La S.C. in tema di confisca per equivalente

«Ai fini della confisca per equivalente ai sensi dell'articolo 12-bis d.lgs. numero 74/2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente a persona indagata, imputata o condannata per reato fiscale, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultima delle somme depositate».

La Corte d'Appello disponeva la confisca per equivalente nei confronti di Tizio sul saldo attivo del rapporto bancario da lui acceso presso una filiale di Roma e intestato alla moglie Caia. Caia ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che la Corte d'Appello avesse escluso la sua legittimazione a proporre l'incidente di esecuzione, essendo solo l'intestataria formale del conto corrente, in quanto Tizio aveva la delega ad operare sul conto, e potendo solo dimostrare di avere la disponibilità effettiva, e non soltanto formale, del bene confiscato. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «ai fini della confisca per equivalente ai sensi dell'articolo 12-bis d.lgs. numero 74/2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente a persona indagata, imputata o condannata per reato fiscale, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultima delle somme depositate» Cass. penumero , numero 23046/2020 . Nel caso in esame, i Giudici osservano che la riconducibilità a Tizio delle risorse finanziarie presenti sul conto corrente intestato a Caia era stata desunta dall'utilizzo del rapporto bancario in occasione della vendita di un appartamento di proprietà di Tizio, in cui Caia era intervenuta in qualità di procuratore speciale del marito, incassando parte del prezzo complessivo, saldato dall'acquirente mediante quattro assegni circolari, con successivo versamento di uno degli assegni sul conto corrente in questione. Da ciò, il Giudice dell'esecuzione ha tratto la dimostrazione che il rapporto bancario, per quanto formalmente intestato a Caia, era sostanzialmente appartenente a Tizio, essendo state riversate in esso le disponibilità finanziarie provento della liquidazione di un bene del condannato, sul quale la donna non vantava alcuna legittima pretesa. A tal proposito, i Giudici colgono l'occasione per chiarire che l'opposizione all'esecuzione, di cui all'articolo 667, comma 4, c.p.p., configura un mezzo di impugnazione atipico attraverso il quale è sottoposta a controllo l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione provvede, nei casi previsti dalla legge, senza alcuna formalità di procedura ne consegue che, alla stessa stregua del rapporto che si instaura tra la sentenza di primo e quella di secondo grado nel caso della doppia conformità delle rispettive pronunce, «l'ordinanza emessa a seguito del giudizio di opposizione si integra con quella opposta così che le stesse costituiscono un prodotto unico al quale il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme». Per questi motivi, la confisca delle somme accreditate sul conto corrente di Tizio deve ritenersi legittima, dovendosi escludere l'appartenenza delle somme stesse a terzi, e il ricorso deve essere rigettato.

