Minore investito nella pertinenza dell’abitazione di famiglia: possibile l’azione risarcitoria verso la compagnia assicurativa

Fondamentale il richiamo al principio secondo cui la circolazione del veicolo identificata dal Codice delle Assicurazioni private è quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Possibile l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurazione – e del proprietario del mezzo che ha arrecato il danno – anche se l'incidente si è verificato in un'area che è di pertinenza di un'abitazione privata. All'origine della vicenda c'è il drammatico investimento subito da un minore ad opera di un autocarro intento ad eseguire una manovra di retromarcia. Per i giudici di merito, però, non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta di risarcimento avanzata dalla madre del minore nei confronti della cooperativa proprietaria del veicolo e della compagnia assicurativa. Sia in primo che in secondo grado viene evidenziato che «l'investimento è avvenuto in un'area retrostante alla casa della famiglia del minore, di pertinenza dell'immobile, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata ed in uscita dell'automezzo privato e non destinata all'accesso di persone diverse dai proprietari della detta area». Inammissibile , quindi, la domanda avanzata dalla donna, poiché «il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta contro l'assicuratore ed il proprietario del mezzo danneggiante solo per i sinistri cagionati da mezzi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ed accessibili ad un numero indeterminato di persone diverse dai titolari dei diritti su di esse». Col ricorso in Cassazione la donna contesta la valutazione compiuta in Appello, laddove si è ritenuto, in sostanza, che «l'area teatro dell'incidente non fosse ad uso pubblico, cioè aperta e transitabile da un numero indeterminato di persone». Per i magistrati di terzo grado, però, è fondamentale richiamare alla mente il chiarimento arrivato di recente, chiarimento secondo cui, «esaminando il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l'assicurazione obbligatoria», il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. «deve rinvenirsi nell' utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale». Di conseguenza, «almeno per l'assicurato-danneggiante la scopertura assicurativa per la r.c.a. riguarda in via esclusiva il caso in cui il veicolo sia stato utilizzato in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private ». Il riferimento è ad «usi del veicolo non come mezzo di trasporto e usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale». Queste considerazioni ridanno vigore alla richiesta risarcitoria presentata dalla donna, poiché i giudici di merito si sono basati solo sulla «mancata dimostrazione che l'area teatro dell'incidente fosse aperta al pubblico e non già sul fatto che il veicolo investitore fosse stato utilizzato in un contesto avulso dal concetto di circolazione». Necessario ora, quindi, un nuovo processo in Appello, laddove si dovrà tenere conto del principio, fissato dalla Cassazione, secondo cui «la circolazione su aree equiparate alle strade, come da Codice delle Assicurazioni private , va intesa come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale ».

Presidente Scoditti – Relatore Gorgoni Rilevato che T.C. ed P.E. ricorrono per la cassazione della sentenza numero 1046-2018 della Corte d'Appello di Lecce, pubblicata il 26 ottobre 2018, articolando due motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso Aviva Italia SPA. T.C. , in proprio e quale rappresentante legale di P.E. , minorenne, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, Aviva Assicurazioni SPA e Navada Società cooperativa agricola, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti da P.E. , investito dall'autocarro condotto da P.G.D. , di proprietà della cooperativa agricola ed assicurato dalla Aviva. Il Tribunale di Lecce, con sentenza numero 2517/2015, dichiarava inammissibile la domanda perché il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta contro l'assicuratore ed il proprietario del mezzo danneggiante solo per i sinistri cagionati da mezzi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ed accessibili ad un numero indeterminato di persone diverse dai titolari dei diritti su di esse. La strada ove il minore era stato investito dall'autocarro intento ad eseguire una manovra di retromarcia non possedeva tali caratteristiche, dovendosi ritenere accertato, per quanto emerso dal rapporto dei carabinieri di OMISSIS , dai rilievi tecnici effettuati e dai testi escussi, che l'investimento era avvenuto in un'area retrostante alla casa della famiglia P. di pertinenza della stessa, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata ed in uscita dell'automezzo privato e non destinata all'accesso di persone diverse dai proprietari della detta area. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, rigettava il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, incentrato sul fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'area dell'incidente non fosse ad uso pubblico, confermava la decisione impugnata e regolava le spese di lite. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato aveva redatto proposta, che era stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il Collegio, nel corso dell'adunanza svoltasi il 29 ottobre 2020 tenuto conto che a con ordinanza numero 33675 del 18/12/2019, era stato sottoposto alle Sezioni Unite il seguente quesito se l' articolo 122 cod. ass. private, debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale b la risposta al menzionato quesito era rilevante ai fini della decisione della controversia in esame rinviava, con la ordinanza interlocutoria numero 359 del 2021, la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione a Sezioni Unite. Intervenuta, il 30 luglio 2021, l'attesa decisione delle Sezioni unite, numero 21983/2021, che ha dato risposta affermativa al quesito posto dall'ordinanza rimettente, e ritenute, dunque, sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di cui al D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 122 e 144, e della L. numero 990 del 1969 , articolo 1 e 8, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Oggetto di censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto che l'area teatro dell'incidente non fosse ad uso pubblico, cioè aperta e transitabile da un numero indeterminato di persone. Ora, non vi sono dubbi circa il fatto che la decisione tanto del Tribunale quanto della Corte d'Appello di ritenere esclusa dall'applicabilità della normativa sull'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore e del proprietario responsabile sia stata basata sull'accertamento che la strada teatro dell'incidente non era destinata all'accesso ad una serie indeterminata di persone. Ai fini che qui interessano, in particolare, la sentenza non ha ritenuto l'area teatro dell'incidente privata tout court, ma ha reputato che non fosse stata provata la sua utilizzabilità da parte di una serie indeterminata di soggetti, essendo emerso che le sue caratteristiche erano quelle di una pertinenza a servizio della casa della famiglia P. , utilizzata per facilitare le manovre dell'autocarro. I giudici di merito hanno, al riguardo, argomentato sulla scorta del principio, all'epoca della decisione prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile solo allorquando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche ovvero l'accesso avvenga per particolari finalità ed in particolari condizioni. La decisione delle Sezioni Unite numero 21983 del 2021, però, esaminando il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l'assicurazione obbligatoria, ha ritenuto che il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve rinvenirsi nell'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del numero indeterminato di persone . Di conseguenza, almeno per l'assicurato danneggiante la scopertura assicurativa per la r.c.a. riguarda in via esclusiva il caso in cui il veicolo sia stato utilizzato in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all' articolo 2054 c.c. , e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private . Per tali devono intendersi, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale. Solo detta interpretazione estensiva della nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico di cui all'articolo 122 Cod. ass., risulta, secondo la decisione in esame, oltre che costituzionalmente orientata, conforme al diritto dell'U.E. come interpretato dalla Corte di Giustizia. L'applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie esaminata comporta l'accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione del fatto che la decisione reiettiva della richiesta si è inequivocabilmente basata sulla mancata dimostrazione, da parte del richiedente, che l'area teatro dell'incidente fosse aperta al pubblico e non già sul fatto che il veicolo investitore fosse stato utilizzato in un contesto avulso dal concetto di circolazione. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell' articolo 345 c.p.c. , e la sua falsa applicazione in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 5. Secondo la Corte d'Appello, solo nel giudizio di secondo grado, i ricorrenti avevano dedotto che la strada ove si era consumato l'incidente era aperta al pubblico, introducendo, rispetto al giudizio di prime cure ove avevano indicato l'area dell'incidente come facente parte della casa di abitazione della famiglia dell'infortunato di conseguenza era stato violato l' articolo 345 c.p.c. , e non era stato peraltro neppure dimostrato che la strada era fruibile da un numero indeterminato di persone non potendo detta circostanza desumersi solo dall'oggetto sociale della cooperativa, richiedendosi la prova dell'effettiva presenza in loco di un punto di esercizio dell'attività commerciale nel quale avveniva il contatto diretto con la clientela. Il motivo è assorbito. 3. La sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e la controversia rinviata alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, la quale, oltre a provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al principio di diritto secondo cui la circolazione su aree equiparate alle strade, di cui all' articolo 122 Codice delle assicurazioni private , va intesa come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione.