Confermato il divieto di avvicinamento per una coppia di anziani che hanno preso di mira l’ex moglie del figlio e che ora sono indagati per stalking. Acclarati i comportamenti da loro messi in atto e che hanno arrecato danno anche alle nipotine.
Obbligati a stare lontani dalle nipotine i nonni mostratisi sempre più aggressivi nei confronti dell’ex moglie del figlio. A loro carico regge l’accusa di condotte persecutorie nei confronti dell’ex nuora. Legittimo, quindi, il divieto di avvicinamento alla donna – e, di conseguenza, alle sue figlie –, con l’aggiunta dell’obbligo bisettimanale di presentazione alla polizia giudiziaria. All’origine della vicenda vi sono i comportamenti tenuti da suocero e suocera nel periodo del confinamento a casa imposto a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19. A essere presa di mira è l’ex moglie del loro figlio. La donna, spaventata e preoccupata di tutelare anche le figlie, denuncia alle forze dell’ordine i genitori dell’ex marito, e riesce ad ottenere l’applicazione ai suoceri – indagati per il reato di atti persecutori – del «divieto di avvicinamento» alla sua persona e alla sua abitazione. Il provvedimento emesso dal Gip e confermato dal Tribunale del riesame ottiene il sigillo della Cassazione. In Tribunale sono stati ritenuti evidenti «i gravi indizi di colpevolezza » a carico dei suoceri della donna. Fondamentali, in questo senso, non solo le denunce da lei sporte, ma anche le dichiarazioni delle due figlie, le quali hanno raccontato «le condotte persecutorie» messe in pratica dai nonni. Per legittimare il provvedimento emesso, ossia il divieto di avvicinamento alla donna, il Tribunale del riesame ha sottolineato «le esigenze cautelari connesse al rischio di reiterazione del reato», rischio desunto «dalla molteplicità degli episodi e dal crescendo di aggressività manifestato dalle persone indagate». Non a caso, viene aggiunto, «è stato necessario un aggravamento della misura , imponendo alla coppia anche l’obbligo bisettimanale di presentazione alla polizia giudiziaria». Anche in Cassazione si fa riferimento alle dichiarazioni della figlia più grande della donna. Nello specifico, la ragazzina ha descritto «i comportamenti molesti e vessatori» compiuti dai nonni, esponendo prima «le violente aggressioni verbali perpetrate dalla nonna in danno della madre» e poi «le molestie alle quali sono state sottoposte lei e la sorellina, addirittura disturbate dagli intenzionali schiamazzi della nonna mentre erano intente a seguire le lezioni scolastiche da casa durante l’emergenza sanitaria». A inchiodare moglie e marito indagati sono anche «le conseguenze nocive» delle «reiterate condotte moleste ed ingiuriose» da loro tenute nei confronti dell’ex nuora. A questo proposito, si è appurato che l’uomo e la donna «hanno determinato un’ alterazione dell’ equilibrio psicologico delle vittime, costrette a barricarsi in casa nel timore di reazioni aggressive e minacciose e a vivere dunque in un grave stato di turbamento». Inoltre, la donna «ha dovuto cambiare abitudini di vita, in quanto la contiguità domiciliare con l’abitazione degli ex suoceri», tanto da «tenere chiuse le imposte e accendere le luci artificiali anche di giorno» e da obbligare «le figlie a non uscire più a giocare in cortile». In sostanza, la donna e le figlie sono state costrette a «vivere tappate in casa». Logico, di conseguenza, accusare egli ex suoceri di comportamenti persecutori e obbligarli a tenersi lontani dall’ex nuora e dalle nipotine.
Presidente Rocchi – Relatore Riuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell'8/2/2021, depositata l'8/3/2021, il Tribunale del riesame di Napoli - adito ai sensi dell' articolo 309 c.p.p. , e pronunciando in sede di rinvio della Cassazione - ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 22/6/2020 che aveva imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di A.P. e M.I. , indagati per il reato di atti persecutori in danno di G.D.L. , moglie separata del figlio della coppia, ed a sua volta indagato - su denuncia della D.L. - per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Il Tribunale ha confermato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza del contestato reato, illustrando gli elementi di fatto tratti dalle denunce sporte dalla D.L. in data 3/4/2020 e 30/5/2020, e gli elementi di conferma emergenti dalle dichiarazioni di M.P., figlia sedicenne della persona offesa ed a sua volta persona offesa, insieme alla sorellina A., dalle condotte persecutorie dei nonni. Sono state altresì apprezzate esigenze cautelari afferenti al rischio di reiterazione del reato, desunto dalla molteplicità degli episodi e dal crescendo di aggressività manifestato dagli indagati, tanto che era stato necessario un aggravamento della misura, imponendo alla coppia anche l'obbligo bisettimanale di presentazione alla Polizia giudiziaria. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati, avv.ti Elisabetta Carfora e Carlo De Stavola, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale del riesame prestato osservanza alla sentenza rescindente della Corte di cassazione, pronunciata dalla Sez. 5, numero 2555 del 18/12/2020. 2.1. In detta sentenza erano state enucleate carenze della precedente ordinanza sotto un triplice profilo 1 mancato approfondimento della tipicità della condotta del reato di cui all' articolo 612 bis c.p. , che richiede la reiterazione delle molestie e minacce ed una specifica definizione delle condotte 2 omessa motivazione della idoneità, astratta e concreta, delle condotte a cagionare uno degli eventi tipizzati nella disposizione incriminatrice, tenendo conto dell'età molto avanzata degli indagati e dello stato di disabilità dei medesimi 3 assenza di motivazione in ordine all'evento cagionato dalle condotte persecutorie. Denuncia il ricorso che nessuno di tali profili è stato sanato nella nuova ordinanza, che ha risposto alle censure proposte con l'istanza di riesame ancora una volta in maniera apodittica, ed ai rilievi specifici formulati nella sentenza rescindente con formule generiche ed elusive. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si sollecita un interpello di costituzionalità dell' articolo 623 c.p.p. , per contrasto con gli articolo 3 e 111 Cost. , laddove non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare il provvedimento annullato. Considerato in diritto 1. Il ricorso poggia su motivi generici e rivalutativi, nonché infondati con riferimento alla sollecitazione a sollevare la dedotta questione di costituzionalità. 1.1. La censura riguardante la tipicità della condotta del reato ex articolo 612 bis c.p. , è generica e reiterativa per non avere considerato le diffuse e specifiche argomentazioni espresse sul punto dal Tribunale del riesame, che ha ripercorso le situazioni fattuali che avevano dato origine ai dissidi familiari, ed ha descritto i comportamenti molesti e vessatori integrati dai suoceri della D.L. , in particolare dalla suocera, nonché le conseguenze di tali condotte, cioè gli eventi dannosi cagionati alla moglie separata di P.G. , nuora degli odierni indagati, ed alle figlie della donna, nipoti degli indagati. Non vi è dubbio sull'attendibilità soggettiva della denunciante, pure scrupolosamente vagliata dai giudici del riesame, e valorizzata dal conforto ricevuto dai resoconti della figlia M.P. , che ha illustrato le violente aggressioni verbali perpetrate dalla nonna in danno della madre e le molestie alle quali sono state sottoposte le stesse bambine addirittura disturbate dagli intenzionali schiamazzi della nonna, mentre erano intente a seguire le lezioni da remoto, durante la nota emergenza sanitaria . Sono state specificamente descritte anche le conseguenze nocive di tali reiterate condotte moleste ed ingiuriose, che avevano determinato un'alterazione dell'equilibrio psicologico delle vittime, costrette a barricarsi in casa nel timore di reazioni aggressive e minacciose dei ricorrenti, e dunque vivevano in un grave stato di turbamento. La famiglia ha dovuto cambiare abitudini di vita, in quanto la contiguità domiciliare con l'abitazione degli indagati costringeva a tenere chiuse le imposte e ad accendere le luci artificiali anche di giorno, le ragazzine non uscivano più a giocare in cortile, ed invero la stessa indagata M.I. ha affermato che le tre congiunte vivevano tappate in casa . 1.2. Quanto alla valorizzazione degli elementi di indagine sopravvenuti, si rileva che il giudice del rinvio partecipa della stessa cognizione del giudice che ha pronunciato il provvedimento annullato. Ciò consente, perciò, di escludere che il giudice del riesame non potesse tenere in considerazione gli elementi nelle more sopravvenuti ulteriori denunce della D.L. e dichiarazioni della figlia minore, nonché l'ordinanza di aggravamento della misura adottata dal GIP, che ha imposto agli odierni ricorrenti, in aggiunta, l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa . Tali elementi sopravvenuti hanno consentito al collegio del riesame di delineare meglio gli elementi costitutivi del reato di stalking, in termini di tipicità, della condotta e di reiterazione della medesima, nonché di apprezzare gli effetti che essa ha-prodotto sulle persone offese, consistenti nello stato di ansia e nel mutamento delle abitudini di vita da ultimo ha consentito di maggiormente individuare la condotta attribuita all'indagato P. Pertanto, si ritiene che il Tribunale del riesame si sia pienamente attenuto alle direttive della sentenza di annullamento, così fugandosi qualsiasi sospetto di violazione dell' articolo 627 c.p.p. . 2. Deve essere poi respinta, perché infondata, la censura di incostituzionalità dell' articolo 623 c.p.p. , nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che aveva emesso la prima ordinanza, poi annullata, a partecipare al giudizio di rinvio. Tale questione è stata lambita con la sentenza della Corte Costituzionale numero 183 del 2013 , riguardante il giudice dell'esecuzione che provvede sulla continuazione, laddove menziona - senza avanzare rilievi - la giurisprudenza che esclude l'incompatibilità del giudice in caso di annullamento delle ordinanze. Questa Corte di cassazione ha affrontato la questione con riferimento al caso in cui sia stata annullata con rinvio un'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame, affermando che non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l' articolo 623 c.p.p. , lett. a , non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione Sez. 4, numero 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039 Sez. 6, numero 33883 del 26/03/2014, Gabriele, Rv. 261076 Sez. 2, numero 15305 del 29/01/2013, Martena, Rv. 255783 . Va peraltro rilevato che non vi è prova che il difensore abbia ricusato il magistrato o i magistrati , come avrebbe dovuto fare qualora avesse ritenuto l'esistenza di un pregiudizio decisorio. Infatti, l'inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 34 c.p.p. , non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell' articolo 37 c.p.p. , comma 1, lett. a Sez. 1, numero 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 34 c.p.p. , proposta dall'imputato il quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione . 3. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.