Gratuito patrocinio: il difensore non ha la legittimazione ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione

La legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione proposta da un avvocato avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposto in favore di una cliente, che aveva assistito in un procedimento civile. In seguito alla revoca dell'incarico al difensore, la donna richiedeva la documentazione fiscale attestante il versamento, in favore dell'avvocato, della somma di € 300,00 a riguardo, il Tribunale osservava che la corresponsione di tale somma, vietata dall'articolo 85, comma 1, del d.P.R. 115/2002, costituiva motivo di revoca del gratuito patrocinio, in quanto l'avvocato non aveva provato la falsità della dichiarazione resa dalla cliente. Da qui il ricorso in Cassazione dell'avvocato. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio. Il difensore, pertanto, può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. Non è quindi consentito al difensore proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire Cass. civ., numero 21997/2018 la legittimazione ad agire - che deve essere tenuta distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo - manca, infatti, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. Nel caso di specie, pertanto, unico soggetto che poteva dolersi della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è l'assistita e non il suo difensore, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, potendo il difensore agire nei confronti del cliente solo per la liquidazione del compenso. Per questi motivi, la Suprema Corte cassa l'ordinanza impugnata e dichiara che l'opposizione non poteva essere proposta.

Presidente Gorjan – Relatore Giannaccari Fatti di causa Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 28.4.2017 rigettò l'opposizione proposta dall'Avv. N.P.L. avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposto in favore di M.M.T., che egli aveva assistito in un procedimento civile. In seguito di revoca dell'incarico al difensore, la M. richiese la documentazione fiscale attestante il versamento, in favore dell'avvocato, della somma di Euro 300,00. Il Tribunale osservò che la corresponsione di tale somma, vietata dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 85, comma 1, costituiva motivo di revoca del gratuito patrocinio, ai sensi dell'articolo 136 c.p.c., comma 2, in quanto l'Avv. N. non aveva provato la falsità della dichiarazione resa dalla cliente. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l'Avv. N.P.L. sulla base di due motivi ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 99, e dell'articolo 48, RG 12/1941, con riferimento agli articolo 3 e 25 Cost. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia Non ha svolto attività difensiva M.M.R. In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio. Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. Non è quindi consentito al difensore proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, numero 21997 Cass. Civ., numero 1539 del 2015 . La carenza di legittimazione ad agire che è distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo manca, infatti, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La giurisprudenza è consolidata ed univoca nell'affermare che la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice Cassazione civile sez. unumero , 16/02/2016, numero 2951 . Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può concludersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. Va quindi tenuta distinta la legittimazione ad agire dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, che attiene alla fondatezza della domanda Cassazione civile sez. unumero , 16/02/2016, numero 2951 . La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. Nel caso di specie, unico soggetto che può dolersi della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è la parte e non il suo difensore, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, potendo il difensore agire nei confronti del cliente per la liquidazione del compenso. Il ricorrente non era pertanto legittimato a proporre il giudizio di opposizione. Ai sensi dell'articolo 382 c.p.c., l'ordinanza impugnata va cassata senza rinvio in quanto la causa non poteva essere proposta. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, numero 22014 Cass. Civ., numero 5859 del 2002 . Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, cassa l'ordinanza impugnata e, pronunciando sul giudizio di opposizione, dichiara che l'opposizione non poteva essere proposta. Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 1300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.