Compensi professionali e difetto di sottoscrizione

«Il difetto di sottoscrizione, cui va equiparata la sua accertata falsità, è escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale di costituzione sia desumibile da altri elementi “risultanti o individuati nell’atto stesso” e che consentano di superare ogni incertezza sulla sua provenienza».

Il Tribunale di Siena dichiarava l'inesistenza della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo di un avvocato per il pagamento dei compensi professionali, in quanto la sigla apposta in calce alla suddetta citazione non gli era attribuibile, essendo suo onere provarne la paternità. Il professionista ricorre in Cassazione sostenendo che il difetto di sottoscrizione, ove sussistente, era stato sanato mediante la successiva ratifica da parte di un altro avvocato. Ed era, inoltre, dovere del giudice ordinare la regolarizzazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'articolo 182 c.p.c. La doglianza è infondata. Secondo la Corte di Cassazione «l'originale dell'atto introduttivo del giudizio privo di sottoscrizione del procuratore della parte è inesistente, perché privo dell'elemento indispensabile per la sua formazione fenomenica, non realizzandosi quella consistenza che permetta una valutazione giuridica in termini di invalidità o di nullità, non potendo assumersi prove esterne sull'identificazione del suo autore, perché non idonee a costituire il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione, quali la sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e la conformità dell'originale alla copia notificata, perché non idonee a sanare il vizio dell'inesistenza dell'atto processuale» Cass. numero 1275/2011, numero 5790/2011, numero 2255/2004, numero 4116/2001 . Inoltre, «il difetto di sottoscrizione, cui va equiparata la sua accertata falsità, è escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell'atto processuale di costituzione sia desumibile da altri elementi “risultanti o individuati nell'atto stesso” e che consentano di superare ogni incertezza sulla sua provenienza, come quando consti l'indicazione – nella relazione dell'ufficiale giudiziario – che la notifica dell'atto è stata effettuata ad istanza di quel difensore o quando risulti la firma del difensore con cui venga certificata l'autenticità della sottoscrizione per il rilascio del mandato ad opera della parte» Cass. numero 9490/2007, numero 8042/2006, numero 6225/2005, numero 22025/2004, numero 13395/2001 . Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto ai suddetti principi. Ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso.

Presidente Di Virgilio – Relatore Fortunato Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con sentenza numero 102/2016, il tribunale di Siena, confermando la pronuncia del giudice di pace di Abbadia S. Salvatore, ha dichiarato l'inesistenza della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. P. per il pagamento di compensi professionali quale domiciliatario dello studio professionale L.S. . Per quanto rileva nel presente giudizio, il tribunale ha negato che la sigla apposta in calce alla citazione fosse attribuibile al difensore, osservando che, in presenza di una contestazione specifica e circostanziata della paternità della sottoscrizione, era onere dell'opponente provare che l'indecifrabile sigla apposta sulla citazione fosse effettivamente la firma del difensore, non rilevando la conferma o la successiva ratifica da parte del difensore stesso. La cassazione della sentenza è chiesta dall'Associazione Professionale La Marca, dalla N.P.L. s.p.a. e da P.A. con ricorso in quattro motivi. L'avv. P.M. è rimasto intimato. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 182 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, sostenendo che il difetto di sottoscrizione, ove sussistente, era stato sanato mediante la successiva ratifica da parte dell'avv. P. , che aveva anche sottoscritto tutti gli atti successivi del giudizio di opposizione. In ogni caso, era dovere del giudice ordinare la regolarizzazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'articolo 182 c.p.c Il secondo motivo denuncia la violazione degli articolo 125 e 163 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Secondo i ricorrenti, la citazione poteva ritenersi inesistente solo ove nessuna sottoscrizione fosse stata apposta dal difensore, mentre, nella specie, l'atto doveva considerarsi sottoscritto mediante l'apposizione della sigla presente in calce alla citazione. Il terzo motivo deduce la violazione degli articolo 1299 e 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, contestando che la prova dell'autenticità della sottoscrizione del difensore non poteva gravare sugli opponenti, trattandosi di un onere di impossibile adempimento. Il quarto motivo deduce la violazione dell'articolo 2702 c.c., articolo 81,100,214 e 215 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4, assumendo che il vizio di sottoscrizione dell'atto introduttivo era stato sanato dalla successiva conferma dell'autenticità della sottoscrizione da parte del difensore, potendo solo quest'ultimo disconoscere la propria firma. I quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione, e vanno respinti per quanto di ragione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'originale dell'atto introduttivo del giudizio privo di sottoscrizione del procuratore della parte è inesistente, perché privo dell'elemento indispensabile per la sua formazione fenomenica, non realizzandosi quella consistenza che permetta una valutazione giuridica in termini di invalidità o di nullità, non potendo assumersi prove esterne sull'identificazione del suo autore, perché non idonee a costituire il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione, quali la sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e la conformità dell'originale alla copia notificata, perché non idonee a sanare il vizio dell'inesistenza dell'atto processuale Cass. 1275/2011 Cass. 5790/2011 Cass. 2255/2004 Cass. 4116/2001 Cass. 2691/1994 Cass. 2472/1981 Cass. 3718/1979 Cass. 5077/1978 Cass. 1472/1981 Cass. 4316/1976 . Il principio è stato di recente ribadito anche con riferimento alla mancanza della firma digitale sull'atto introduttivo in formato elettronico Cass. 14338/2017 Cass. 22871/2015 cfr., in motivazione, per l'applicazione del principio anche in caso di falsità della firma apposta sul mandato ad litem, Cass. 20511/2019 . Il difetto di sottoscrizione - cui va equipara la sua accertata falsità è escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell'atto processuale di costituzione sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell'atto stesso e che consentano di superare ogni incertezza sulla sua provenienza, come quando consti l'indicazione - nella relazione dell'ufficiale giudiziario - che la notifica dell'atto è stata effettuata ad istanza di quel difensore o quando risulti la firma del difensore con cui venga certificata l'autenticità della sottoscrizione per il rilascio del mandato ad opera della parte, tutte ipotesi che non ricorrono nel caso di specie Cass. 9490/2007 Cass. 8042/2006 Cass. 6225/2005 Cass. 22025/2004 Cass. 13395/2001 . A tale principi si è attenuto il tribunale, che dopo aver ritenuto, in base agli elementi acquisiti in comparazione, che non vi fosse alcun elemento di riferibilità al difensore dell'indecifrabile sigla apposta in calce all'opposizione, ha anche ribadito l'impossibilità di sanare il vizio di sottoscrizione e la stessa irrilevanza di un'eventuale ratifica, essendo comunque preclusa la sanatoria ai sensi dell'articolo 182 c.p.c., norma applicabile ai difetti di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione o a quelli della procura e non alla più radicale assenza di sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo oltre che della procura , riconducibile all'inosservanza dell'articolo 125 c.p.c Il ricorso è quindi respinto. Nulla sulle spese, non avendo il resistente svolto difese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.