Respinta la tesi difensiva, mirata a sostenere l’imprevedibilità del comportamento tenuto dal pedone. Per i Giudici il conducente avrebbe dovuto ulteriormente moderare la velocità, proprio tenendo conto dell’autobus fermo per far scendere i passeggeri e della presenza delle strisce pedonali.
Prevedibile l'azzardo compiuto dalla persona che, appena scesa dall'autobus, attraversa la strada di corsa, sfruttando le strisce pedonali. Non in discussione, quindi, la condanna dell' automobilista che, pur procedendo a velocità moderata, centra in pieno il pedone, causandone la morte Cass. penumero , numero 45588/2021 . Ricostruito l'episodio, risultato fatale al pedone, i giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza dell'automobilista sotto processo. In sostanza, si è appurato che il conducente ha omesso di «moderare la velocità» del proprio veicolo «in considerazione della presenza di un attraversamento pedonale e di una fermata di autobus, con presenza, sul ciglio della strada, di pedoni in procinto di attraversarla», e per questo «ha investito una donna che aveva iniziato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali , da destra verso sinistra, cagionandole lesioni personali gravissime» rivelatesi poi fatali. In Cassazione, però, il difensore dell'automobilista prova a dare una lettura diversa del fatto e a mettere in discussione la responsabilità attribuita al suo cliente. Nello specifico, il legale sottolinea che in quegli attimi «l'automobilista era in procinto di superare un autobus fermo, allorché dal lato destro della carreggiata, totalmente coperta dall'autobus in sosta, il pedone aveva deciso repentinamente di attraversare la strada, correndo sulle strisce pedonali poste davanti alla fermata», e aggiunge che «non vi è stata alcuna violazione di regole di diligenza, tanto che nessuna sanzione amministrativa è stata elevata a carico del conducente». Erronea, quindi, secondo il legale, la valutazione compiuta dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto che «la condotta della persona offesa non fosse imprevedibile e che l' automobilista avrebbe dovuto moderare ancora di più la già modesta velocità », senza però confrontarsi, osserva il legale, «né con la circostanza che la velocità fosse già ridotta rispetto ai limiti, come da consulenza tecnica della difesa, né con la mancata elevazione di qualsivoglia contestazione in ordine alla condotta di guida dell'automobilista». In questa ottica, infine, il difensore ribadisce «l' imprevedibilità della condotta di un pedone che attraversa la strada, giungendo dalla parte in cui la visuale degli automobilisti è ostruita dal mezzo pubblico, correndo e così comparendo all' improvviso dinanzi all' automobilista ». Alle obiezioni difensive, però, i giudici della Cassazione ribattono in modo netto, confermando la tesi adottata in Appello e ribadendo che «la condotta della vittima non può ritenersi così imprevedibile da rendere inesigibile una condotta alternativa da parte dell'automobilista». Più precisamente, «essendo pacifica la presenza di un attraversamento pedonale», logicamente si addebita al conducente « un comportamento imprudente ». Ciò alla luce del principio secondo cui «il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata , tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate». E tale generale regola di prudenza correlata al diritto di precedenza riconosciuto al pedone è applicabile «a tutela dell' incolumità dei pedoni anche nel caso in cui l'attraversamento avvenga nelle vicinanze delle strisce e anche a prescindere dal rispetto dei limiti di velocità da parte dell'automobilista». Impossibile, quindi, mettere in discussione la colpevolezza del conducente – ora condannat o in via definitiva a dieci mesi e venti giorni di reclusione –, proprio alla luce della prevedibilità della condotta del pedone, prevedibilità connessa a due elementi, ossia «la presenza di un autobus fermo per permettere la discesa dei passeggeri» e «la presenza di un attraversamento pedonale esistente davanti alla fermata del mezzo pubblico».