«La disposizione di cui all'articolo 32, comma 4, lett. d , l. numero 183/2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso».«La disposizione di cui all'articolo 32, comma 4, lett. d , l. numero 183/2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso».
Il regime di decadenza per le richieste di accertamento del rapporto di lavoro risolto si applica anche nei confronti di datori di lavoro differenti rispetto a quello formale? La questione decisa dalla Suprema Corte impone l'analisi dell' articolo 32, comma 4, l. numero 183/2010 , disposizione che ha l'obiettivo di estendere ad una serie di ipotesi i termini di decadenza previsti per l'impugnazione del licenziamento di cui all' articolo 6 l. numero 604/1966 . L'impianto normativo impone per i casi di richiesta di costituzione del rapporto di lavoro e nei casi di accertamento dell'esistenza del rapporto alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto che vi sia, comunque, un provvedimento datoriale che renda operativo e specificatamente individuabile il termine di decorrenza della decadenza previsto dall' articolo 32 l. numero 183/2010 menzionato. In poche parole, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento scritto o un atto equipollente che neghi la titolarità o la sussistenza del rapporto di lavoro, non può decorrere alcun termine di decadenza poiché la disposizione di cui all' articolo 6 l. numero 604/1966 presuppone l'esistenza di uno specifico atto da impugnare nessun atto formale? Nessuna decadenza. Il deposito del ricorso a mezzo posta può essere effettuato solo mediante i servizi di Poste Italiane. La vicenda offre uno spunto rilevante per vagliare la tempestività dell'iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione effettuata mediante spedizione postale. Per verificare se il ricorso per cassazione è stato tempestivamente depositato a mezzo posta presso la cancelleria della Suprema Corte rileva la data di consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte stessa, purché la consegna del plico sia avvenuta nel termine di 20 giorni previsto dall' articolo 369 c.p.c. nelle mani del servizio postale, e non mediante corriere privato ai sensi della normativa afferente alla trasmissione di atti a mezzo del servizio postale, infatti, il deposito degli atti a mezzo spedizione è legittimo purché si utilizzi il servizio postale pubblico e non quello di posta privata.
Presidente Raimondi – Relatore Cinque Fatti di causa 1. Con la pronuncia numero 1681/2016 il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato, per intervenuta decadenza della L. numero 183 del 2010, ex articolo 32, comma 4, lett. d , le domande proposte da R.G. e S.G. , nei confronti di Ru.Mi. , dirette - sulla premessa di essere stati rispettivamente alle dipendenze di quest'ultimo dal 2001 al 2013 e dal novembre 1997 al 30 dicembre 2013, benché formalmente inquadrati presso varie cooperative - a sentire accertare e dichiarare che tra le parti erano intercorsi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità a sentire accertare e dichiarare la nullità di ogni atto di transazione intervenuto tra le parti e, conseguentemente, condannare Ru.Mi. al pagamento, in favore di essi ricorrenti, delle rispettive complessive somme di Euro 247.667,71 ed Euro 226.311,25, oltre accessori e con vittoria di spese e competenze. 2. Il primo giudice ha ritenuto che, in considerazione delle deduzioni formulate, le fattispecie azionate erano sussumibili sotto le previsioni di cui alla L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lett. d , per avere gli istanti chiesto, tra l'altro, l'accertamento di rapporti di lavoro asseritamente facenti capo esclusivamente alla parte resistente, oltre i termini previsti dalla legge citata a pena di decadenza, essendo cessati nel 2013 e il 30.12.2013, mentre i ricorsi introduttivi del giudizio erano stati depositati il 23.1.2015. 3. La Corte di appello di Salerno, con la ordinanza del 5.3.2018 emessa ex articolo 436 bis c.p.c. , ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo corrette le argomentazioni del primo giudice e richiamando il precedente di legittimità costituito dalla sentenza numero 13179/2017 da cui ha desunto che le domande proposte dal R. e dal S. , finalizzate ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro unitario svoltosi di fatto alle dipendenze di Ru.Mi. dal giugno 2001 al 2013 e dal novembre 1997 al 30.12.2013, nonché dirette al conseguimento delle differenze retributive, ai compensi per lavoro straordinario, ratei di tredicesima mensilità, festività, indennità di preavviso, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, TFR, integrassero le condizioni soggettive e oggettive previste dalla L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lett. d . 4. Avverso la sentenza di primo grado, confermata dalla su indicata ordinanza di inammissibilità della Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione S.G. e R.G. affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Ru.Mi. . 5. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per l'accoglimento del ricorso. 6. Le parti hanno depositato memorie. I ricorrenti hanno, prodotto, altresì, la copia della ricevuta di invio plico destinato alla Suprema Corte di Cassazione in data 24.5.2018. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto combinato disposto della L. numero 604 del 1966, articolo 6, come modificato dalla L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 1, e poi della L. numero 92 del 2012, articolo 1, comma 38 e L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lett. d . Deducono che i giudici di merito avevano accolto - con il ritenere che nell'ambito applicativo della L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lett. d , rientrasse anche un giudizio finalizzato alle richieste di differenze retributive - una preliminare eccezione di decadenza non usando però i corretti criteri ermeneutici, non individuando la ratio del legislatore e non fornendo una interpretazione costituzionale della disposizione in questione. 3. Con i secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sul termine decadenziale eccependo, qualora si fosse aderito alla esegesi della norma fatta propria dai giudici di merito, la illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell' articolo 3 Cost. , commi 1 e 2, per palese irragionevolezza della disposizione in quanto avrebbe finito per colpire solamente i lavoratori oggetto di una ipotesi di interposizione di un falso datore di lavoro che, al contrario, avrebbero dovuto invece essere maggiormente tutelati rispetto ad un datore di lavoro fraudolento. 4. Preliminarmente ritiene Collegio di dovere esaminare la questione, rilevabile di ufficio e non sanabile dalla costituzione di controparte Cass. numero 8513/2020 , relativa alla ritualità del deposito del ricorso per cassazione già notificato al controricorrente. 5. Ai sensi dell' articolo 369 c.p.c. , comma 1, il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti cui è proposto. 6. Nel caso in esame, il ricorso è stato notificato il 4.5.2018 inviato all'Ufficio Ricezione Atti della Corte Suprema di Cassazione il 24.5.2018 a mezzo della società SDA Express Courier e pervenuto alla Cancelleria in data 28.5.2018. 7. Va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è pur vero che, ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla Cancelleria della Corte di Cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di 20 giorni di cui all' articolo 369 c.p.c. Cass. 3.3.2010 numero 5071 Cass. 7.5.2014 numero 9861 Cass. 18.1.2016 numero 684 , ma è stato pure precisato che il ricorso per cassazione, che sia inoltrato per spedizione a mezzo corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine di cui all' articolo 369 c.p.c. , deve essere dichiarato improcedibile, dato che le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale, ed in particolare la norma di cui alla L. 7 febbraio 1979, numero 59, articolo 3, che ha sostituito l' articolo 134 disp att. c.p.c. , secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data di spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna Cass. numero 1465/1991 Cass. Sez. Unumero 7013/1995, che fanno riferimento al ricorso al servizio postale e non a posta privata Cass. numero 8513/2020 . 8. SDA Express Courier società privata è una azienda consociata al Gruppo Poste Italiane ma non è un ufficio postale di Poste Italiane spa per cui manca la certezza legale della data di consegna all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dello stesso. 9. I principi sopra riportati vanno ribaditi in questa sede e, pertanto, non potendosi fare riferimento alla data di spedizione dell'atto, va rilevata la improcedibilità del ricorso per tardivo deposito dell'originale dello stesso, dopo cioè la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, ribadendosi che trattasi di improcedibilità rilevabile pure di ufficio Cass. numero 22092/2019 Cass. numero 25453/2017 . 10. Resta superata la trattazione di ogni altra problematica sulla tempestività della notifica del ricorso per cassazione, prospettata dal controricorrente, perché effettuata telematicamente dopo le 21.00 dell'ultimo giorno utile. 11. Nonostante la accertata improcedibilità del ricorso, questa Corte ritiene comunque di pronunciare ex articolo 363 c.p.c. , comma 3, il principio di diritto, atteso che la questione, oggetto dei motivi, della applicabilità della decadenza, prevista dalla L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lett. d , in ipotesi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro, ormai risolto, nei confronti di altro datore di lavoro rispetto a quello formale, è di particolare importanza sia per la frequenza con cui il tema della suddetta decadenza si propone sia per fugare dubbi circa un ipotizzabile contrasto nella giurisprudenza di legittimità di questa Sezione. 12. A tal riguardo, va premesso che non osta alla suddetta pronuncia il fatto che il ricorso sia stato dichiarato improcedibile e non inammissibile perché ciò che rileva è unicamente la preclusione, per la Corte di Cassazione, della possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio Cass. numero 19051/2020 ipotesi, questa, sussistente anche nel caso di ricorso improcedibile. 