non contestata, che il giudizio è stato promosso con azione di risarcimento diretto ai sensi dell'articolo 149 cit., per cui il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato anche nei confronti del conducente del veicolo antagonista. 2. Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti. 3. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, è accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Giudice di pace di Taggia, in persona di un diverso Magistrato, affinché proceda ad un nuovo giudizio di primo grado nella pienezza del contraddittorio. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Taggia, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.