La lesione che derivi direttamente dalla pronuncia giurisdizionale che ha accertato una situazione giuridica soggettiva asseritamente incompatibile con quella vantata dal terzo non può essere dedotta con l’opposizione esecutiva, bensì con l’opposizione di terzo ex articolo 404, comma 1, c.p.c.
Premessa. La Corte di Cassazione con la pronuncia numero 37847, depositata in cancelleria il 1° dicembre 2021, si è pronunciata in materia di opposizione di terzo esecutiva proposta nell'ambito di una procedura di esecuzione per rilascio, giungendo ad escludere la proponibilità della relativa opposizione. Il fatto. La vicenda è particolarmente intricata in termini fattuali. Diversi soggetti, che rivendicavano titolarità dominicali su di un complesso immobiliare, proponevano opposizione all'esecuzione forzata per rilascio promossa da un assuntore fallimentare la procedura di rilascio era azionata in danno dell'acquirente degli immobili. Con specifico riferimento al citato contratto di compravendita il Tribunale ne aveva dichiarato la natura simulata sicché, in ragione del titolo esecutivo così ottenuto, l'originaria parte venditrice, ora rappresentata dall'assuntore fallimentare nelle more la venditrice era fallita domandava quindi il rilascio dei beni oggetto del contratto simulato. Gli opponenti eccepivano l'indeterminatezza del titolo esecutivo azionato, l'improcedibilità dell'esecuzione nei loro confronti, l'inopponibilità a loro della sentenza di simulazione, nonché la surrogazione nelle posizioni dell'acquirente del contratto simulato. In primo grado il Tribunale accoglieva l'opposizione dichiarando sostanzialmente la nullità della procedura di rilascio intrapresa. In grado di appello la sentenza veniva integralmente riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione di terzo proposta. La differente natura giuridica delle opposizioni di terzo ordinarie ed esecutive. La decisione era impugnata dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione dagli opponenti soccombenti, con controricorso resisteva la parte alienante dell'originario contratto simulato. Gli Ermellini non esaminavano i singoli motivi di ricorso rilevando d'ufficio l'improponibilità dell'originaria opposizione, alla cui rilevazione non si opponeva l'esistenza di un giudicato interno in ragione dell'assenza di una specifica presa di posizione sul punto. La Corte di legittimità specificava che gli opponenti avessero, a vario titolo, rivendicato l'esistenza di diritti sugli immobili oggetto del provvedimento di esecuzione. Tutti quanti, in egual modo, avevano esercitato un'azione qualificata come opposizione di terzo all'esecuzione ex articolo 619 c.p.c. I Giudici di legittimità davano atto che nell'ipotesi in cui un soggetto assuma di subire pregiudizio da una sentenza pronunciata fra terze persone, ovvero dalla sua esecuzione, l'ordinamento appronti differenti gradi di tutela. Nel caso in cui il soggetto sia titolare del medesimo diritto, già oggetto della sentenza pronunciata tra le parti e messa in esecuzione, il rimedio è quello dell'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. Nell'ipotesi in cui ad essere contestata è l'erroneità dell'esecuzione, ad esempio perché colpisce beni diversi da quelli oggetto dell'intervento, lo strumento è quello dell'opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c. Nell'ipotesi ancora in cui si contesti l'esistenza di un fatto estintivo o impeditivo della pretesa creditoria successivo alla formazione del titolo esecutivo, lo strumento è quello dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c In questa cornice giuridica l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. si qualifica, quindi, quale strumento d'impugnazione straordinario con cui l'opponente mira ad ottenere una pronuncia che renda a sé inopponibile una decisione resa tra le altre parti. Ne deriva che l'opponente non potrà utilizzare l'opposizione esecutiva per contestare il contenuto del titolo giudiziale, per una serie di ragioni. In primis l'opposizione esecutiva muterebbe la sua natura divenendo sostanzialmente un rimedio impugnatorio. In secondo luogo, si rischierebbe una illogica sovrapposizione di strumenti d'impugnazione. Pertanto, ove il soggetto terzo al giudizio originario contesti l'esistenza di una situazione giuridica soggettiva, incompatibile con quella della sentenza da mettere in esecuzione, dovrà impugnare il titolo esecutivo con l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c., comma 1. E' questa la situazione prospettatasi nel caso di specie laddove gli opponenti, adducendo l'esistenza di diritti sui beni individuati dal titolo esecutivo, incompatibili con il diritto al rilascio, avrebbero dovuto validamente intraprendere il percorso dell'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c Per queste ragioni la sentenza emessa dalla Cassazione ha dichiarato l'originaria inammissibilità dell'opposizione esecutiva senza rinvio.
