Compensi avvocato: in caso di credito vantato verso l’Amministrazione dello Stato non è possibile invocare la presunzione presuntiva

«In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva».

Un avvocato, dopo aver svolto l'incarico di difensore di fiducia per una sua cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, domandava la liquidazione dei compensi dovutigli. Il Tribunale di Bari respingeva tale istanza rilevando la prescrizione presuntiva, per aver agito per la liquidazione dei compensi a distanza di oltre tre anni dalla definizione del giudizio nel quale aveva svolto attività difensiva. L'avvocato ricorre ovviamente in Cassazione denunciando, tra i vari motivi, la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2956 e 2957 c.c. nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile l'istituto della prescrizione presuntiva anche nei confronti dei crediti invocati verso lo Stato. La doglianza è fondata. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di sottolineare che «anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d'ufficio da parte del giudice, essendosi altresì precisato che l'eccezione debba essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l'eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva» Cass. numero 5959/1996, numero 16486/2017 e che «l'istituto de quo è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un'amministrazione dello Stato e più precisamente nei confronti di un Ministero» Cass. numero 30539/2017 . Infatti, è stato chiarito in precedenza che «la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954,2955 e 2956 c.c. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'articolo 2956 numero 2 c.c. il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma degli articolo 324 e 325, r.d. numero 383/1934 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento» Cass. numero 1304/1995, numero 244/1971 . Nel caso di specie, il credito è vantato nei confronti del Ministero ed è, quindi, sottoposto all'applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui all'articolo 55, r.d. numero 2440/1923 e del regolamento di contabilità di cui al r.d. numero 827/1924. Ne consegue che i pagamenti «debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal d.l. numero 8/1991 come posto a carico del Ministero convenuto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento». Per tutti questi motivi il Collegio accoglie il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto «in caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva».  

Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione L'avvocato D.A. , assumendo di avere svolto l'incarico di difensore di fiducia di B.L. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari, formulava domanda di liquidazione dei compensi dovutigli, che però era respinta con decreto del 29 marzo 2018. A seguito di opposizione il Tribunale di Bari con ordinanza del 26/07/2019 confermava il provvedimento impugnato, ritenendo corretto il rilievo d'ufficio della prescrizione presuntiva, avendo la ricorrente agito per la liquidazione dei compensi a distanza di oltre tre anni dalla definizione del giudizio nel quale aveva svolto attività difensiva. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D.A. sulla base di due motivi. Con decreto presidenziale è stata disposta la rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura Generale dello Stato e parte ricorrente ha provveduto in conformità. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2956 e 2957 c.c., nella parte in cui il Tribunale ha reputato applicabile l'istituto della prescrizione presuntiva anche nei confronti dei crediti invocati verso lo Stato, ma trattasi di soluzione del tutto incompatibile con le regole di contabilità pubblica. Inoltre, si rileva che il giudizio nel quale aveva assistito la parte ammessa al beneficio del patrocinio non poteva ancora reputarsi definito, essendo ancora possibile la proposizione di un'opposizione, con la conseguenza che non poteva ancora considerarsi esaurita l'attività professionale svolta, non essendo quindi ancora iniziata a maturare la prescrizione. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 2938 e 2697 c.c., laddove la detta prescrizione presuntiva è stata reputata rilevabile d'ufficio, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che reputa anche in tal caso necessaria l'eccezione di parte. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. Rileva la ricorrente che erroneamente è stata rilevata d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito vantato dall'opponente, in spregio di quanto previsto per la prescrizione dall'articolo 2938 c.c., che prevede che trattasi di eccezione in senso stretto, con una disposizione ritenuta applicabile anche alla prescrizione presuntiva. Inoltre, la mancata prescrizione, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, non è un fatto costitutivo del credito ma un successivo fatto estintivo, il cui rilievo è rimesso al monopolio del convenuto. Inoltre, non deve trascurarsi che la ratio delle prescrizioni presuntive, che risiede nel fatto che in relazione a determinati rapporti quotidiani, il pagamento avvenga nell'immediato, potendosi quindi presumere l'avvenuto pagamento per il decorso del tempo, non si estende alle obbligazioni dello Stato, che, pur non quando non sia previsto un contratto in forma scritta, sono assoggettate a determinate formalità, anche per quanto attiene alla fase del pagamento. Rileva il Collegio che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d'ufficio da parte del giudice cfr. Cass. numero 5959/1996 , essendosi altresì precisato che l'eccezione debba essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l'eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva cfr. Cass. numero 16486/2017 . La natura pubblica del debitore non appare quindi idonea ad incidere su tale regola, dovendosi quindi ritenere erronea la soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito, occorrendo altresì rilevare che quanto alla deducibilità dell'eccezione da parte del debitore, inizialmente non partecipe del procedimento di liquidazione, la stessa sia assicurata tramite il rimedio dell'opposizione, una volta che il decreto di liquidazione sia stato portato a conoscenza del debitore per l'esecuzione. Del pari meritevoli di accoglimento appaiono le deduzioni della ricorrente quanto all'incompatibilità a monte tra l'eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito oggetto di causa. Ed, infatti, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia numero 30539/2017, avente ad oggetto la richiesta di un avvocato che aveva svolto la propria attività professionale a favore di un collaboratore di giustizia, con i relativi oneri a carico del Ministero dell'Interno, l'istituto de quo è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un'amministrazione dello Stato e più precisamente nei confronti di un Ministero. A tal fine, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che cfr. Cass. numero 1304/1995 la presunzione di pagamento prevista dagli articolo 2954,2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'articolo 2956 c.c., numero 2, il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma del R.D. 3 marzo 1934 numero 383, articolo 324 e 325, può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento conf. Cass. numero 244/1971 . Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all'applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui al R.D. numero 2440 del 1923, articolo 55, e del regolamento di contabilità di cui al R.D. numero 827 del 1924, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal D.L. numero 8 del 1991, come posto a carico del Ministero convenuto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento. Il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l'invocabilità della previsione di cui all'articolo 2956 c.c., la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto In caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva conf. Cass. numero 29543/2019 . Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato per effetto dell'accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari in composizione monocratica, ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato.