Respinte le istanze dell'uomo che ha abitato coi figli minorenni nell'immobile abusivo. Inutile il riferimento da lui fatto alla necessità di dare un tetto alla propria famiglia.
Problemi di salute e la necessità di mettere un tetto sulla testa dei tre figli non possono mettere in discussione la demolizione dell'immobile abusivo utilizzato dall'uomo come casa. A inchiodarlo è anche la constatazione che egli è rimasto inerte per lungo tempo, non rivolgendosi alla pubblica amministrazione per ottenere una soluzione abitativa alternativa nell'ambito della edilizia popolare. All'origine della vicenda c'è il provvedimento con cui viene dato ordine di demolire il manufatto abusivo utilizzato come casa da una famiglia. A confermare tale demolizione è il Tribunale, che respinge le obiezioni proposte dal capofamiglia e centrate sulla necessità sua e dei suoi figli di avere un tetto sulla testa. Sullo stesso tasto batte anche il ricorso proposto dall'uomo in Cassazione, richiamando genericamente una relazione dei Servizi di protezione sociale del Comune e ponendo in evidenza «le condizioni precarie di vita e di salute» proprie «e del nucleo familiare, composto da ben tre minori». In sostanza, l'uomo contesta l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo, sostenendo che non vi sia stato un adeguato bilanciamento tra la necessità di ripristino del territorio e «le condizioni socio-economiche della famiglia» che ha utilizzato come unica dimora proprio la costruzione abusiva. I Giudici di terzo grado riconoscono che «nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona» è necessario «rispettare la vita privata e familiare e il domicilio, valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte della persona coinvolta, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a sua disposizione, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative». Allo stesso tempo, va ricordato che «il diritto all'abitazione non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio». In questa ottica, però, la persona che punta a bloccare la demolizione dell'immobile abusivo deve «indicare le concrete situazioni , in particolare reddituali e di salute, che osterebbero alla disposta demolizione». E invece nella vicenda in esame, annotano i Giudici, l'uomo «non ha indicato la patologia che lo riguarderebbe» né «quale sia la sua condizione socio-economica, al di là del numero di figli». A inchiodarlo, però, è soprattutto un dato, ossia «la sua mancata attivazione , per un lungo arco temporale, ai fini della individuazione di una soluzione abitativa alternativa nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica», concludono dalla Cassazione. Impossibile, quindi, mettere in discussione l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo.
Presidente Rosi - Relatore Andreazza Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. F.L. ha proposto ricorso avverso la ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in data 25/02/2021, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione di ordine di demolizione di manufatto abusivo impartito con la sentenza del Pretore di Napoli del 22/11/2003. 2. Con un unico motivo lamenta l'inosservanza od erronea applicazione dell' articolo 32 Cost. e articolo 8 Convenzione EDU nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deduce, in particolare, che il provvedimento impugnato non ha analizzato adeguatamente la prospettazione dei fatti data dai Servizi di protezione sociale del Comune di Pozzuoli quanto alle condizioni precarie di vita e di salute del ricorrente e del suo nucleo familiare composto da ben tre minori l'ordinanza non avrebbe proceduto al necessario bilanciamento dell'interesse al ripristino del territorio con le condizioni socio-economiche della famiglia, la cui unica dimora è quella oggetto dell'ordine di ripristino con conseguente sproporzione di tale sanzione nè sarebbe stata valutata, come richiesto dalla più recente giurisprudenza, la buona fede del ricorrente, estraneo al procedimento penale. 3. Il ricorso è inammissibilè perché generico. Va premesso che, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania è altresì tenuto a rispettare la vita privata e familiare e il domicilio, di cui all'articolo 8 della CEDU , valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative da ultimo, Sez. 3, numero 43608 del 08/10/2021, Giacchini, non massimata Sez. 3, numero 423/2021 del 14/12/2020, Leoni, Rv. 280270 . Ed infatti il diritto all'abitazione, riconducibile agli articolo 2 e 3 Cost. e all'articolo 8 CEDU , non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio Sez. 3, numero 48091 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994 . È altresì necessario, d'altra parte, che, proprio per consentire al giudice di procedere a tali valutazioni, il ricorrente si faccia carico di indicare, in linea con i necessari requisiti di specificità del ricorso, le concrete situazioni, in particolare reddituali, di salute, od altro, che osterebbero alla disposta demolizione. Nella specie, invece, il ricorrente si è limitato a confutare in termini generici il contenuto del provvedimento impugnato senza indicare nè quale sia la natura della patologia che lo riguarderebbe semplicemente rimandandosi sul punto al contenuto, non esposto a questa Corte, di una relazione dei servizi di protezione sociale del Comune di Pozzuoli e quale, al di là del numero dei figli, la sua condizione socio-economica, nè, in particolare, a censurare il profilo, valorizzato dal tribunale in adesione alla giurisprudenza sopra ricordata, della oggettiva mancata attivazione, per un lungo arco temporale, dell'interessato presso i servizi competenti ai fini della individuazione di una soluzione abitativa alternativa nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, da ciò discendendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro