Il vizio di “travisamento” di cui all’articolo 606, comma 1, lett. e c.p.p. deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi dal suo “significante” e che sia idonea a rendere oggettivamente illogico il ragionamento posto alla base della decisione.
Il caso. L'imputato, con doppia conforme, veniva condannato per il delitto di rapina aggravata. Il difensore, nell'ambito del proprio atto di gravame, lamentava travisamento della prova perché il giudice di merito avrebbe rilevato l'autore della rapina nell'odierno imputato sulla scorta di elementi giudicati idonei, ma che, in realtà, erano contrastanti con il dato probatorio il riconoscimento tramite il maglione o le risultanze dei tabulati telefonici e della geolocalizzazione che lo volevano, lontano dal luogo dei fatti . In secondo luogo, riteneva la difesa che il riconoscimento fotografico operato dai testi, in fase di indagini, non fosse stato, successivamente, reiterato in dibattimento, attraverso la sottoposizione delle stesse foto e conseguente ricognizione formale. Travisamento della prova e approdo motivazionale. Nella sentenza in commento, la Corte ben evidenzia il limite e la nozione di travisamento della prova, così come individuato dall'articolo 606, comma 1 lett. e c.p.p., quale vizio della sentenza di appello. In particolare, nella pronuncia si afferma come il travisamento della prova non deve essere confuso con la “contestazione dell'approdo» cui sono giunti i giudici nella loro decisione, sulla scorta dell'apprezzamento del dato probatorio. Il vizio suddetto, infatti, è ravvisabile laddove si utilizzi una prova processualmente inesistente a causa di un'errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio, ovvero in caso di omessa valutazione di una prova decisiva. È palese che, affinché possa ritenersi viziata la motivazione per travisamento, debba esservi un'indiscutibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione o, comunque, dell'elemento di prova, ed il significato estrapolato dal giudice, con la conseguenza che la motivazione a causa di ciò sia manifestamente illogica. Resta comunque il fatto che, per giurisprudenza oramai consolidata, la valutazione della sussistenza del vizio di travisamento può essere devoluta al giudice di legittimità soltanto quando la prova omessa o travisata sia “decisiva”. Errore “revocatorio”. Può essere sottoposto a tale controllo della Corte di Cassazione, pertanto, solo l'errore “revocatorio” che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, presuppone “il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti” Cass. penumero , sez. unite, numero 4413 del 2016 . In altre parole, al giudice di legittimità non può essere sottoposto alcun giudizio confutativo sul significato dato in sentenza alla prova. Pertanto, tutti gli aspetti di giudizio legati alla valutazione o all'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, attenendo al merito, non rilevano nel giudizio di legittimità. D'altra parte, come precisa ulteriormente la Corte, non sono deducibili, in tale sede, censure riguardanti la motivazione che siano diverse da quelle relative alla sua mancanza quando non sia in effetti idonea a rappresentare le ragioni del giudicante , manifesta illogicità quando sia caratterizzata da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica e contraddittorietà quando vi siano delle incoerenze insormontabili nell'argomentazione della stessa . Sulla individuazione di un soggetto. Con riferimento poi all'ulteriore motivo dedotto, la Corte si è espressa nel senso di ribadire il principio per cui l'individuazione personale o fotografica di un soggetto, operata in fase di indagini, rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rientra nel concetto più generale di “dichiarazione”. La forza probatoria, dunque, deriva dal valore della dichiarazione espressa e non dalle formalità con cui la stessa viene manifestata. In conclusione, dunque, il riconoscimento fotografico compiuto in fase di indagini può essere liberamente utilizzato in fase dibattimentale, ed è idoneo a fondare la responsabilità dell'imputato, anche se non seguito da formale ricognizione, e ciò quando il testimone affermi o, meglio, confermi di avere effettuato il riconoscimento in precedenza.
Presidente D'Agostini – Relatore Cianfrocca Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4.2.2014 il Tribunale di Rieti aveva riconosciuto T.M. responsabile del delitto di rapina aggravata e della contravvenzione di cui alla L. 110 del 1075, articolo 4 sicché, ritenuta la continuazione sul più grave reato di cui al capo a e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali aveva infine applicato la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale 2. la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha preso atto della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b ed ha di conseguenza rideterminato la pena inflitta al T. in anni 3 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1.200 di multa 3. ricorre per cassazione il difensore del T. lamentando 3.