La responsabilità ex d. lgs. numero 231/01 della società unipersonale deve essere accertata sulla base di una verifica in concreto, legata a «criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo ‘governa’, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente – di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio». Tale verifica «si snoda attraverso l’accertamento della organizzazione della società, dell’attività in concreto posta in essere, della dimensione della impresa, dei rapporti tra socio unico e società, della esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento».
Il caso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara proponeva ricorso per Cassazione avverso un'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale, con la quale veniva disposto l'annullamento dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva disposto, nei confronti di alcune società unipersonali indiziate exd.lgs. numero 231/2001 in relazione al reato presupposto di corruzione di un assessore comunale, la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. In particolare, il Tribunale riteneva che, in primo luogo, si dovesse distinguere tra società unipersonali dotate di una struttura tale da farle ritenere un soggetto autonomo e società unipersonali che si identifichino con la persona fisica ritenendo di versare nella seconda di tali ipotesi, si affermava che le società indiziate fossero sostanzialmente imprese individuali e come tali non soggette alla disciplina del d.lgs. numero 231/2001. Il Tribunale, inoltre, evidenziava come – in ogni caso – non fossero sussistenti le esigenze cautelari, poiché il pericolo di recidiva dovrebbe essere accertato sulla base del concreto pericolo che persone fisiche in posizione apicale possano commettere, nell'interesse o vantaggio dell'ente, ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede nel caso di specie, la sostituzione dei soggetti in posizione apicale avrebbe neutralizzato il pericolo di recidiva, attesa l'assenza di rapporti tra il vecchio ed il nuovo amministratore e tra quest'ultimo e gli amministratori comunali. Il Procuratore della Repubblica lamentava, in primo luogo, violazione di legge poiché nel caso di specie troverebbero applicazione le disposizioni del d. lgs. numero 231/2001 ed in secondo luogo violazione di legge per motivazione apparente poiché vi erano in atti elementi che avrebbero consentito di individuare l'esistenza di rapporti tra il precedente ed il nuovo amministratore. Il contesto normativo. La Suprema Corte richiamava anzitutto alcune sentenze di Legittimità nelle quali si affermava come il d. lgs. numero 231/2001 trovasse applicazione nei confronti di tutti i soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica, indipendentemente dal conseguimento della personalità giuridica e dallo scopo – lucrativo o meno – perseguito dall'ente. Venivano inoltre citati alcuni precedenti sia delle Sezioni Unite, sia della Corte Costituzionale, nei quali si ricordava come l'accertamento del reato presupposto fosse solo uno degli elementi necessari all'affermazione di responsabilità dell'ente, dovendosi altresì considerare la qualifica soggettiva dell'autore del reato e la sussistenza dell'interesse o vantaggio derivato all'ente. Si evidenziava, dunque, che nel caso dell'impresa individuale la responsabilità amministrativa dell'ente non può sussistere non solo per l'assenza di una distinzione soggettiva tra autore del reato presupposto ed autore dell'illecito dell'ente, ma anche per l'insussistenza del soggetto metaindividuale. La Cassazione passava dunque ad esaminare la questione dell'applicabilità del d.lgs. numero 231/2001 alle società unipersonali, valutando se esistesse un potere di accertamento del Giudice che consentisse di qualificare una società unipersonale, in presenza di criteri sostanziali, come un'impresa individuale, come tale non assoggettata alla disciplina del predetto decreto. A tal fine si ricordava, anzitutto, come le società unipersonali, a differenza delle imprese individuali, fossero soggetti giuridici autonomi e distinti dalla persona fisica dell'unico socio, a cui la legge riconosce una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Proprio tale differenza consente di applicare il d.lgs. numero 231/2001 alle società unipersonali, ma non alle imprese individuali. Si evidenziava, tuttavia, come nel caso delle società unipersonali, si dovessero contemperare le due opposte esigenze di prevenire violazioni del principio di bis in idem sostanziale e di evitare che la persona fisica si sottragga sia alla responsabilità patrimoniale illimitata, sia all'applicazione del d.lgs. numero 231/2001. Pertanto, la Suprema Corte riteneva che fosse necessario effettuare un accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità dell'ente, che dovrebbe essere effettuato accertando la distinguibilità tra l'interesse dell'ente e quello della persona fisica del rappresentante, indagando l'organizzazione della società, l'attività svolta in concreto, la dimensione dell'impresa, i rapporti tra socio e società, nonché l'esistenza e l'effettivo perseguimento di un interesse sociale. La soluzione offerta dalla Corte. La Suprema Corte evidenziava come nel caso di specie non fossero stati correttamente applicati i principi appena ricordati, sottolineando come il Tribunale si fosse limitato ad affermare che le società incolpate non costituissero un autonomo centro di interessi, distinto dalla persona fisica, e pertanto non fossero soggette alla disciplina del d.lgs. numero 231/2001 in quanto imprese sostanzialmente individuali. In particolare, il Tribunale non aveva fornito alcuna indicazione né aveva effettuato alcun approfondimento al fine di accertare se esistesse un interesse della società distinto rispetto a quello del socio unico. L'ordinanza impugnata veniva pertanto annullata e la Corte di Cassazione disponeva il rinvio al Tribunale di Pescara affinché – ferma restando l'applicabilità del d.lgs. numero 231/2001 nel caso di specie – fosse verificato in quali termini il reato commesso dal socio unico fosse imputabile agli enti secondo i criteri previsti dal predetto decreto legislativo. All'esito di tale accertamento, veniva altresì demandato al Tribunale un nuovo accertamento sulla sussistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce degli elementi fattuali indicati dal Procuratore della Repubblica nei propri motivi di ricorso, valutando dunque l'effettiva sussistenza o meno di rapporti tra il precedente e il nuovo amministratore.
Presidente Fidelbo – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pescara ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione nei confronti delle società N.E. s.r.l., B.E. s.r.l. ed E.L. s.r.l Le persone giuridiche in questione erano state ritenute dal Giudice per le indagini preliminari gravemente indiziate dell'illecito previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, numero 231, articolo 21-25 in relazione al reato presupposto di corruzione propria attribuita a C.A., soggetto che avrebbe rivestito posizione apicale degli enti e che avrebbe corrotto Cu.Gi., assessore del comune di Pescara. Il Tribunale ha evidenziato come le società in questione avrebbero carattere unipersonale, cioè sarebbero composte e gestite dall'unico socio incolpato del reato presupposto, e sarebbero prive di consiglio di amministrazione e di soggetti titolari di specifiche funzioni aziendali. Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto di essere in presenza di imprese individuali e, dunque, non soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. numero 231 del 2001 si è ritenuto che, rispetto alle società unipersonali, sarebbe necessario distinguere i casi in cui l'ente abbia una propria struttura che consenta di ritenerla un soggetto autonomo e un centro di imputazione giuridico distinto dalla persona fisica, da quelli in cui la società si identifichi con la persona fisica e, sostanzialmente, costituisca un'impresa individuale, non assoggettabile alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. numero 231 del 2001, articolo 1. Ha aggiunto il Tribunale che, pur volendo ritenere applicabile nel caso di specie il D.Lgs. numero 231 del 2001, nondimeno non sarebbero sussistenti le esigenze cautelari di cui all'articolo 45 del D.Lgs. in questione. Il pericolo di recidiva richiesto dalla norma consisterebbe nel pericolo concreto che persone fisiche in posizione apicale possano commettere nell'interesse o vantaggio dell'ente, ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede e detto pericolo dovrebbe essere desunto da elementi fondati e specifici. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione delle persone fisiche in posizione qualificata nell'ente avrebbero neutralizzato il pericolo di recidiva, atteso che non vi sarebbero elementi concreti per ritenere esistenti rapporti e relazioni tra il nuovo amministratore ed il precedente ovvero tra il primo e gli amministratori comunali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge la tesi, avallata da un precedente giurisprudenziale di legittimità, è che le disposizioni del D.Lgs. numero 231 del 2001 troverebbero applicazione nel caso di specie, a nulla rilevando che la persona giuridica sia una società unipersonale. 2.2. Con il secondo si deduce violazione di legge per motivazione apparente il Tribunale, quanto alle esigenze cautelari, non avrebbe considerato la informativa della Guardia di Finanza con cui si segnalava come la nuova amministratrice, già all'epoca dei fatti, da una parte, fosse legata alla società con le mansioni di responsabile della Direzione organizzativa ed amministrativa, e, dall'altra, fosse amica di famiglia del precedente amministratore e della di lui moglie. In tal senso si valorizza un messaggio sulla pagina facebook del nuovo amministratore, postato subito dopo l'arresto del precedente, con cui si invitava la nuova amministratrice a portare avanti la baracca, ora tocca a te, tieni duro . Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. 2. Si è già detto di come, secondo il Tribunale, le società unipersonali in questione, in ragione del carattere unipersonale, composte e gestite dall'unico socio incolpato del reato presupposto, non sarebbero soggette alle disposizioni previste dal D.Lgs. numero 231 del 2011 perché non potrebbero considerarsi soggetti autonomi e dunque non potrebbero costituire un cento di imputazione giuridico distinto rispetto alla persona fisica. Il D.Lgs. numero 231 del 2001, articolo 1 sancisce l'ambito soggettivo di applicazione del sistema normativo delineato stabilendo il presente D.Lgs. disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica . La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in maniera del tutto condivisibile che il D.Lgs. numero 231 del 2001 evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica Sez. 6, numero 30085 del 16/05/2012, Vinci, 252995 Sez. 6, numero 18941 del 03/03/2004, Soc. Ribera, Rv. 228833 , indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguito. E' significativo al riguardo che nella delega conferita dalla L. 29 settembre 2000, numero 300, articolo 11, commi 1-2, e nelle convenzioni internazionali che tale legge ha ratificato, la responsabilità è riferita all'ente, cioè ad un soggetto diverso dalla persona fisica autrice del reato presupposto, e ciò perché l'ente risponde di un proprio illecito che non coincide con il reato presupposto commesso dalla persona fisica. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 218 del 2014, pur non pronunciandosi sulla natura giuridica della responsabilità da reato degli enti, ha chiarito come nel sistema delineato dal D.Lgs. numero 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica, in quanto questo costituisce solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa così testualmente la Corte , unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio di questo. Secondo la Corte costituzionale, se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del D.Lgs. numero 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati cosi la sentenza . Si tratta di affermazioni che, da una parte, sembrano rivedere in senso critico l'impostazione secondo cui l'ente e la persona fisica autore del reato presupposto concorrerebbero, secondo lo schema della compartecipazione criminosa, in un unico illecito penale e, dall'altra, sembrano collocarsi nel solco di quanto la stessa Corte di cassazione aveva, anche a Sezioni unite, in più occasioni in passato affermato. La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito, quanto ai rapporti strutturali tra illecito ascritto alla persona giuridica e il reato-presupposto compiuto dalla persona fisica, che all'accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell'interesse ovvero del vantaggio derivato all'ente solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, solo, cioè, in presenza di criteri di collegamento teleologico dell'azione del primo all'interesse o al vantaggio dell'altro, che risponde autonomamente dell'illecito amministrativo . Secondo la Corte di cassazione l'illecito dell'ente non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende così, Sez. 6, numero 2251 del 05/10/2010, Fenu, Rv. 248791, espressamente richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale, di cui si è detto . L'ente, soggetto diverso dalla persona, è quindi responsabile di un fatto illecito proprio, costruito nella forma di fattispecie complessa, della quale il reato è un presupposto, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio. Tale ricostruzione è stata sostanzialmente recepita da altra sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, al di là della questione relativa alla natura della responsabilità dell'ente, hanno espressamente affermato che la società non è mai autore del reato e concorrente nello stesso-. Sez. U, numero 10561 del 30/01/2014, Gubert, in motivazione nel senso della natura amministrativa della responsabilità, seppur con sfumature diverse, Sez. U, numero 34476 del 23/01/2011, Deloitte & Touche, Rv. 250347. Nello stesso senso Sez. 6, numero 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255369 Sez. 4, numero 42503 del 25/06/2013, Ciacci, Rv. 257126 . Non pare divergere da tali impostazioni nemmeno Sez. U, numero 38343 del 24/04/2014, Espenhanh. Nell'occasione, le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come il complesso normativo delineato dal D.Lgs. numero 231 del 2001 sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo ed abbia evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento . Partendo da tali premesse, si è aggiunto che il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come proprio anche della persona giuridica tuttavia, secondo la Corte, la responsabilità della persona fisica si estende per rimbalzo dall'individuo all'ente collettivo solo a condizione che siano individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente . Una responsabilità autonoma, attribuita ad un soggetto metaindividuale distinto dalla persona fisica autrice del reato presupposto dunque, il D.Lgs. numero 231 del 2001 non trova applicazione nei riguardi dell'imprenditore individuale perché in questo caso non solo non esiste una dualità soggettiva tra autore del reato presupposto e autore dell'illecito dell'ente, ma non esiste neppure il soggetto metaindividuale. 3. Sulla base di tali presupposti si pone la questione dell'applicabilità del D.Lgs. numero 231 alle società unipersonali. Il tema attiene innanzitutto al D.Lgs. numero 231 del 2001, articolo 1 che definisce i soggetti a cui si applicano le norme del decreto stesso ciò che è necessario chiarire e sé il riferimento ai soggetti contenuti nella previsione normativa sia formale, nel senso che il microsistema delineato si applica sempre e solo ai soggetti che formalmente sono catalogati dalla norma, ovvero se vi possa essere uno scarto, una frattura rispetto al dato testuale per ritenere che un dato soggetto giuridico, pur formalmente riconducibile alla norma es. società a responsabilità limitata, ancorché unipersonale possa ciò nonostante, attraverso un accertamento fattuale, non essere considerato come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto alla persona fisica autore del reato presupposto e dunque essere sottratto alla disciplina della responsabilità da reato degli enti. Il tema attiene cioè alla esistenza di un potere di accertamento da parte del giudice, che, di fatto, conduca ad un superamento dell'articolo 1, D.Lgs. sulla base di criteri sostanziali e dunque porti a ritenere, come ha fatto il Tribunale, che una società a responsabilità limitata unipersonale, pur essendo formalmente un soggetto meta-individuale, possa in realtà essere solo un'impresa individuale, con conseguente esclusione dell'applicabilità delle norme del D.Lgs. numero 231 del 2001. Si tratta di un ragionamento che deve essere esplicitato sulla base della distinzione tra soggettività dell'ente e responsabilità dello stesso, tra il profilo relativo all'assoggettamento della società unipersonale al sistema del D.Lgs. numero 231 del 2001 e quello riguardante l'accertamento della responsabilità dell'ente sulla base delle norme previste dal D.Lgs. numero 231 del 2001. 4. Quanto al primo profilo, la società unipersonale è un soggetto giuridico a cui si applicano, ai sensi del D.Lgs. numero 231 del 2001, articolo 1 le norma previste dal D.Lgs. in questione. Il problema dell'inclusione della società unipersonale nel raggio d'azione della disciplina della responsabilità da reato dell'ente è ben distinto, anche nella considerazione del legislatore, da quello dell'applicazione del D.Lgs. numero 231 del 2001 all'impresa individuale. Naturalmente, si è consapevoli che la estrema semplificazione della struttura, l'origine e la consistenza patrimoniale dell'ente, la gestione della società unipersonale inducono a ritenere, sul piano percettivo, inesistenti le differenze con l'impresa individuale ed a considerare di fatto coincidenti i due soggetti. E tuttavia i due istituti restano profondamente diversi. La società unipersonale è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Si tratta cioè di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che la legge fa discendere automaticamente in presenza di determinati presupposti. La società con un unico socio, si fa notare in dottrina, che pure sottende un interesse patrimoniale prettamente individuale, è giuridicamente un ente autonomo da quest'ultimo, all'interno del quale viene formata la volontà negoziale secondo precise regole organizzative, che acquista diritti e assume obblighi secondo regole di imputazione proprie e che espone alla responsabilità per l'adempimento di questi il patrimonio di cui viene dotata, al pari di ogni società pluripersonale ciò si traduce nel riconoscimento agli organismi in questione della personalità giuridica . Le imprese individuali, di converso, possono anche avere un'organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti e dunque per ciò solo sono escluse dall'ambito di applicazione della responsabilità degli enti. 5. Si è già detto di come il tema della interferenza tra società unipersonali a responsabilità limitata e socio unico attenga alla distinzione tra soggettività giuridica autonoma e presupposti per la responsabilità dell'ente. Sotto il primo profilo, la società a responsabilità limitata unipersonale è un soggetto giuridico a cui il D.Lgs. si applica. Quanto al secondo profilo, il tema attiene alla verifica dei limiti e delle condizioni in presenza delle quali la società unipersonale possa rispondere ai sensi del D.Lgs. numero 231 del 2001. La questione non si pone nei casi di società unipersonale partecipata da una società di capitali o di società unipersonali che evidenzino una complessità e una