13. Ciò premesso, giova evidenziare che la L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 4, prevede che Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, articolo 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche a ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, numero 368, articolo 1, 2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine b ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, numero 368 , e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge c alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell' articolo 2112 c.c. , con termine decorrente dalla data di trasferimento d in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, numero 276, articolo 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto . 14. Il problema di diritto che si pone, come detto, è quello di accertare se il regime della decadenza di cui alla citata disposizione sì applichi anche alle ipotesi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro, ormai risolto, nei confronti di altro datore di lavoro rispetto a quello formale. 15. I giudici di merito hanno dato risposta positiva al problema richiamando il precedente di legittimità di questa Corte numero 13179/2017. 16. La conclusione dei giudici di merito non è condivisibile. 17. A tal uopo è opportuno premettere, come già specificato in altri provvedimenti di questa Corte Cass. numero 6649/2020 Cass. numero 28750/2019 che la ratio della L. numero 183 del 2010, articolo 32, è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione della L. numero 604 del 1966, articolo 6, previamente modificato sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento Cass. numero 13648 del 2019 . 18. La finalità è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l'esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell'organico aziendale. 19. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'articolo 32, comma 4, lett. d , legge citata Cass. numero 13179 del 2017 . 20. Tale rìgorosità deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione articolo 2, 111 e 117 , dal diritto Euro-unitario articolo 47 della Carta di Nizza , in considerazione della natura della controversia che riguarda il tema della successione in un ramo di azienda e dal diritto convenzionale articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo , nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili di illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione. 21. Questo Collegio è consapevole dell'indirizzo di cui alla sentenza di questa Corte numero 13179/2017, richiamata nella gravata pronuncia dai giudici di seconde cure, i cui principi, però, devono essere letti e contestualizzati alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni delle pronunce successive che sono seguite in materia e, in particolare, con quelle affermate dalle recenti decisioni numero 30490/2021 e numero 14131/2020 ove è stata evidenziata comunque la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui alla L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 4, di un provvedimento o di un atto da impugnare ovvero di un tipizzato fatto scadenza del contratto a tempo determinato . 22. Come correttamente è stato sottolineato in queste ultime sentenze non sì può estendere analogicamente ad un fatto cessazione dell'attività del lavoratore una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati. 23. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto di azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione. 24. Le suddette pronunce la numero 13179/2017 e la numero 30490/2021 non sono tra loro contrastanti perché la prima si limita ad individuare le fattispecie di applicabilità della decadenza in questione tra cui le azioni dirette al conseguimento di un risultato di contenuto economico o comunque risarcitorio, che presupponga l'accertamento del rapporto alle dipendenze di quest'ultimo , mentre la seconda precisa i presupposti di operatività della decadenza stessa, ponendosi, quindi, su di un piano logico-giuridico diverso e successivo rispetto alla analisi svolta dalla prima sentenza. 25. Pertanto, sia nei casi di richiesta di costituzione ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione sia nei casi di richiesta di accertamento ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento ora per allora dei rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui alla L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lett. d , in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. 26. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina. 27. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e va affermato il seguente principio di diritto ex articolo 363 c.p.c. , comma 3 la disposizione di cui alla L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lett. d , relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso . 28. Alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione. 29. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 numero 228 , deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.