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione desumibile dallo stesso testo del provvedimento impugnato rileva che l'autore della rapina del omissis presso l'ufficio postale di omissis era stato identificato per l'odierno ricorrente sulla scorta di elementi che la Corte di Appello, nonostante i rilievi formulati dalla difesa, ha giudicato idonei incorrendo, tuttavia, di un oggettivo travisamento rappresentato dall'essersi il rapinatore allontanato a bordo di una vettura bianca con targa corrispondente a quella in uso al ricorrente circostanza, tuttavia, che non risultava dalle dichiarazioni della teste B. la quale si era limitata a sostenere di aver riconosciuto il maglione denunzia l'ulteriore travisamento consistente nella affermazione della presenza del rapinatore sul luogo della rapina tra le ore 11 e le ore 13 affermata in base alle risultanze dei tabulati telefonici e della localizzazione del telefono cellulare che, tuttavia, lo collocavano a distanza di 4,6 km alle ore 11.30 e di 12 km alle ore 13 mentre non era stato individuato il luogo in cui egli si trovasse al momento della rapina aggiunge che ulteriore profilo di travisamento era rappresentato dalla asserita coincidenza tra il vestiario sequestrato in casa del T. e quello indossato dal rapinatore, circostanza recisamente smentita dal contenuto della deposizione del maresciallo C. e da quella della sig.ra B. la quale solo in un secondo momento aveva parlato di scarpe bianche come bianche erano quelle, peraltro assai comuni, rinvenute presso la abitazione del T. e diverse da quelle descritte dal teste M. prima che costui le riconoscesse nelle Adidas sequestrate salvo poi, in dibattimento, tornare sulla prima versione rileva che la Corte territoriale non ha motivato sulla censura articolata con l'atto di appello in merito alla inattendibilità del M. che aveva riconosciuto le scarpe solo all'esito della visione del filmato evidenzia l'ulteriore travisamento riguardante la affermata ma inesistente discordanza tra le dichiarazioni del T. e quelle rese dai testi della difesa 3.2 inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità rileva che alla condanna del ricorrente si è pervenuti sulla scorta delle individuazioni fotografiche eseguite nel corso delle indagini preliminari ed acquisite dai giudici di merito senza che, in dibattimento, si fosse proceduto a sottoporre quelle stesse foto ai testi anche per verificare se fossero state proprio quelle ad essere state mostrate loro dagli investigatori sottolinea che il riconoscimento eseguito nel corso delle indagini deve essere confermato in dibattimento attraverso una ricognizione formale o quantomeno un atto informale senza il quale i verbali concernenti attività predibattimentali non sono utilizzabili ai fini della decisione sottolinea, per altro verso, come il riconoscimento eseguito nel corso delle indagini preliminari non fosse stato preceduto dalla descrizione del presunto rapinatore, e fosse avvenuto con la sottoposizione di un'unica foto. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.1 Il primo motivo del ricorso è articolato su censure non consentite in questa sede. Benché formulato come vizio di motivazione e fondato sulla denunzia di una serie di travisamenti della prova in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale il motivo si risolve, infatti, nella contestazione dell'approdo cui sono pervenuti i giudici di merito all'esito del conforme apprezzamento dell'esito della istruttoria dibattimentale. Vero che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e vi è quello del travisamento che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia cfr., Sez. 5, Sentenza numero 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 Sez. 2, Sentenza numero 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 Sez. 5, Sentenza numero 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406 Sez. 2, Sentenza numero 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567 . In altri termini, il vizio di travisamento deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi non già dal suo significato ma dal suo significante e che venga individuata specificamente e puntualmente oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione o di altro elemento di prova e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima cfr., Cass. Penumero , 5, 4.12.2017 numero 8.188, Grancini cfr., Cass. Penumero , 2, 12.6.2019 numero 27 .929, PG in proc. Borriello cfr., anche, Sez. 5, Sentenza numero 48050 del 02/07/2019, 5, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio . Sin da subito, peraltro, la giurisprudenza ha avuto cura di chiarire che in virtù della previsione di cui all' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , novellata dalla L. numero 46 del 2006, articolo 8, il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l'errore per l'appunto revocatorio , in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per brani nè fuori dal contesto in cui è inserito ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio cfr., tra le tante, Sez. 6, Sentenza numero 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252349 Sez. 5, Sentenza numero 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 in tal senso, anche Sez. 2, Sentenza numero 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716 . Fatta questa premessa, è allora agevole rendersi conto del fatto che i denunziati travisamenti si risolvono, in realtà, nella contestazione dell'esito della lettura che delle prove - indiscutibilmente valutate dal giudici di merito - sia stata operata e sia stata rappresentata nelle sentenze di primo e di secondo grado e sorretta da una motivazione che non presenta profili di criticità tali da renderla censurabile in questa sede. 1.2 Non è inutile, infatti, ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima a sia effettiva , ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata b non sia manifestamente illogica , perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica c non sia internamente contraddittoria , ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute d non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico cfr., Sez. 1, Sentenza numero 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516 Sez. 6, Sentenza numero 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708 Sez. 2, Sentenza numero 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 . Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo sono dunque inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza numero 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 Sez. 2 -, Sentenza numero 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 . Nè, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, sub specie della violazione dell' articolo 192 c.p.p. , finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , cfr., Sez. 6, Sentenza numero 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924 Sez. 6, Sentenza numero 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153 . Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione cfr., Sez. 1, Sentenza numero 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227 . 2. Alla luce di queste premesse rileva perciò il collegio che le censure articolate con il primo motivo del ricorso si collocano senz'altro al di fuori del perimetro all'interno del quale è consentito il vaglio di legittimità sulla motivazione finendo, di fatto, per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione rispetto a quella risultante dalla sentenza impugnata e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo e proprio del giudice di merito. Il Tribunale e la Corte di Appello, infatti, sono pervenuti alla affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente sulla scorta del conforme apprezzamento di una serie convergente di elementi tutti univocamente riconducibili alla persona del T. come autore della rapina commessa il giorno omissis presso l'Ufficio Postale di OMISSIS . Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di doppia conforme di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale cfr., Sez. 2 -, Sentenza numero 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 Sez. 3, Sentenza numero 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615 Sez. 3, Sentenza numero 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 . 2.1 Il Tribunale aveva in primo luogo valorizzato la deposizione della teste B. , impiegata presso l'ufficio postale ed il riconoscimento fotografico da costei eseguito e che aveva permesso di evidenziare la somiglianza del T. con il soggetto descritto dalla donna, che a costei si era presentato con il volto travisato da un passamontagna, quanto a corporatura e forme del naso la teste aveva anche indicato le scarpe del rapinatore di marca Adidas e di colore bianco con strisce laterali grigie. La B. , secondo la sentenza di primo grado, aveva riferito che, uscito il rapinatore dall'ufficio, lei si era avvicinata alla finestra che dà- sulla strada ed aveva visto l'uomo che aveva riconosciuto per il maglione indossato alla guida di una vettura di colore bianco di cui aveva annotato i primi cinque caratteri alfanumerici partendo dai quali era stato possibile individuare la vettura nella Chevrolet Spark intestata a R.F. , fratello della convivente del T. che, dal canto suo, aveva ammesso di averla quello stesso giorno personalmente utilizzata. Il primo giudice aveva fatto quindi riferimento alla deposizione del teste M. il quale, trovandosi sulla strada, aveva riferito di aver visto il rapinatore uscire dall'ufficio postale e sfilarsi il passamontagna avendolo perciò riconosciuto nelle foto mostrategli dagli operanti il teste, secondo il Tribunale, aveva parlato inizialmente di scarpe pesanti simili a quelle antinfortunistiche per poi tuttavia concludere, anche all'esito della visione del filmato, nel senso che si trattava di scarpe bianche ed i giudici di primo grado, con argomentazione del tutto lineare, avevano spiegato la iniziale incertezza facendo presente come costui avesse focalizzato la sua attenzione su particolari stonati rispetto al contesto, ovvero il maglione ed il passamontagna indossati in periodo estivo e non su altri particolari del vestiario. La sentenza di primo grado aveva dato conto dell'esito della perquisizione eseguita quello stesso giorno presso la abitazione del T. dove erano stati rinvenuti un maglione analogo a quello descritto dai testi e scarpe del tipo Adidas quali quelle indossate dal rapinatore gli accertamenti sulle celle telefoniche avevano inoltre consentito di appurare la presenza del T. in zona in ora compatibile con quella della rapina e che egli aveva giustificato sostenendo di essere stato ospite a pranzo dell'amico W.T. insieme altri ex compagni di scuola i giudici di primo grado, a tal proposito, avevano evidenziato le discrasie tra le deposizioni di costoro e quelle del T. in merito al numero delle volte in cui egli si sarebbe allontanato dalla abitazione dell'amico nel corso della mattinata non mancando, tuttavia, di ribadire la convergenza sul fatto che, effettivamente, il ricorrente non fosse rimasto per tutto il tempo a casa dell'amico. 2.2 La Corte di Appello non ha omesso di prendere posizione sulle censure articolate dalla difesa nel merito , ovvero sulla attendibilità ed affidabilità della ricostruzione quanto, in particolare, alle dichiarazioni dei testi B. e M. di cui ha richiamato le dichiarazioni ha ribadito che quest'ultimo, infatti, trovandosi all'esterno dell'ufficio postale a fumare una sigaretta, aveva riferito di aver visto un uomo introdursi nell'ufficio postale a volto scoperto ed identificato nel T. che, all'uscita, si era sfilato il passamontagna la B. aveva riferito che l'uomo, con il passamontagna da cui traspariva un naso grande con indosso un maglione a disegni verdi e con un pugnale e scarpe di diffuso uso di colore bianco. Ha spiegato che le dichiarazioni della B. e del M. erano perfettamente attendibili perché confortate dall'esito della perquisizione eseguita presso la abitazione del T. e che aveva portato al rinvenimento ed al sequestro di un maglione verde, di un paio di jeans ed un paio di scarpe da ginnastica bianche dello stesso genere di quelle descritte dai testi e come tali identificabili dalle immagini del sistema di videosorveglianza situato all'interno dell'ufficio postale. I giudici romani, condividendo anche su questo punto la motivazione del Tribunale e pur a fronte delle considerazioni difensive contenute nell'atto di appello, hanno ribadito per contro la inattendibilità dei testi addotti dalla difesa dell'imputato il quale aveva riferito di essere stato a pranzo con gli amici A.V. , Z.A. , W.T. la cui abitazione si trovava a pochi chilometri di distanza dall'ufficio postale rapinato e di essere passato nei pressi diverse volte perché doveva prendere il vino e le salcicce. La Corte, in particolare, con giudizio tipicamente di merito e che non evidenzia profili di manifesta illogicità, ha ritenuto inaffidabile il racconto dei testi della difesa perché confuso e contraddittorio. 2.3 In definitiva, perciò, la affermazione della responsabilità del T. è stata il risultato di una lettura sinergica di una molteplicità di elementi univocamente convergenti verso la identificazione dell'odierno ricorrente come l'autore della rapina in omissis laddove la difesa si era sforzata già con l'atto di appello, ed ancora con il ricorso per cassazione, di individuare talune supposte criticità nelle dichiarazioni dei testi come nei dati relativi al traffico telefonico perdendo di vista, tuttavia, il dato fondamentale su cui invece le sentenze hanno insistito, secondo cui anche questi ultimi finivano per testimoniare la presenza del T. sul posto in orario coerente con quello della rapina. 3. Nel quadro complessivo disegnato dalle due sentenze di merito, pertanto, pur avendo fornito uno spunto iniziale, non ha invece assunto un rilievo esclusivo il riconoscimento fotografico operato sia dalla B. che dal M. nel corso delle indagini preliminari e di cui la difesa, con l'atto di appello e, poi, con il ricorso, ha contestato la utilizzabilità quale fonte di prova a carico del ricorrente. Va rilevato, a tal proposito, che la risposta fornita dalla Corte territoriale necessita di qualche precisazione in diritto dovendosi in primo luogo dare atto che dall'esame del fascicolo risulta che alle udienze del 26.9.2013 e del 28.11.2013 il PM aveva prodotto una serie di documenti tra cui i verbali di individuazione fotografica e che ai testi specificamente alla B. vennero sottoposte le foto utilizzate per il riconoscimento. Tanto premesso, è in primo luogo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall' articolo 213 c.p.p. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice cfr., Sez. 5 -, Sentenza numero 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 cfr. anche, Sez. 4 -, Sentenza numero 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598, in cui la Corte ha chiarito che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza numero 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv. 263302 Sez. 1, Sentenza numero 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885 . Sulla base di questa premessa, si è quindi affermato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, aggiungendo di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale cfr., così, in particolare. Sez. 2, Sentenza numero 20489 del 07/05/2019, EI Sirri, Rv. 275585 conf., Sez. 2, Sentenza numero 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994, in cui la Corte ha sostenuto che nel caso in cui all'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, sia seguita, in sede d'incidente probatorio, una ricognizione con esito difforme, ed il giudizio venga celebrato con rito abbreviato, anche condizionato, il giudice può attribuire maggiore valenza probatoria al primo atto atipico, a condizione che indichi, con adeguata motivazione, le ragioni giustificative, non solo dell'attendibilità dell'esito dell'individuazione fotografica, ma anche dell'inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale . Nel caso in esame, entrambi i testi hanno dato atto del riconoscimento fotografico eseguito nel corso delle indagini preliminari e del suo esito sicché i giudici di merito hanno correttamente potuto valorizzare queste loro dichiarazioni come il contenuto di testimonianze ritenute complessivamente affidabili in quanto, come già detto, coerenti con gli elementi aliunde acquisiti a carico del T. ed univocamente convergenti nel condurre al risultato finale della sua identificazione come autore della rapina. 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.