«L’articolo 140, comma 4, primo periodo, cod. ass., conformemente all'esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale […]».
In una controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in cui si è rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti coinvolti nel sinistro, da considerare litisconsorti necessari, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto «l'articolo 140, comma 4, primo periodo, cod. ass., conformemente all'esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale esso dunque presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile o in esso intervenga uno o più altri danneggiati litisconsorzio facoltativo iniziale e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo».
Presidente Frasca – Relatore Iannello Fatti di causa 1. Con ricorso L. 21 febbraio 2006, numero 102, ex articolo 3, depositato il 13 febbraio 2009, A.G., in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sui minori A. e S.M., convenne in giudizio davanti al Tribunale di Messina T.A., R.M. e la Fondiaria Sai S.p.a. nella qualità di Impresa designata dal F.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il omissis , da cui era derivato il decesso del proprio coniuge e padre dei minori, S.D. sinistro ascrivibile ad esclusiva responsabilità del T., conducente dell'auto investitrice, di proprietà della R Intervennero in giudizio O.M. e S.A.G., rispettivamente madre e sorella della vittima - la seconda trasportata, nella tragica occasione, sul mezzo condotto dal fratello reclamando il risarcimento dei danni iure proprio subiti in conseguenza della morte del congiunto. Fondiaria Sai instò per il rigetto delle domande e vi oppose comunque il limite della propria eventuale esposizione, da contenere entro il massimale fissato ex lege, vigente all'epoca dell'evento. Avutasi successivamente la costituzione di A. e S.M., divenuti maggiorenni, il tribunale pronunciò sentenza numero 1600/2016 del 26 maggio 2016 con la quale condannò solidalmente i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dei seguenti importi, da maggiorare con gli oneri accessori - Euro 120.000 per danni non patrimoniali ed Euro 5.938,30 per spese funerarie in favore del coniuge della vittima, A.G. - Euro 100.000 in favore della madre, O.M. - Euro 130.000 in favore di ciascuno dei figli della vittima - Euro 30.000 in favore della sorella, S.A.G. - Euro 152.588,70 per danni patrimoniali ed Euro 2.300,00 per danni materiali in favore, in solido, della moglie e dei figli A.G., S.A. e S.M. . 2. Questi ultimi interposero appello, insieme con il loro procuratore distrattario, lamentando l'inadeguatezza della liquidazione del danno. UnipolSai S.p.a già Fondiaria Sai S.p.a. propose a sua volta appello incidentale in relazione al rigetto, da parte del primo giudice, della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello promosso davanti al Tribunale di Roma da S.A.G. nei confronti della HDI, compagnia assicuratrice del motoveicolo su cui la stessa era trasportata, come detto, in occasione del medesimo sinistro. 2. Con sentenza numero 639/2018 del 09/07/2018 la Corte d'appello di Messina ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale, in quanto solo depositato ma non anche notificato alle controparti, in violazione dell'articolo 436 c.p.c., comma 3 ha invece accolto l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in aumento gli importi spettanti agli appellanti a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, condannando Unipolsai, in solido con T.A. e R.M., al pagamento degli stessi fino alla concorrenza del massimale maggiorato dagli interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo ha conseguentemente rideterminato le spese del giudizio di primo grado ponendole a carico solidale dei soccombenti, con distrazione in favore del procuratore degli appellanti. 3. Avverso tale decisione UnipolSai Ass.ni S.p.a. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resistono, con controricorso, A.G., A. e S.M Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato all'intimato T.A., litisconsorte necessario. Per le considerazioni appresso esposte, che - come si dirà - devono condurre al rigetto del ricorso, si rivela nondimeno ultroneo, per il principio di ragionevole durata del processo, ordinare l'altrimenti necessaria integrazione del contraddittorio. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice ai sensi degli articolo 175 e 127 c.p.c. di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, numero 6826 Cass. 21/05/2018, numero 12515 10/05/2018, numero 11287 17/06/2013, numero 15106 . 3. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione degli articolo 102 e 354 c.p.c., nonché del D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209, articolo 140,283 e 291 Codice delle assicurazioni private , per avere la corte d'appello omesso di rilevare, agli effetti dell'articolo 354 c.p.c., la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti coinvolti nel sinistro, da considerare litisconsorti necessari ai sensi dell'articolo 140 cod. ass. recte ai sensi dell'articolo 291 cod. ass., disposizione avente contenuto identico alla prima, ma diretta a regolare le ipotesi - quale quella di specie - di danneggiati da sinistro stradale che debbano essere indennizzati dall'impresa designata dal F.G.V.S. . Rileva che nel caso di specie era manifestamente evidente ab initio, e comunque agevolmente prospettabile, l'incapienza del massimale stabilito ex lege - da applicare ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 128 e 283 cod. ass. - a fronte della tipologia del sinistro stradale e della pluralità di posizioni soggettive coinvolte e correlate richieste di risarcimento avanzate dai soggetti danneggiati , vertendosi in ipotesi di evento plurioffensivo, con un deceduto ed una macrolesa, cagionato da un veicolo risultato sprovvisto di copertura assicurativa per la r.c.a Afferma che la sussistenza di altri danneggiati, sotto profili differenti da quelli oggetto delle domande risarcitorie effettivamente formulate nell'ambito del primo grado del presente giudizio, ovverosia di S.A.G., con riferimento a tutti i lamentati danni alla persona riportati direttamente dalla medesima in conseguenza del sinistro stradale del omissis , risulta essere stata asseverata sia dal Tribunale civile di Messina che dal Tribunale civile di Roma nel giudizio da quest'ultima separatamente promosso contro la compagnia assicuratrice del mezzo ove viaggiava quale trasportata in conseguenza del medesimo sinistro . 4. Devesi anzitutto rilevare l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto nei confronti dell'Avv. A.P., atteso che l'unico motivo non concerne la sua posizione di distrattaria. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, il difensore della parte vittoriosa nel giudizio di merito, distrattario delle spese, assume, infatti, la qualità di parte nel giudizio di cassazione soltanto quando sorga controversia sulla distrazione e, in particolare, quando il ricorso investa direttamente la relativa pronuncia v. ex multis Cass. 30/05/2017, numero 13516 10/10/2011, numero 20744 11/05/1982, numero 2945 22/12/1981, numero 6761 11/04/1978, numero 1697 . 5. L'unico motivo di ricorso e', comunque, manifestamente infondato. Occorre premettere che la lettura del ricorso nel suo complesso non giustifica la valutazione di inammissibilità sollecitata dai controricorrenti sotto il profilo della mancata emersione - nel processo di merito e nel ricorso in questa sede - dei soggetti nei cui riguardi si sarebbe verificata la dedotta violazione della regola di litisconsorzio necessario. A pag. 14 del ricorso, invero, si allude espressamente alla posizione di litisconsorte della S D'altro canto, allorquando nelle note conclusive in primo grado richiamate a pag. 5 del ricorso venne fatta emergere la pendenza dell'altro giudizio nei confronti della medesima, sebbene per un diritto, o meglio per una parte del diritto, non azionata con l'intervento in giudizio, l'individuazione dei soggetti interessati al massimale risultò evidenziata. Deve dunque ritenersi che l'insorgenza del litisconsorzio sia dedotta in ricorso con specifico riferimento alla posizione di S.A.G., sorella della vittima primaria. Tale riferimento rende la doglianza bensì ammissibile ma manifestamente infondata, per le ragioni qui di seguito illustrate. 6. E' anzitutto dirimente in tal senso il rilievo della impossibilità di predicare, nei confronti della predetta, alcuna pretermissione nel processo, per la semplice ragione che la stessa vi ha preso parte, sin dal primo grado e per tutto il successivo suo svolgimento, quale interveniente volontaria. Manifestamente priva di pregio si appalesa la tesi che al riguardo sembra implicitamente prospettare la ricorrente, secondo cui la non integrità del contraddittorio andrebbe rapportata non alla mera identità soggettiva della parte presente nel giudizio ma alle domande da questa avanzate, di guisa che il fatto - pacificamente riferito e desumibile dalla sentenza - che la stessa aveva avanzato distinte pretese risarcitorie in separato giudizio davanti al Tribunale di Roma per danni diversi da quello dedotto nel presente giudizio porrebbe un problema di non integrità del contraddittorio. E' appena il caso di precisare che tale situazione poneva, in realtà, soltanto un problema di connessione per coordinazione tra i due giudizi articolo 40 e 103 c.p.c. , non certo di integrità del contraddittorio che ha riguardo ai soggetti del processo, non al suo oggetto . E in effetti il problema era stato posto in questi termini dalla compagnia, in primo grado, anche se impropriamente con istanza di sospensione, correttamente respinta, non determinando quella connessione un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico. La decisione sul punto fu fatta oggetto di appello incidentale, dichiarato improcedibile dal giudice a quo con statuizione a sua volta corretta, alla luce dei fatti che ne sono indicati a fondamento e, comunque, non impugnata in questa sede. Appare evidente che è lo stesso problema di coordinamento tra i due giudizi ad essere sotteso alla odierna censura, ma esso non vale a rappresentare alcun vizio della decisione in questa sede impugnata, tanto meno sotto il profilo l'unico dedotto della integrità del contraddittorio. 7. Sebbene tale rilievo risulti assorbente, reputa il Collegio sia opportuno affrontare comunque - per finalità di nomofilachia - il problema della corretta interpretazione della invocata previsione di cui all'articolo 140 c.p.c., comma 4, primo periodo, con l'avvertenza che le considerazioni che saranno svolte dovranno ritenersi riguardare anche ovviamente la previsione di cui all'articolo 291 c.p.c., come detto di contenuto identico . Al riguardo può qui anticiparsi che, in base alla interpretazione che si ritiene di accogliere, la partecipazione al giudizio della ulteriore danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro - comunque, come detto, di fatto avutasi - non avrebbe potuto ritenersi rispondente ad una esigenza di litisconsorzio necessario, né processuale, né tanto meno sostanziale. 