L'azienda che ha fornito un buono regalo al cliente per la fruizione di beni e servizi è tenuta all'emissione del documento fiscale al momento dell'utilizzo effettivo da parte dell'utente finale (CTR Piemonte 4 novembre 2021 n. 874).
Il caso esaminato riguarda un esercente di attività di ristorazione inserita nel circuito Smartbox : è un esercizio commerciale presso il quale possono essere utilizzati i cofanetti regalo, ossia buoni-regalo che danno, ai loro possessori, il diritto di usufruire di una molteplicità di servizi presso le strutture convenzionate . La ditta, al momento dell'utilizzo del buono, non aveva emesso alcuna fattura , con conseguente ripresa a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni. In seguito al ricorso del contribuente, i giudici hanno confermato che nel momento in cui l'utente finale usufruisce del servizio, la ditta “erogante la prestazione” è tenuta all'emissione della fattura, con relativa corresponsione IVA. La circolazione dei buoni-regalo non genera operazioni rilevanti ai fini IVA non costituendo cessione di servizio turistico ma semplice circolazione di un titolo di credito , ed eventuali fatture emesse saranno non assoggettate a imposta. (Fonte: mementopiu.it )
CTR Piemonte 4 novembre 2021 n. 874