I lavoratori autonomi, per beneficiare dell'esonero parziale della contribuzione a loro carico articolo 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020 , devono tra le altre condizioni essere in posseso del DURC dal 1° novembre 2021 la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti Mess. INPS 26 novembre 2021 numero 4184 .
L'INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito all'esonero parziale dei contributi previdenziali spettante ai lavoratori autonomi articolo 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020 . Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti. Pertanto, gli importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell'effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi. In caso di accoglimento dell'istanza, la contribuzione dovuta eccedente l'importo dell'esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021. In caso di comunicazione di reiezione, l'importo della contribuzione relativa all'annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesta con l'invito a regolarizzare. Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, l'INPS precisa che l'esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità. Pertanto, restano esclusi in ogni caso gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse. Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l'invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva. Esempio Titolare artigiano, iscritto alla gestione per l'intero anno 2021, con 3 rate di contribuzione fissa di competenza anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, con importo pari a € 2.877,12 € 959,04*3 , lavoratore subordinato part-time per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 Viene riconosciuto l'esonero per € 1.438,56 - ovvero l'importo complessivo dovuto a titolo di esonero pari a € 2.877,12 astrattamente spettante su base annuale, riproporzionato rispetto al numero di mesi di effettiva attività lavorativa autonoma e contemporanea assenza di status di lavoratore subordinato, cioè € 2.877,12/12 x 6. L'importo riconosciuto a titolo di esonero € 1.438,56 verrà utilizzato a copertura integrale della prima rata 2021, mentre il residuo importo di € 479,52 sarà utilizzato a copertura parziale della seconda rata 2021. Pertanto, il contribuente deve versare la differenza di € 479,52 € 959,04 - € 479,52 a saldo della seconda rata della contribuzione sul minimale di reddito, con F24 causale AF, entro il giorno 29 dicembre 2021. Fonte mementopiu.it
Mess. INPS 26 novembre 2021 numero 4184