patrimonializzazione tali da rendere percettibile, palpabile, l'esistenza di un centro di imputazione di interessi giuridici autonomo ed indipendente rispetto a quello facente capo al singolo socio. E tuttavia, anche nel caso di società unipersonali di piccole dimensioni, in cui la particolare struttura dell'ente rende labile e difficilmente percettibile la dualità soggettiva tra società ed ente, tra l'imputazione dei rapporti alla persona fisica ed imputazione alla persona giuridica, il tema attiene solo al se sia configurabile una responsabilità dell'ente sulla base del sistema normativo previsto dal D.Lgs. numero 231 del 2001. In tal senso deve essere conciliata l'esigenza di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, quella, cioè, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l'applicazione del D.Lgs. numero 231 del 2001, sostenendo di essere una impresa individuale. Il fenomeno è quello della creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni allo scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e normativi . Esiste allora un'esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente un accertamento che non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell'ente da quello della persona fisica che lo governa , e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell'ente - di fatto inesigibile - disgiunta da quella dell'unico socio. Un accertamento secondo i criteri dettati dal D.Lgs. numero 231 del 2001 di imputazione oggettiva e soggettiva del fatto della persona fisica all'ente, in cui la dimensione sostanziale interferisce con quella probatoria, in cui assume rilievo la distinzione e la distinguibilità fra l'interesse della società e quello della persona fisica del rappresentante. Una verifica complessa che si snoda attraverso l'accertamento della organizzazione della società, dell'attività in concreto posta in essere, della dimensione della impresa, dei rapporti tra socio unico e società, della esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento. In tal senso, proprio allo scopo di prevenire comportamenti abusivi, il codice civile ricollega all'unipersonalità nella s.p.a. talune previsioni che finiscono per gravare la posizione del socio e degli amministratori di specifici oneri sia in tema di conferimenti sia in ambito pubblicitario a titolo esemplificativo, articolo 2478-2497 c.c. al rispetto di tali adempimenti e', tra l'altro, condizionata l'applicazione del regime di responsabilità esclusiva della società col proprio patrimonio sociale per le obbligazioni insorgenti dalla propria attività . L'imputazione dell'illecito all'ente richiede un nesso funzionale tra persona fisica ed ente ciò che conta, si legge nella relazione al D.Lgs. numero 231 del 2001, è che l'ente risulti impegnato dal compimento . di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica . In tal senso si spiega la previsione contenuta nel D.Lgs. numero 231 del 2001, articolo 5, comma 2 che mutua dalla lett. e della legge delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche siano esse apici o sottoposti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di rottura dello schema di immedesimazione organica si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo e, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona giuridica, il giudice non dovrà neanche verificare se essa abbia per caso tratto un vantaggio Così la Relazione ministeriale al D.Lgs. in tal senso, Sez. 6, numero 15543 del 19/01/2021, 2Ecologia Servizi srl, Rv. 281052 . 6. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitato ad affermare che le società ricorrenti non costituirebbero un autonomo centro di interessi distinti dalla persona fisica - unico socio ed autore del reato presupposto - e dunque non sarebbero di fatto assoggettate al D.Lgs. numero 231 del 2001, trattandosi di imprese sostanzialmente individuali. Un ragionamento viziato, in cui nessuna indicazione è stata fornita su come nel tempo dette società abbiano operato, sulle dimensioni delle imprese, sulla loro struttura organizzativa, su quali siano stati i rapporti tra esse e l'unico socio, quale sia stata l'attività in concreto posta in essere, se sia distinguibile un interesse della società da quello del socio unico. L'ordinanza deve essere annullata il Tribunale, in applicazione dei principi indicati, ferma restando l'assoggettabilità delle società in questione al D.Lgs. numero 231 del 2001, verificherà se ed in che termini il reato commesso dalla persona fisica sia imputabile agli enti secondo i criteri previsti dal D.Lgs. numero in questione. All'esito dell'accertamento, il Tribunale, procederà anche ad una nuova verifica della sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva, e dunque se davvero, anche alla luce delle considerazioni fattuali contenute nel ricorso, i nuovi amministratori siano slegati dai precedenti ed effettivamente autonomi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pescara.