8. Giova premettere che l'articolo 140 cod. ass., intitolato Pluralità di danneggiati e supero del massimale , ripropone integralmente con la disciplina dettata nei primi tre commi, il principio del riparto proporzionale delle somme assicurate dal massimale tra tutti i danneggiati già previsto dal L. 24 dicembre 1969, numero 990, articolo 27. Continuerà dunque ad operare il consolidato principio per cui l'assicuratore, in caso di pluralità non incolpevolmente ignorata di danneggiati in uno stesso sinistro, deve rispettare il criterio della proporzionalità e non può opporre a coloro che chiedono il risarcimento l'incapienza del massimale per aver già risarcito altri, ciò per l'appunto in quanto egli ha l'onere di rispettare in tal caso il principio della par condicio, anche provocando le rispettive richieste risarcitorie al fine di ripartire corrispondentemente il massimale v. da ultimo, ancora con riferimento alla vecchia fonte normativa, Cass. 19/05/2020, numero 9196 29/05/2018, numero 13394 . Viceversa, laddove abbia rispettato la proporzione, egli risponde fino alla concorrenza dell'ammontare del massimale nei confronti di ciascun danneggiato, a meno che questi abbia consentito l'integrale risarcimento a favore di altri. Rimane anche ferma la regola per cui, nei casi di supero del massimale, resta salva la possibilità per i danneggiati non risarciti integralmente di agire per la differenza contro il responsabile del danno. 9. Nel valutare le ricadute processuali di tale impostazione la giurisprudenza, nella vigenza del citato L. numero 990 del 1969, articolo 27, aveva affermato che l'assicuratore deve attivarsi pure con la congiunta chiamata in causa dei diversi danneggiati individuati con la normale diligenza per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta, con la conseguenza che l'assicuratore convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell'indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto - o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi Cass. 02/12/1993, numero 11925 15/05/1995, numero 5313 19/07/2004, numero 13335 28/07/2004, numero 14248 . 10. Non si era mai spinta però ad affermare l'esistenza di un litisconsorzio necessario iniziale tra tutti i danneggiati, ipotesi anzi sempre costantemente esclusa v. Cass. 23/04/1991, numero 4377 , evidenziandosi che solo se del caso - ossia al fine di garantire la proporzionale riduttiva attribuzione delle somme assicurate -era l'impresa assicuratrice a doversi fare carico del litisconsorzio necessario litisconsorzio necessario processuale, ai fini dell'applicazione del criterio della proporzionalità Cass. 22/02/1988, numero 1831 . Si è osservato, infatti, che non può essere presunta la conoscenza, da parte della vittima del sinistro, del fatto che esso abbia, o meno, danneggiato altre persone e del fatto che le concorrenti pretese indennitarie superino o meno nel loro insieme i massimali assicurati né risulta imposto a carico della stessa vittima un onere di attivazione per dissipare la ignoranza o l'incertezza sulle circostanze predette. Coerentemente la legge, in caso di azione risarcitoria promossa dal danneggiato direttamente nei confronti dell'assicuratore assegna la qualità di litisconsorte necessario al proprietario assicurato ma non anche alle altre persone rimaste danneggiate dallo stesso sinistro. Ben diversa è la posizione dell'assicuratore o della impresa designata o cessionaria che quale destinatario o collettore delle varie pretese indennitarie, quale soggetto obbligato al pagamento diretto delle spese anticipate ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 ed al rimborso o all'accantonamento delle somme indicate nel secondo e comma 3 della predetta norma, quale soggetto assistito da un apparato organizzativo preposto all'assolvimento degli oneri suindicati, non può esonerarsi dai compiti di identificare tutti coloro che abbiano subito danno e di calcolare se la sommatoria delle loro pretese superi o meno i limiti del massimale. Con la conseguenza che, se convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, dovrà egli assicuratore attivarsi, se del caso, affinché siano chiamati in causa anche gli altri, sì che le loro concorrenti pretese possano essere esaminate congiuntamente in un unico processo a litisconsorzio necessario volto a garantire la proporzionale riduttiva attribuzione delle somme assicurate Cass. numero 1831 del 1988, cit. . 11. Questo essendo il previgente quadro sistematico - e senza dimenticare che nella sua parte sostanziale esso è sostanzialmente riprodotto nei primi tre commi dell'articolo 140 cod. ass. - si tratta dunque di vedere se e in che misura possa attribuirsi portata effettivamente innovativa all'introduzione, nel comma 4, primo periodo, dell'articolo 140 cod. ass., della norma secondo cui Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 c.p.c. . 12. Al riguardo occorre muovere dal rilievo che l'articolo 102 c.p.c., da essa richiamato, individua come noto la fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. iniziale come connaturata all'azione esercitata, là dove allude al non potere essere proposta la domanda se non da o contro più parti. La norma in commento però, piuttosto che descrivere la natura e l'oggetto dell'azione esercitata ovvero la situazione sostanziale in relazione alla quale si intende agire in giudizio, usa la diversa e sintatticamente impropria espressione di giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate . Il problema esegetico di fondo sta allora nel raccordare tale espressione al richiamo dell'articolo 102 c.p.c Per la sua soluzione possono formularsi le seguenti ipotesi. 