Cofanetti “Smartbox”: quando si applica l'IVA?

L'azienda che ha fornito un buono regalo al cliente per la fruizione di beni e servizi è tenuta all'emissione del documento fiscale al momento dell'utilizzo effettivo da parte dell'utente finale CTR Piemonte 4 novembre 2021 numero 874 .

Il caso esaminato riguarda un esercente di attività di ristorazione inserita nel circuito Smartbox è un esercizio commerciale presso il quale possono essere utilizzati i cofanetti regalo, ossia buoni-regalo che danno, ai loro possessori, il diritto di usufruire di una molteplicità di servizi presso le strutture convenzionate. La ditta, al momento dell'utilizzo del buono, non aveva emesso alcuna fattura, con conseguente ripresa a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni. In seguito al ricorso del contribuente, i giudici hanno confermato che nel momento in cui l'utente finale usufruisce del servizio, la ditta “erogante la prestazione” è tenuta all'emissione della fattura, con relativa corresponsione IVA. La circolazione dei buoni-regalo non genera operazioni rilevanti ai fini IVA non costituendo cessione di servizio turistico ma semplice circolazione di un titolo di credito, ed eventuali fatture emesse saranno non assoggettate a imposta. Fonte mementopiu.it

CTR Piemonte 4 novembre 2021 numero 874