Abogado in Italia senza master o esame di Stato fino al 27 luglio 2012

Il Ministero della Giustizia chiarisce che la data entro cui è possibile chiedere l'omologazione della laurea italiana in Spagna non è il 31 ottobre 2012 bensì il 27 luglio 2012.

Con la nota numero 0044518 del 7 dicembre 2021 che integra il provvedimento numero 0042043 del 31 maggio 2021 , il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero precisa che la disposición adicional novena della legge 34/2006 - che richiede il possesso dei requisiti del master e dell'esame di stato in Spagna a chi domanda l'omologazione della laurea italiana dopo l'entrata in vigore della stessa, ovvero il 31 ottobre 2011 - è stata introdotta dalla Ley 5/2012. Nella nota il Ministero chiarisce infatti che nonostante la Ley 34/2006 sia entrata in vigore 5 anni dopo la sua pubblicazione, e nonostante la disposición adicional novena indichi la data del 31 ottobre 2011 per il possesso dei requisiti a chi domanda l'omologazione della laurea italiana, la disposición adicional novena stessa è stata introdotta dalla Ley 5/2012, pubblicata sul Boletìn Oficial del Estado BOE numero 162 del 7 luglio 2012, entrata in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione, quindi il 27 luglio 2012. Pertanto, la disposición adicional novena non può essere applicata a chi, pur avendo chiesto l'omologazione dopo il 31 ottobre 2011, l'abbia comunque chiesta prima del 27 luglio 2012, mentre è regolare la posizione di coloro che abbiano domandato l'omologazione della laurea italiana in Spagna entro il 27 luglio 2012, pur non avendo poi effettuato il master né sostenuto l'esame di stato. Il Ministero invita dunque il CNF a diramare la nota ai vari COA territoriali, competenti sia in relazione alle procedure di riconoscimento della qualifica forense acquisita all'estero d.lgs. numero 206/2007, che attua la Direttiva 2005/36/CE che al procedimento che si basa sulla Direttiva 98/5/CE attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs. numero 96/2001 che facilita l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.