12.1. L'uso del termine persone danneggiate al plurale potrebbe sembrare decisivo per reputare che il legislatore abbia inteso alludere all'ipotesi in cui il giudizio insorga individuandole tutte o almeno individuando più danneggiati. Senonché, come detto, l'uso dell'espressione de qua è del tutto eccentrico e distonico rispetto al tenore del paradigma normativo dell'articolo 102. In esso si parla di domanda che deve essere proposta da o contro più parti e, dunque, si rinvia ad una regola sostanziale, o espressa o implicita, dalla quale emerge che la situazione giuridica agita in giudizio, o dal lato passivo o dal lato attivo, debba essere regolata necessariamente in modo unitario, sicché il processo si può fare solo coinvolgendo tutte le parti interessate. La formula della norma speciale in esame parla invece di giudizi promossi e, dunque, parlando al passato, come dimostra l'uso del participio, parrebbe alludere al modo di proposizione della domanda, cioè alla scelta, già ex se liberamente operata da chi agisce in giudizio, di proporre la domanda nei confronti di più danneggiati. La domanda di cui trattasi parrebbe essere non quella che non potrebbe proporsi se non coinvolgendo tutti i danneggiati, bensì quella che sia stata in concreto proposta coinvolgendoli. Ciò potrebbe avvenire o per scelta di più danneggiati di usare l'articolo 103 c.p.c., per proporre la domanda o per scelta di uno di essi di coinvolgerli nella proposizione della sua domanda allo scopo di individuare il modo di gestione del massimale o, ancora, per una scelta dell'assicurazione, la quale, di fronte alla pretesa di più danneggiati, svolga domanda di accertamento nei confronti di tutti al fine di gestire il massimale, o ancora per effetto dell'intervento nel giudizio introdotto da uno dei danneggiati, degli altri danneggiati. Se l'esegesi fosse questa il legislatore avrebbe alluso ad un fenomeno di litisconsorzio iniziale non necessario, ma facoltativo, cioè dipendente dal tenore della domanda, id est dal fatto che essa coinvolga per scelta di chi la propone, i più danneggiati. In tale ottica, l'articolo 102 risulterebbe evocato solo per far discendere ex lege una conseguenza che altrimenti non si verificherebbe lo svolgimento del processo litisconsortile, pur insorto come facoltativo, diverrebbe necessario sul piano processuale come accade, ma per il modo in cui le difese sono articolate dalle parti, nelle figure di litisconsorzio facoltativo iniziale che, quanto al modo di svolgimento, diventino necessarie, cioè regolate come il litisconsorzio necessario iniziale. Nella descritta prospettiva l'espressione della legge sarebbe da intendere, si badi, come se prescindesse del tutto dalla prospettazione di un problema di supero del massimale , per parafrasare il comma 1 delle due norme citate. La giustificazione del litisconsorzio necessario quoad svolgimento, si potrebbe rinvenire nella circostanza che il concorso di danneggiati rileva ai fini del riparto del massimale, sicché l'accertamento delle relative pretese deve svolgersi unitariamente. Va considerato, del resto, che l'esistenza di un massimale è fissata in via minimale secondo varie ipotesi dalla legge v. articolo 128 cod. ass. . 12.2. Una seconda esegesi potrebbe invece spiegare l'applicazione dell'articolo 102 come ricollegata ad una ipotesi classica di litisconsorzio necessario iniziale. L'ipotesi del comma 4 ricorrerebbe tutte le volte in cui la domanda, per come proposta, in ipotesi anche da un unico danneggiato, riveli, evidentemente nella individuazione delle ragioni della domanda, che il sinistro ha coinvolto altri danneggiati in questo caso la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti oltre che dell'assicuratrice. Se l'attore ha evocato tutti i danneggiati, la regola dell'articolo 102 è rispettata. Lo sarebbe anche se tutti i danneggiati - come nell'ipotesi precedente - hanno agito cumulativamente. Se l'unico attore non ha evocato gli altri danneggiati, pur avendo riferito della loro esistenza, la domanda sarebbe soggetta all'ordine di cui all'articolo 102 c.p.c Allo stesso modo, potrebbe verificarsi che il giudizio sia instaurato dall'impresa assicuratrice con una domanda di accertamento nei confronti di tutti i danneggiati oppure di alcuno di essi ma con descrizione, nei fatti costituenti le ragioni della domanda, dell'esistenza di altri danneggiati. Anche in queste due ipotesi dovrebbe valere la stessa regolamentazione su indicata. Qualora la domanda non faccia emergere, invece, l'esistenza di altri danneggiati, ma essa emerga dalla difesa dell'impresa assicuratrice o di qualcuno degli altri convenuti responsabile civile, conducente la regola dell'articolo 102 imporrebbe al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio. Questa seconda ipotesi ha in comune con la prima il fatto che l'ipotesi di litisconsorzio - nella prima necessario processuale, nel secondo necessario iniziale - si ricollega alla proposizione di una domanda o di una difesa che evidenzino direttamente l'esistenza di una pluralità di danneggiati e nel primo caso sia proposta da o nei confronti di essi e nel secondo anche solo la descriva come tale o tale risulti dalle difese , non anche alla prospettazione di un supero del massimale. 