Richiesta di revocazione come rimedio definitivo avverso il provvedimento definitivo di confisca e abnormità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al Pubblico Ministero perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato le risposte delle Sezioni Unite penali con le informazioni provvisorie numero 21 e 22.
Informazione provvisoria numero 21. In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca, fondato sulla pericolosità generica ex articolo 1, comma 1, lett. a , d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159, è la revocazione ex articolo 28 del d.lgs. numero 159 del 2011, ovvero l'incidente di esecuzione? Inoltre, in caso di ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a e lett. b , d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159, la Corte di Cassazione è tenuta in ogni caso all'annullamento integrale del decreto per richiedere nuova verifica dei criteri adottati? La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ritiene che il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex articolo 1, comma 1, lett. a , d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale numero 24 del 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all'articolo 28, comma 2, del d.lgs. citato. Quanto agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza numero 24 del 2019, la Suprema Corte è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a , d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159. Informazione provvisoria numero 22. È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero affinché provveda all'interrogatorio dell'imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere? La Suprema Corte afferma che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. Nella fattispecie, la Corte ha escluso l'abnormità anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta la archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.
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