Presidente De Stefano – Relatore Fanticini Fatti di causa A.P., N.M. in proprio e quale erede di S.S. , S.M.R. e S.G.M.C. nella qualità di eredi di S.S. proponevano opposizione all'esecuzione forzata per rilascio promossa da Sc.Ro. assuntore del fallimento di Sc.Anumero nei confronti di Z.S. l'acquisto immobiliare di quest'ultimo, risalente al 2/7/1982, da Sc.Anumero poi dichiarato fallito il 10/11/1983 era stato dichiarato simulato con la sentenza numero 4154/2001 del Tribunale di Catania, che, con la successiva pronuncia numero 3445/2007, azionata come titolo esecutivo, aveva ordinato il rilascio dei beni oggetto del contratto simulato. In particolare, A.P. e gli eredi di S.S. eccepivano l'indeterminatezza del titolo esecutivo azionato non autosufficiente nell'identificazione del cespite da rilasciare , l'improcedibilità dell'esecuzione forzata perché riguardante immobile sottoposto a custodia giudiziaria, l'inopponibilità della pronuncia di simulazione agli opponenti, in quanto acquirenti dei beni in virtù di sentenze ex articolo 2932 c.c. in data anteriore alla trascrizione della sentenza di simulazione affermavano altresì di essere creditori di Z. per essersi surrogati ai creditori procedenti nella procedura espropriativa iniziata con sequestro conservativo dell'1/8/1985 convertito in pignoramento nel 1989. Nel giudizio intervenivano volontariamente, assumendo di essere proprietari e possessori di alcuni dei cespiti oggetto di rilascio, Na.Ma., M.F., M.M.A. e D.F.G., i quali, aderendo all'opposizione, contestavano a loro volta la legittimità della procedura intrapresa dallo Sc Il Tribunale di Catania, con la sentenza numero 1901/2015, accoglieva l'opposizione, dichiarava la nullità della procedura intrapresa e ordinava la reintegrazione di D.F.G. nel possesso di un immobile il giudice di prime cure statuiva che a i titoli di proprietà vantati dagli opponenti non potevano scalfire il diritto dello Sc., per essere stata la domanda di simulazione di quest'ultimo trascritta in data 11/6/1998 e, dunque, prima della trascrizione delle loro domande giudiziali ex articolo 2932 c.c. , b la sentenza dichiarativa della simulazione non era però opponibile ai creditori dello Z., in ragione degli effetti della trascrizione del pignoramento immobiliare, c il D.F. era custode giudiziario dell'immobile a lui promesso in vendita, sicché lo Sc. non era legittimato ad agire per il rilascio del bene custodito. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza numero 2426 del 17/11/2018, accoglieva l'appello di Sc.Ro. e, integralmente riformando la decisione di primo grado, rigettava l'opposizione di terzo proposta da A.P., N.M., S.M.R., S.G.M.C. e dagli intervenuti Na.Ma., M.F., M.M.A. e D.F.G. , condannandoli in solido alla rifusione delle spese di entrambi i gradi. In particolare, la Corte territoriale ha risolto il conflitto tra Sc.Ro., assuntore del fallimento e subentrato nelle situazioni attive della procedura, e gli opponenti in base al criterio ex articolo 1416 c.c. , comma 2, e, dunque, all'anteriorità dei crediti concorsuali sul patrimonio del simulato alienante Sc.Anumero rispetto a quelli vantati dagli opponenti sul patrimonio del simulato acquirente Z.S. quanto alla posizione di D.F., il giudice d'appello ha ritenuto erronea la decisione di prime cure che gli aveva attribuito, in via esclusiva, il diritto alla reintegrazione nel possesso. Avverso tale decisione A.P., N.M., S.M.R., S.G.M.C., Na.Ma., M.F., M.M.A. hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi ha resistito con controricorso Sc.Ca.Ma.Ca., nella qualità di amministratore di sostegno di Sc.Ro. le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Dagli atti non risulta che al giudizio sia stato chiamato a partecipare l'esecutato Z.S., cioè il soggetto passivo del titolo esecutivo nei cui confronti era stata promossa da Sc.Ro. l'esecuzione per rilascio. E' consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui l'esecutato è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 13533 del 18/5/2021 , Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 12685 del 12/5/2021 , in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 2333 del 31/1/2017 , Rv. 642714-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza numero 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. L, Sentenza numero 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 7213 del 3/8/1994 , Rv. 487637-01, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 3170 del 1/4/1994 , Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01 . La non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione dell'esecutato nell'opposizione esecutiva - specificamente, nel caso de quo, ex articolo 619 c.p.c. - determina un vizio rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e comporta, di regola, la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado così già Cass., Sez. 3, Sentenza numero 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01 in seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 1004 del 12/5/1967, Rv. 327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 1505 del 22/5/1973, Rv. 364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 6333 del 22/6/1999 , Rv. 527811-01, Cass., Sez. L, Sentenza numero 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 9452 del 28/4/2011 , Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza numero 4763 del 19/2/2019, Rv. 653012-01 . Tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo articolo 111 Cost. impone al giudice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra le quali si deve includere anche una pronuncia di rimessione in primo grado per la trattazione e decisione di un'azione improponibile come quella svolta dagli odierni ricorrenti , posto che tale statuizione si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giustificate dall'esigenza di garantire, nel rispetto del contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica. Ne consegue che, in caso di pronuncia di cassazione senza rinvio per la ragione che l'azione non poteva ab origine essere proposta, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, provvedere ai sensi dell' articolo 383 c.p.c. , comma 3 e articolo 354 c.p.c. , trattandosi di attività determinante un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio e, nel contempo, priva di alcun vantaggio per garantire l'effettività dei diritti processuali della parte pretermessa. 2. Non occorre esaminare i singoli motivi del ricorso, perché si deve rilevare d'ufficio, con effetti complessivamente assorbenti, l'improponibilità dell'originaria opposizione, non ostandovi un giudicato interno per l'assenza di una specifica statuizione sul punto da parte dei giudici di merito era infatti ab initio improponibile l'opposizione di terzo - avanzata da A.P., N.M., S.M.R. e S.G.M.C., con l'adesione di Na.Ma., M.F., M.M.A. - avverso l'esecuzione forzata per rilascio intrapresa nei confronti di Z.S. da Sc.Ro. sulla scorta della sentenza numero 3445/2007 del Tribunale di Catania. Gli odierni ricorrenti hanno contestato il diritto di procedere all'esecuzione per rilascio deducendo l'esistenza di propri diritti sugli immobili oggetto del titolo esecutivo - o proclamandosi proprietari dei medesimi in virtù di pronunce di trasferimento ex articolo 2932 c.c. , o affermandosi creditori di Z. simulato acquirente dei cespiti per essersi surrogati ai creditori procedenti dell'espropriazione individuale intrapresa contro di lui nel 1985 - e hanno fatto valere le predette situazioni giuridiche soggettive, asseritamente incompatibili col diritto al rilascio riconosciuto a Sc. dalla sentenza numero 3445/2007, esercitando un'azione che è stata inequivocabilmente qualificata dal giudice d'appello anche nel dispositivo della decisione come opposizione di terzo all'esecuzione ex articolo 619 c.p.c. . A colui che assuma di essere stato pregiudicato da una sentenza pronunciata fra terze persone, oppure dall'esecuzione di essa, l'ordinamento accorda tutele diversificate - tra loro alternative e non cumulative - a seconda del tipo di nocumento che si assuma di avere ricevuto. Conformemente all'analisi svolta da Cass., Sez. U., Sentenza numero 1238 del 23/1/2015 ripresa, peraltro, da Cass., Sez. 3, Sentenza numero 7041 del 20/03/2017 , Cass. Sez. 3, Sentenza numero 29850 del 20/11/2018 e da Cass., Sez. 3, Sentenza numero 9720 del 26/5/2020 , si osserva che colui il quale si reputi leso dalla pronuncia o dall'esecuzione di un titolo esecutivo formatosi fra altre persone a deve proporre l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. , se assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione difatti, è precipuo scopo dell'esecuzione in forma specifica l'adeguamento della situazione di fatto a quella giuridica, consacrata nel titolo, mediante l'immissione dell'avente diritto nel possesso del bene, sicché, per un verso, l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita e non solo del destinatario della relativa statuizione e, per altro verso, la statuizione contenuta nel titolo esecutivo non può essere validamente contrastata opponendo al procedente, col mezzo ex articolo 619 c.p.c. , la titolarità d'un diritto incompatibile con quello attribuito o riconosciuto dalla sentenza impugnata b deve proporre l'opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c. , se non contesta la legittimità del titolo, ma sostiene, quale terzo, che esso sia stato erroneamente attuato e, cioè, che l'esecuzione sia esorbitante rispetto al contenuto dello stesso, finendo così con l'investire un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto e con l'incidere la posizione di un soggetto formalmente terzo c deve proporre l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. , se, pur non contestando la legittimità del titolo, né l'erroneità dell'esecuzione, deduce che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria. In altre parole, mentre l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. , è un mezzo d'impugnazione straordinario tendente a rendere inopponibile una statuizione resa tra altri e di per sé inidonea a pregiudicare il terzo stante la limitata portata del giudicato sostanziale ai sensi dell' articolo 2909 c.c. , l'opposizione all'esecuzione, diretta o di terzo, è invece un rimedio contro gli errori concernenti l'esecuzione e non già contro quelli inerenti al titolo ne consegue che l'opponente non può servirsi dell'opposizione esecutiva per contestare il contenuto del titolo giudiziale, posto che, altrimenti, essa si trasformerebbe in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la sua funzione, sia col principio generale dell'onere del gravame, secondo cui le opposizioni esecutive non possono utilizzarsi per far valere pretese criticità riferibili alla pronuncia azionata, giacché, in caso contrario, si declinerebbero come illogica sovrapposizione ai mezzi d'impugnazione. La lesione che derivi direttamente dalla pronuncia giurisdizionale che ha accertato una situazione giuridica soggettiva asseritamente incompatibile con quella vantata dal terzo non può essere dedotta con l'opposizione esecutiva, bensì mediante l'impugnazione del provvedimento con l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. , comma 1 Cass., Sez. 3, Sentenza numero 7041 del 20/03/2017 , Rv. 643414-01 . Applicando i principi suesposti alla fattispecie in esame, si osserva che gli odierni ricorrenti hanno affermato sin dal primo grado di essere titolari - o come proprietari, o come creditori pignoranti - di diritti sui medesimi beni individuati nel titolo esecutivo giudiziale azionato da Sc. e che le situazioni giuridiche vantate sono, in tesi, incompatibili col diritto al rilascio riconosciuto al controricorrente dalla sentenza numero 3445/2007 del Tribunale di Catania, vuoi perché il rilascio spetta a loro in quanto titolari dei cespiti, vuoi perché il loro antecedente diritto di credito scardina il fondamento dell'acquisto dello Sc. i ricorrenti avrebbero dovuto invocare la tutela delle loro pretese non già spiegando un'inammissibile opposizione ex articolo 619 c.p.c. , ma, piuttosto, impugnando la sentenza ora menzionata con l'opposizione ex articolo 404 c.p.c. . 3. Il riconoscimento dell'originaria inammissibilità dell'opposizione esecutiva intrapresa comporta la cassazione senza rinvio, ai sensi dell' articolo 382 c.p.c. , della decisione impugnata. Ai sensi dell' articolo 385 c.p.c. , comma 2, occorre provvedere sui costi della lite, da distrarre in favore del difensore antistatario del vittorioso Sc. come da istanza formulata col controricorso le spese dei gradi di merito sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri normativi, mentre si dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione in considerazione della peculiarità della vicenda e del fatto che l'orientamento di legittimità in cui questa decisione si inscrive si è formato successivamente alla proposizione dell'opposizione esecutiva. 4. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte pronunciando sul ricorso cassa senza rinvio la sentenza impugnata condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Alfio Gaetano Patané, le spese dei gradi di merito, che liquida in Euro 13.430,00, oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie, per il primo grado e in Euro 9.515,00 per compensi ed Euro 800,00 per esborsi, oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie, per l'appello compensa le spese del giudizio di legittimità ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, qualora dovuto.