Respinta la richiesta di indennizzo avanzata da una vedova. Fondamentale il passaggio del contratto secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna.
Coperti dall'assicurazione sulla vita solo gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna. Ciò significa che nessun indennizzo va riconosciuto quando la persona assicurata si è suicidata Cass. civ., sez. VI, ord., 3 dicembre 2021, numero 38218 . All'origine del contenzioso c'è l'azione legale intentata da una vedova nei confronti della compagnia assicurativa con cui il marito aveva stipulato un contratto contro il rischio di infortuni mortali, indicando proprio la moglie come unica beneficiaria . Alla morte – per suicidio – del marito , difatti, la società assicuratrice rifiuta il pagamento dell'indennizzo, spiegando che «la polizza copre solo gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna» mentre «la persona assicurata si è suicidata», e la vedova non può fare altro che rivolgersi alla giustizia per ottenere la cifra prevista nel contratto di assicurazione sulla vita del marito. Per i giudici di merito, però, la pretesa avanzata dalla donna non ha fondamento. In particolare, in Appello, viene evidenziato che l'elemento decisivo è la causa del decesso della persona assicurata ella «si procurò volontariamente le lesioni che ne provocarono la morte», sottolineano i giudici. Ciò esclude l'esistenza di «un infortunio così come descritto nelle condizioni generali del contratto di assicurazione». Sulla stessa lunghezza d'onda si muove anche la Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni mosse dalla vedova. I Giudici di terzo grado osservano che «nel contratto le parti avevano convenuto, per patto espresso, di qualificare come infortunio» indennizzabile «solo quello dovuto a causa esterna, e quindi indipendente dalla volontà» della persona assicurata. Impossibile, quindi, riconoscere alla vedova l' indennizzo previsto nel contratto di assicurazione firmato dal marito. Ciò perché «la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a causa fortuita , violenta ed esterna , costituisce quel patto espresso che esclude l'indennizzabilità dell'infortunio mortale dovuto a suicidio».
Presidente Cirillo – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2009 C.A.P. convenne dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Groupama Assicurazioni s.p.a., esponendo che - il proprio coniuge F.E. aveva stipulato con la società Groupama un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni mortali - la polizza copriva il rischio di infortuni mortali che fossero occorsi al contraente F.E. , ed annoverava quale beneficiario la di lui moglie C.A.P. - il 17 luglio 2006 F.E. venne a mancare - la società assicuratrice aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo sul presupposto che la polizza copriva solo gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna , mentre nel caso di specie F.E. si era suicidato. 2. Con sentenza 15 maggio 2014 numero 714 il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 3. Con sentenza 18 dicembre 2018 numero 3138 la Corte d'appello di Bologna rigettò il gravame. Ritenne la Corte d'appello che - il contratto escludeva l'indennizzabilità degli eventi mortali dovuti a causa fortuita, violenta esterna - non era in contestazione fra le parti che F.E. si procurò volontariamente le lesioni che ne provocarono la morte - ergo, non ricorreva nella specie una infortunio così come descritto nelle condizioni generali di contratto. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da C.A.P. , con ricorso fondato su un solo motivo. La Groupama Assicurazioni ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, la violazione degli articolo 1900, 1927 e 1932 c.c. . Nella illustrazione del motivo la ricorrente sviluppa una tesi giuridica così riassumibile - all'assicurazione contro gli infortuni mortali si devono applicare le norme dettate dal codice civile in tema di assicurazione sulla vita - tra queste norme rientra l' articolo 1927 c.c. , il quale esclude l'indennizzabilità della morte causata da suicidio nel solo caso in cui questo sia avvenuto entro il biennio dall'articolo del contratto, salvo patto contrario - nel caso di specie il contratto non derogava alla suddetta norma - pertanto, essendo decorsi più di due anni tra il momento della stipula della polizza e la morte del portatore di rischio, l'assicuratore non avrebbe potuto rifiutare il pagamento dell'indennizzo. 1.1. Il motivo è infondato. La ricorrente è nel vero quando assume che all'assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo un noto precedente delle Sezioni Unite di questa Corte, si applicano le norme dettate per l'assicurazione sulla vita, e dunque anche l' articolo 1927 c.c. , il quale fissa ope legis un c.d. termine di incontestabilità. L' articolo 1927 c.c. , tuttavia, è norma dispositiva e non cogente, e l'errore della ricorrente sta nel ritenere che, nel caso di specie, il contratto non vi avesse derogato. Nel contratto oggetto del contendere, infatti, le parti per patto espresso avevano convenuto di qualificare come infortunio solo quello dovuto a causa esterna , e quindi indipendente dalla volontà del portatore di rischio. Tale previsione, escludendo dal novero dei sinistri indennizzabili l'infortunio dovuto a causa violenta ed esterna , costituiva per l'appunto quel patto espresso che, ai sensi dell' articolo 1927 c.c. , consentiva alle parti di derogare alla regola del biennio. Legittimamente dunque la domanda di indennizzo è stata rigettata dal giudice di merito con la sua valutazione, infatti, questo non ha affatto falsamente applicato una norma di legge inapplicabile al caso di specie, ma ha semplicemente rilevato come l'indennizzabilità di quel tipo di evento fosse esclusa dai patti contrattuali. 1.2. Il ricorso deve dunque essere rigettato la luce del seguente principio di diritto la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna , costituisce quel patto espressò che, ai sensi dell' articolo 1927 c.c. , esclude l'indennizzabilità dell'infortunio mortale dovuta a suicidio . 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell' articolo 385 c.p.c. , comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna C.A.P . alla rifusione in favore di Groupama Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, numero 55, ex articolo 2 , comma 2 - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.