12.3. Le due diverse ipotesi possono però essere entrambe prospettate secondo una lettura che - collocando e spiegando il comma 4 dell'articolo 140 cod. ass. al lume dei commi che lo precedono - attribuisca rilievo al fatto che si prospetti anche o meno come oggetto di espressa domanda di accertamento o, in alternativa, come mero tema di lite prescindente da una domanda in tal senso anche l'eventuale superamento del massimale. Il descritto contesto di disciplina potrebbe infatti autorizzare a ritenere che l'esigenza del litisconsorzio necessario sia in realtà ricollegata solo all'emersione dalla domanda proposta o dalle difese svolte non solo dell'esistenza di una pluralità di danneggiati, ma anche, pur solo potenzialmente, di un problema di supero del massimale. Il litisconsorzio diverrebbe necessario solo se e quando dalla proposizione della domanda o dal tenore delle difese emergesse anche solo potenzialmente, il che deriverebbe dall'incertezza nel quantum delle pretese dei danneggiati, quel problema. In base a questa lettura le due sopra descritte alternative ipotesi esegetiche litisconsorzio facoltativo iniziale, divenuto necessario solo nel suo svolgimento, o litisconsorzio necessario iniziale andrebbero declinate secondo le seguenti diverse opzioni. 12.3.1. La prima è che il litisconsorzio sia necessario solo quoad svolgimento, cioè che l'articolo 102 sia stato evocato in modo improprio, come si è detto quando si è individuata la prima ipotesi. Dovrebbe sempre essere necessaria una domanda di parte per dare luogo all'accertamento unitario ed essa si potrebbe identificare a nel caso di più danneggiati che, consapevoli dell'esistenza del massimale, agiscano chiedendo di ripartirlo secondo il quantum spettante a ciascuno e contestino il supero del massimale b nel caso di domanda proposta da un unico danneggiato, di fronte alla quale l'impresa assicuratrice eccepisca l'esistenza del massimale ed il supero dello stesso per la presenza di altri danneggiati e nel contempo chieda l'accertamento del supero anche nei confronti degli altri, chiamandoli in causa, non limitandosi al piano dell'eccezione c nel caso in cui uno o più danneggiati intervengano in giudizio ponendo il problema del supero del massimale e dunque introducendo una domanda in tal senso d nel caso in cui il danneggiato che abbia agito si veda eccepito dall'impresa assicuratrice il supero ed intenda contestare che il massimale sia superato adducendo che il danno subito da altri danneggiati è minore e, dunque, che il supero non si verificherebbe, e chieda all'uopo di chiamarli in causa. In tutte tali ipotesi la necessarietà del litisconsorzio non sarebbe riconducibile all'articolo 102 quanto al modo di insorgenza, dato che occorrerebbe sempre una domanda, ma solo quanto allo svolgimento una volta proposta la domanda. 12.3.2. La seconda ipotesi, collocando l'articolo 102, comma 4 esigerebbe che o dal danneggiato che, evidentemente, ne sia consapevole o dall'impresa assicuratrice convenuta da lui sia prospettata una situazione di anche solo possibile supero del massimale. In tal caso la domanda del primo dovrebbe essere proposta nei riguardi di tutti gli altri danneggiati al fine di ottenere che l'accertamento del supero abbia luogo nei confronti di tutti e la domanda dell'impresa assicuratrice parimenti in via riconvenzionale. Nel caso in cui l'attore, pur prospettando che potrebbe ricorrere un supero, non proponga la domanda anche coinvolgendo gli altri danneggiati il giudice dovrebbe ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro riguardi. Nel caso in cui l'impresa assicuratrice si limiti a svolgere domanda riconvenzionale senza estenderla agli altri danneggiati oppure rimanga sul piano della mera eccezione, parimenti il giudice dovrebbe ordinare l'integrazione. Inoltre, ove comunque dallo svolgimento processuale emerga una situazione di potenziale supero del massimale, il rispetto dell'articolo 102 implicherebbe l'ordine di integrazione del contraddittorio. 13. Venendo alla prospettazione di quale opzione debba scegliersi reputa il Collegio che diverse siano le ragioni, testuali e sistematiche, alcune delle quali emergenti dalle premesse e dai rilievi già esposti, che militano in favore della lettura della norma nel senso che dalla stessa emerga l'indicazione di un litisconsorzio necessario solo processuale - ossia, come detto, facoltativo iniziale e necessario solo in relazione alle modalità del suo svolgimento - e nel solo caso in cui venga proposta da alcuna delle parti espressa domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale degli indennizzi nella scaletta sopra proposta, si tratta della terza ipotesi, formulata al p. 12.3.1 . 14. Cominciando dalle ragioni testuali, giova anzitutto rammentare che l'articolo 102 c.p.c., comma 1 è a ragione considerata una norma in bianco v. Cass. Sez. U. 13/11/2013, numero 25454 Id. 16/02/2009, numero 3678 . La previsione Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo stabilisce che vi è litisconsorzio necessario ogni volta in cui la decisione debba essere resa nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti in una determinata situazione sostanziale lascia, però, indeterminati i presupposti di applicazione dell'istituto, in quanto non indica quali siano le situazioni plurisoggettive nelle quali la decisione deve essere effettivamente assunta nei confronti di più parti il comma 2, a sua volta, dà per presupposta l'individuazione dei casi in cui tale situazione si verifichi e si limita ad avvertire che, ove essa sussista e i soggetti in essa coinvolti non siano stati chiamati in giudizio, il vizio dell'integrità del contraddittorio potrà e dovrà essere sanato con ordine del giudice. 15. Ebbene, l'articolo 140 cod. ass., comma 4, per la sua testuale formulazione ed anche per la sua collocazione topografica e la ratio sottesa, non è norma in grado di riempire il rinvio postulato dall'articolo 102 c.p.c Essa infatti - non dice che la domanda del danneggiato, quando ricorra l'ipotesi di pluralità di danneggiati nello stesso sinistro o quando, ricorrendo tale ipotesi, si prospetti anche un problema di eventuale supero del massimale la domanda giudiziale, da chiunque proposta e dunque anche se da o nei confronti di uno solo dei danneggiati, deve essere estesa anche nei confronti di tutti oltre che dell'impresa assicuratrice e del responsabile - ben diversamente dà per presupposto che un giudizio sia stato proposto qui la rilevanza dell'uso del participio passato giudizi promossi e che lo sia stato nei confronti di più danneggiati qui la rilevanza dell'uso del plurale persone danneggiate presuppone dunque già attuato nel processo un litisconsorzio per scelta della o delle parti che l'hanno promosso e/o che in essa sono convenute e/o intervenute - in tale contesto è dunque da escludere che ricorra la seconda delle ipotesi su indicate litisconsorzio necessario iniziale , e ciò sia nella sua più ampia lettura secondo cui esso ricorre ogni qualvolta si abbia contezza della esistenza di altri danneggiati non chiamati in giudizio v. supra p. 12.2 sia in quella più ristretta che, oltre alla notizia della presenza di più danneggiati, richiede anche l'emergenza di un possibile problema di superamento del massimale v. supra p. 12.3.2 - ne discende anche che l'affermata sussistenza di litisconsorzio necessario e la prevista applicazione dell'articolo 102 c.p.c. la norma testualmente prevede, giova ripetere, che, nei detti casi di giudizi promossi fra . , sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 c.p.c. altro non possono significare se non l'indicazione della necessità che il successivo svolgimento del processo litisconsortile assicuri la partecipazione di tutti i soggetti già in esso coinvolti una situazione dunque di litisconsorzio facoltativo iniziale, cui la norma si collega qualificandola quale ipotesi di litisconsorzio necessario c.d. processuale, che, come noto, si configura quando più soggetti, non litisconsorti necessari ab origine e una volta divenuti parti di un processo, debbono rimanere tali in tutte le sue fasi v. Cass. 21/01/2009, numero 1462 . 16. Su di un piano più generale, che abbia riguardo alla realtà del fenomeno disciplinato ed alle contrapposte esigenze di tutela in un'ottica di bilanciamento nella scala dei valori e dei principi dell'ordinamento, occorre rilevare che l'opzione verso una lettura della norma che ne intenda trarre una generalizzata introduzione della regola del litisconsorzio necessario iniziale, ogni qual volta sussista una pluralità di danneggiati, è stata rifiutata pressoché unanimemente da tutti i commentatori, che ne hanno rimarcato l'assurdità e la sostanziale inapplicabilità. Ed invero non può non convenirsi che, secondo una siffatta lettura, tutti i danneggiati - nessuno escluso - dovrebbero necessariamente partecipare al giudizio, pena la nullità della sentenza pronunciata in assenza dell'integrazione del contraddittorio, con conseguenze nella pratica pressoché paralizzanti si pensi, ad es., alla ipotesi di tamponamento a catena . Rimangono in tal senso perfettamente valide e attuali le considerazioni svolte oltre trent'anni fa dalla citata Cass. numero 1831 del 1988, che osservava come non può essere presunta la conoscenza, da parte della vittima del sinistro, del fatto che esso abbia, o meno, danneggiato altre persone e del fatto che le concorrenti pretese indennitarie superino o meno nel loro insieme i massimali assicurati né risulta imposto a carico della stessa vittima un onere di attivazione per dissipare la ignoranza o l'incertezza sulle circostanze predette . L'interpretazione qui avversata della norma in esame, come predicativa di una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, introdurrebbe dunque un limite difficilmente superabile alla tutela indennitaria dei danneggiati da sinistro stradale, in palese contrasto con il diritto costituzionalmente tutelato ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti articolo 24 Cost. che non tollera impedimenti processuali che non siano ragionevoli e proporzionalmente rapportati alla tutela di diritti di pari rilevanza, oltre che con le indicazioni provenienti in tal senso anche dalla normativa Eurounitaria. Va al riguardo ricordato che costituisce principio affermato da decenni nelle fonti comunitarie quello secondo cui Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie . affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione articolo 3, p. 1, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 c.d. Prima direttiva , non formalmente attuata dall'Italia essendo stata già data sostanzialmente attuazione ai relativi obblighi con la L. numero 990 del 1969 disposizione ribadita dalle successive direttive in materia e da ultimo dalla Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 c.d. Quarta direttiva , indicata come Direttiva 2009/103 , concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità , che ha abrogato le precedenti suindicate quattro Direttive, nonché la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/5/2005, di modifica delle dette precedenti quattro Direttive. Tali direttive perseguono tutte l'intento di assicurare sempre e comunque il risarcimento alla vittima e, come noto, il giudice dello Stato membro ha l'obbligo di individuare un'interpretazione della norma interna che possa essere compatibile con la norma comunitaria, privilegiando, fra le contrapposte soluzioni interpretative abbiano esse dato luogo o meno ad un contrasto giurisprudenziale , quella coerente con i canoni comunitari v. da ultimo Cass. Sez. U. 30/07/2021, numero 21983, sempre in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli . 17. Non può inoltre sfuggire che una tale estensiva lettura mal si concilierebbe con le norme di cui ai primi tre commi che tutte presuppongono la possibilità che, colpevolmente o meno, al giudizio cui sia chiamata la compagnia assicuratrice possano non aver partecipato uno o più dei diversi danneggiati a ritenere che, ogni qualvolta e per il solo fatto che emerga l'esistenza di altri possibili danneggiati, occorre comunque provvedere all'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, con quel che ne discende in caso contrario, i margini pratici di una loro operatività si ridurrebbero alquanto. 18. Fermo, dunque, che la scelta esegetica preferibile è che si verta in ipotesi in cui l'articolo 102 c.p.c. è stato richiamato solo con riferimento al modo di svolgimento di un processo che veda proposta una domanda coinvolgente, per scelta di chi la fa, tutti o comunque alcuni danneggiati comunque più d'uno , si tratta adesso di vedere se, perché tale regola processuale sia attivata, è sufficiente il solo fatto del coinvolgimento nel processo di più danneggiati secondo l'ipotesi sopra prospettata sub p. 12.1 o se è piuttosto necessario che a tale presupposto soggettivo si aggiunga anche quello oggettivo della proposizione di una domanda di accertamento, positivo o negativo, del superamento del limite di massimale e di riduzione proporzionale degli indennizzi secondo l'ipotesi sopra prospettata sub p. 12.3.1 . Ragioni logiche e sistematiche conducono verso tale ultima esegesi. 19. Il litisconsorzio necessario, anche nella sua configurazione processuale, legata e discendente al modo in cui la domanda è proposta e funzionale al successivo sviluppo del processo nelle sue fasi e gradi, costituisce pur sempre un limite alla libertà di agire in giudizio e come tale va soggetta, per le ragioni dette, a restrittiva interpretazione così, con riferimento proprio all'articolo 140 cod. ass., Cass. 26/01/2009, numero 1862, non massimata v. anche Cass. 16/04/2015, numero 7685 . In quanto tale esso intanto può giustificarsi in quanto risponda ad apprezzabili e concrete ragioni che rendano appunto necessario che si giunga ad un accertamento unitario nei confronti di tutti i soggetti inizialmente coinvolti nel giudizio. Tali ragioni, nell'ipotesi di giudizio promosso da o contro alcuni danneggiati a seguito di sinistro stradale nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile, possono ravvisarsi solo nel caso in cui si faccia anche questione dell'eventuale superamento del massimale assicurato. Supporre che invece l'esigenza del litisconsorzio necessario processuale si ponga per il solo fatto che la domanda coinvolga più soggetti, significherebbe imporre detto limite anche in ipotesi in cui tale questione non si ponga o addirittura sia lontana dal porsi e si tradurrebbe in una inspiegabile e irragionevole deroga alla regola che vede i soggetti che vantino credito risarcitorio in dipendenza del medesimo fatto dannoso, in posizioni suscettibili di rimanere distinte anche sul piano processuale. 19.1. Giova al riguardo rammentare che, come questa Corte ha avuto già occasione di evidenziare, la necessità che la presenza di più parti nel giudizio di primo grado persista in sede di impugnazione, è funzionale allo scopo di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, coerentemente alla nozione di causa inscindibile di cui all'articolo 331 c.p.c. v. Cass. 31/01/2018, numero 2348, e, ivi richiamate, Cass. 26/01/2010, numero 1535 06/11/2011, numero 13695 22/01/1998, numero 567 v. anche Cass. 13/06/2018, numero 15392 . La pluralità di danneggiati non integra la fattispecie del litisconsorzio necessario processuale perché la difformità di giudicati che può eventualmente insorgere per la mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno dei danneggiati resta sul piano della mera contraddittorietà logica fra decisioni in ordine ad una parte della causa petendi, e cioè il fatto storico che ha cagionato il danno mentre quanto al danno la causa petendi è diversa, stante la diversità sul piano soggettivo del giudicato quanto alla persona del danneggiato - in comune dal punto di vista soggettivo vi è infatti solo la persona del danneggiante . Tale contrasto, puramente logico, non determina un conflitto pratico di giudicati. Trattandosi infatti di pronunce relative a diversi beni della vita il danno risarcibile di cui è portatore ciascun danneggiato , i giudicati sono materialmente eseguibili in modo simultaneo. La divergenza di accertamento in ordine alla percentuale di responsabilità esclusiva o concorrente non determina l'impossibilità di dare esecuzione alle pronunce in quanto ciascuna riguarda un bene della vita diverso e la contraddittorietà resta così sul piano puramente teorico. 19.2. Ciò posto, non si vede ragione logica per la quale a tali principi debba farsi eccezione quando il fatto dannoso sia rappresentato da sinistro stradale e a rispondere delle varie pretese risarcitorie nascenti dal medesimo fatto sia chiamata la compagnia assicuratrice per la r.c.a. ma non si faccia questione di supero del massimale. Interpretata in tal modo la diversità di trattamento processuale rispetto ad ogni altra diversa ipotesi di presenza di più danneggiati dal medesimo sinistro risulterebbe irragionevole e, rappresentando essa stessa, come detto, un limite alla libertà di agire in giudizio, si esporrebbe ad evidenti rilievi di incostituzionalità. 