Presidente Lapalorcia – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. M.G. , terza interessata, ricorre per la cassazione dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza emessa dalla medesima Corte in data 3 settembre 2020 che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di revoca del provvedimento del Procuratore generale di Milano del 20 maggio 2020 nella parte in cui aveva disposto la confisca per equivalente nei confronti di G.T. sul saldo attivo del rapporto bancario numero 92557 acceso presso omissis Filiale di omissis e intestato alla signora M.G. . 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia il vizio di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e . Assume che la Corte d'appello ha escluso la legittimazione della ricorrente a proporre l'incidente di esecuzione, essendo costei solo l'intestataria formale del conto corrente, in quanto il condannato aveva la delega ad operare sul detto conto, il cui saldo era stato oggetto della confisca, con la conseguenza che il terzo estraneo al giudizio di cognizione non era legittimato a contestare la disposizione della confisca per equivalente sui beni dell'imputato, potendo solo dimostrare di avere la disponibilità effettiva, e non soltanto formale, del bene confiscato e tale dimostrazione non era stata data, neanche in sede di opposizione. Obietta la ricorrente che l'approdo, cui è giunto il giudice dell'esecuzione, sarebbe connotato da un travisamento probatorio di fondo, che, innestandosi su una evidente contraddittorietà, minerebbe in radice il percorso argomentativo. La ricorrente, infatti, condivide il principio secondo il quale il terzo non può contestare la confisca eseguita sui beni dell'imputato, ma osserva che la difesa del terzo interessato aveva dimostrato che, sul rapporto bancario attinto dal provvedimento ablatorio, veniva accreditato il suo stipendio. Di talché, non si poteva certo ritenere che costei fosse l'intestataria solo formale di un conto a lei sostanzialmente estraneo se il conto fosse stato nell'esclusiva disponibilità dell'imputato il sig. T. , la ricorrente non si sarebbe fatta accreditare, su quel conto corrente, il proprio stipendio. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'errata applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, articolo 12 bis, nonché illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e . Infatti, riconosciuta la legittimazione a impugnare la confisca del saldo attivo sul conto corrente acceso presso omissis , la ricorrente contesta l'omessa preventiva escussione della persona giuridica, che aveva goduto del profitto del reato, posto che il D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis, configura la confisca per equivalente come sussidiaria rispetto a quella in forma diretta. Nè potrebbero valere a contrastare l'assunto della ricorrente le illogiche argomentazioni espresse dai Giudici di merito che, nel tentativo di dimostrare l'inutilità della preventiva escussione, avevano affermato che l'incapienza poteva desumersi dalla stessa affermazione difensiva difetto dell'elemento psicologico per crisi di liquidità risalente all'epoca di consumazione del reato cosicché la società non aveva allora liquidità, nè poteva acquisirla successivamente. Non sarebbe dato comprendere - se non illogicamente - come uno stato di illiquidità sussistente nel 2012 potesse essere predicato nell'attualità, in mancanza di un accertamento in proposito circa l'eventuale incapienza, con la conseguenza che tale omesso accertamento renderebbe del tutto illegittima la confisca per equivalente. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato sul rilievo che il Giudice dell'esecuzione, pur applicando principi giurisprudenziali condivisibili, di fatto non si sarebbe confrontato con l'elemento dell'accredito dello stipendio della G. sul conto corrente sul quale era stato depositato il denaro confiscato, elemento dal quale potrebbe desumersi la non fittizietà dell'intestazione alla medesima G. di detta somma. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Procedendo all'esame congiunto dei due motivi di ricorso, in quanto tra loro strettamente connessi, osserva il Collegio che, in questa materia, vale il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della confisca per equivalente ai sensi del D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente a persona indagata, imputata o condannata per reato fiscale, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultima delle somme depositate Sez. 3, numero 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 - 01 Sez. 3, numero 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 279377 - 02 . Nel caso di specie, poi, sono stati acquisiti ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera e piena utilizzabilità delle somme da parte della persona delegata ad operare sul conto corrente e condannata per il reato fiscale , atteso che, come risulta dal testo del provvedimento opposto, la riconducibilità al condannato G.T. delle risorse finanziarie presenti sul conto omissis intestato a M.G. è stata desunta dall'utilizzo del rapporto bancario in occasione della vendita di un cespite immobiliare costituito da un appartamento sito in omissis di proprietà per la quota di 1/2 di G.T. e per la restante metà al fratello e ad entrambi pervenuto per eredità paterna . Tale bene immobile è risultato venduto con rogito notarile del omissis , nel quale la ricorrente è intervenuta quale procuratore speciale del marito G.T. , incassando parte del prezzo complessivo di Euro 390.000, saldato dall'acquirente mediante quattro assegni circolari, con successivo versamento del 16 settembre 2019, ad opera della stessa ricorrente, di uno di quegli assegni circolari, dell'importo di Euro 175.000, su conto corrente numero 92557 di omissis ove è stata appresa la somma oggetto della confisca. Da ciò, del tutto logicamente, il Giudice dell'esecuzione ha tratto la dimostrazione che il rapporto bancario, per quanto formalmente intestato alla ricorrente, era sostanzialmente appartenente a G.T. , essendo state riversate in esso le disponibilità finanziarie provento della liquidazione di un cespite ereditario del condannato, sul quale la G. non vantava alcuna legittima pretesa. È il caso di chiarire che l'opposizione all'esecuzione, di cui all'articolo 667 c.p.p., comma 4, configura un mezzo di impugnazione atipico attraverso il quale è sottoposta a controllo l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione provvede, nei casi previsti dalla legge, senza alcuna formalità di procedura. Ne consegue che, alla stessa stregua del rapporto che si instaura tra la sentenza di primo e quella di secondo grado nel caso della doppia conformità delle rispettive pronunce, l'ordinanza emessa a seguito del giudizio di opposizione si integra con quella opposta così che le stesse costituiscono un prodotto unico al quale il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che, come nella specie, le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme. Stabilito, dunque, che il conto corrente de qua era nella piena disponibilità del condannato, essendo peraltro confluite in esso esclusivamente le competenze stipendiali erogate in favore della G. per il mese di maggio 2020 e alla stessa restituite, la confisca delle somme ivi accreditate deve ritenersi del tutto legittima, dovendosi escludere l'appartenenza delle somme stesse a terzi. Tantomeno, fondata è l'eccezione in forza della quale, essendo state dette somme confiscate per equivalente, si sarebbe dovuto eseguire dapprima la confisca in via diretta nei confronti della società, che aveva beneficiato del profitto del reato fiscale sotto forma di risparmio d'imposta, perché, in disparte la questione della perdurante mancanza di legittimazione da parte della ricorrente ad eccepire tale aspetto, la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato era stata ordinata con la sentenza di primo grado e la relativa statuizione non era stata impugnata, cosicché le questioni relative ad essa, riproposte in sede di incidente esecuzione, devono ritenersi precluse, in quanto coperte dal giudicato. Peraltro, il giudice dell'esecuzione, sulla prospettata necessità di escutere preliminarmente i beni della società, ha osservato - con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di essere sindacata in sede di controllo di legittimità - che, nel giudizio di appello, la difesa aveva sostenuto il difetto dell'elemento psicologico del reato proprio sulla base della crisi di liquidità che aveva travolto l'impresa, cosicché era dalla stessa affermazione difensiva che si desumeva l'illiquidità della società da ritenersi perdurante, posto che, nel procedimento di esecuzione, non era stato fatto cenno alla eventuale capienza della persona giuridica per contrastare la disposta confisca sul patrimonio del condannato. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.