20. La giustificazione della previsione ben può invece ravvisarsi nelle ipotesi in cui sussista, in ragione del numero dei danneggiati e dell'entità dei crediti risarcitori vantati, un problema di superamento del massimale e il suo accertamento, positivo o negativo, si renda necessario o perché richiesto dalla compagnia assicuratrice per resistere alle maggiori pretese dei danneggiati o perché richiesto da questi ultimi o da taluno di essi per superare l'eccezione opposta dalla compagnia e, in definitiva, al fine di garantire la proporzionale riduttiva attribuzione delle somme assicurate. In tali termini, la norma in questione si rivela in sostanziale continuità con l'orientamento giurisprudenziale già formatosi, in questo senso, sulla base della L. numero 990 del 1969, articolo 27. In quest'ottica, invero, la necessità di conservare il litisconsorzio può apprezzarsi in quanto funzionale allo scopo, cui sono ancora orientate le disposizioni dei commi precedenti dell'articolo 140, di assicurare il rispetto della regola di proporzionalità ed a prevenire possibili contestazioni in successivi giudizi circa la sua applicazione . Si consideri invero che secondo pacifica interpretazione della L. numero 990 del 1969, articolo 27, primi due commi, riprodotti nei primi tre commi dell'articolo 140 cod. ass. - la riduzione proporzionale dell'indennizzo tra i danneggiati in caso di incapienza del massimale ha due presupposti a l'accordo intercorrente tra l'assicuratore ed il singolo danneggiato circa la quantificazione del suo diritto risarcitorio b l'adesione di tutti i soggetti danneggiati alla valutazione, concordata tra l'assicuratore e ciascun danneggiato, degli altri diritti risarcitori vantati dagli interessati - è evidente pertanto che, ove tale accordo non sia raggiunto e sussista nondimeno l'interesse di uno o più danneggiati ad ottenere la giusta ponderazione della quota di indennizzo spettante, solo un giudicato vincolante nei confronti dell'assicuratore e degli altri danneggiati potrebbe ad esso sostituirsi - tale effetto potrà ovviamente aversi solo assicurando la partecipazione di dette parti al giudizio in tutto il suo svolgimento. Indiretta conferma, del resto, della finalizzazione della norma al detto scopo si trae dalla previsione che subito dopo la segue, nel secondo periodo del medesimo comma 4, secondo cui l'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati . Appare evidente che intanto tale effetto può realizzarsi in quanto al giudizio abbiano partecipato, fino alla sua conclusione, tutti i danneggiati per converso tale possibile esito getta a sua volta luce sul significato e i presupposti della previsione di litisconsorzio, nel senso che la stessa può ritenersi giustificata solo appunto se si pone un problema di riduzione proporzionale degli indennizzi e in funzione della sua risoluzione. 21. La conclusione cui conducono le esposte considerazioni si rivela sostanzialmente conforme all'approdo cui questa Corte era già giunta con l'arresto richiamato anche dal PG nelle proprie conclusioni di Cass. numero 1862 del 2009, cit., che, in motivazione, aveva affermato che la norma dell'articolo 140 cod. ass., comma 4, numero d.r. nella sua ambigua formulazione posto che è certamente atecnica l'espressione giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate in esame va intesa, conforme all'esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, nel senso che il litisconsorzio sussiste solo se a l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio b uno dei danneggiati, vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote . 22. In continuità con tale arresto, va qui dunque in conclusione enunciato il seguente principio di diritto l'articolo 140 cod. ass., comma 4, primo periodo, conformemente all'esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale esso dunque presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile o in esso intervenga uno o più altri danneggiati - litisconsorzio facoltativo iniziale - e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo . E' appena il caso di ribadire che identico principio deve affermarsi quanto all'interpretazione dell'identico l'articolo 291 cod. ass., comma 4, primo periodo. 23. Alla luce di tale principio e con riferimento al caso di specie può dunque conclusivamente ribadirsi che, ove l'altra danneggiata, S.A.G., non avesse partecipato al giudizio come invece ha fatto , un problema di integrazione del contraddittorio non si sarebbe potuto comunque porre, sia perché la stessa non era stata evocata in giudizio da alcuno, sia perché non risulta proposta anche nei suoi confronti domanda di accertamento di incapienza del massimale e di riduzione proporzionale dell'indennizzo. 24. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere in definitiva a dichiarato inammissibile in quanto proposto nei confronti dell'Avv. A.P. b rigettato nel resto. La ricorrente va conseguentemente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dei controricorrenti, Avv. A.P., che ne ha fatto richiesta. 25. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'articolo 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto nei confronti dell'Avv. A.P. lo rigetta nel resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 14.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e distratte in favore del procuratore anticipatario, Avv. A.P Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'articolo 1-bis dello stesso articolo 13.