Oggetti battuti contro il cancello blindato della cella: plausibile la sanzione disciplinare nei confronti del detenuto

Irrilevante il fatto che tale condotta vada collocata all’interno di una protesta messa in atto dalla popolazione carceraria. Ciò che rileva, invece, è l’evidente molestia arrecata alla comunità presente all’interno della struttura penitenziaria.

Plausibile la sanzione nei confronti del detenuto che ha tenuto una condotta chiaramente molesta per la microcomunità carceraria e consistita nel battere a lungo – per circa quaranta minuti –, di notte, alcuni oggetti sul cancello blindato della sua cella Cass. penumero , sez. I, 29 novembre 2021, numero 44133 . Il fatto risale al marzo del 2018, quando un detenuto si rende protagonista di un'azione di protesta consistita «nella battitura in ora notturna, per quaranta minuti, di oggetti sul cancello blindato della camera di pernottamento» e compiuta «di concerto con altri detenuti e in concomitanza con la loro identica azione». L'episodio costa al detenuto «la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dalle attività in comune». Ma la linea dura seguita dal carcere viene smentita dal magistrato di sorveglianza, prima, e dal Tribunale di sorveglianza, poi. In sostanza, la sanzione viene annullata. Ciò perché, secondo il Tribunale di sorveglianza, «era mancante il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare, giacché la battitura, inserita nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro alcune restrizioni – in seguito abolite – riguardanti l'accensione dei televisori, non era degenerata in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non aveva causato l'interruzione del servizio, o interferito gravemente su di esso, né provocato disordini o sommosse» e quindi «essa non aveva neppure prodotto danni a beni dell'amministrazione». Secondo il Tribunale di sorveglianza va anche escluso si possa catalogare la battitura come «atteggiamento o comportamento molesto nei confronti della comunità». A portare il caso in Cassazione è il Ministero della Giustizia. Nel ricorso viene sottolineato che «la battitura collettiva dei blindati non è oggetto di alcun diritto e costituisce, di per sé, comportamento molesto», e in questa ottica «le ragioni di protesta collettiva», sottostanti la condotta addebitata al detenuto, «sono irrilevanti e dovrebbero, in ogni caso, trovare spazio e tutela in altre forme ammesse dalla legge». Per il Ministero è invece evidente che «l'iniziativa assunta dal detenuto ha arrecato molestia al riposo di altri detenuti e degli abitanti le aree circostanti l'istituto». I Giudici di terzo grado sottolineano che al detenuto «è stata contestata un'infrazione» dovuta al fatto che «le protratte battiture dei blindati delle camere di pernottamento, attuate da più detenuti in sincrono tra loro, si risolvono in comportamenti integranti un illecito, in quanto idonei ad arrecare molestia alla comunità penitenziaria», e aggiungono poi che «debbono farsi rientrare nel concetto di molestia tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa» Ciò significa che «non è condivisibile l'impostazione che si ricava dalla decisione del Tribunale di sorveglianza, decisione che risolve la molestia in una causa di pregiudizio materiale, di interruzione del servizio, di sommosse o gravi disordini». I Giudici di terzo grado precisano che «le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta – attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente – appaiono manifestazioni paradigmatiche di molestia, almeno nei casi in cui superino una soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità, che si misura in relazione alla durata e alla frequenza della protesta stessa, anche in rapporto alle ragioni che possano averla determinata». A rendere ancor più censurabile la valutazione del Tribunale di sorveglianza c'è anche la mancata presa in esame di dettagli fondamentali della condotta addebitata al detenuto, ossia «orario notturno e durata». Da non dimenticare, infine, aggiungono i Giudici della Cassazione, che in questa vicenda «la protesta collettiva» dei detenuti «originava da rivendicazioni attinenti alla vita e alla realtà carcerarie, estranee alla sfera dei diritti fondamentali della persona, e agevolmente tutelabili, come poi in concreto avvenuto, tramite reclamo giurisdizionale di facile accesso». Tutte queste considerazioni ridanno vigore alla sanzione disciplinare decisa dal carcere nei confronti del detenuto, sanzione su cui però dovrà nuovamente pronunciarsi il Tribunale di sorveglianza, alla luce delle considerazioni messe nero su bianco dalla Cassazione.

Presidente Boni – Relatore Centofanti Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto V.T. e aveva per l'effetto annullato la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dalle attività in comune, inflittagli per condotta, risalente al mese di marzo 2018, consistita nella battitura, per la durata di quaranta minuti, di oggetti sul cancello blindato della camera di pernottamento, attuata in ora notturna, di concerto con altri detenuti e in concomitanza con la loro azione. Secondo il Tribunale, era mancante il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare giacché la battitura, inserita nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l'accensione dei televisori, non era degenerata in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non aveva causato l'interruzione del servizio, o interferito gravemente su di esso, nè provocato disordini o sommosse. Essa non aveva neppure prodotto danni a beni dell'Amministrazione. Andava infine escluso che la battitura in esame potesse essere qualificata come un atteggiamento o comportamento molesto nei confronti della comunità e potesse così integrare l'infrazione - specificamente contestata - di cui all'articolo 77 reg. es. Ord. penumero , comma 1, numero 4 . 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello. Stato, proponendo motivi che si riassumono ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p L'Amministrazione ricorrente reputa anzitutto che il Tribunale di sorveglianza abbia esercitato un sindacato al giudice precluso, ingerendosi nell'esercizio di potestà riservate dalla legge ad altro pubblico potere ed esorbitando dai limiti delle sue attribuzioni, nonché fraintendendo la natura e i limiti del procedimento giurisdizionale di reclamo. Quest'ultimo presuppone, infatti, la deduzione dell'inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario, con grave pregiudizio dei diritti del reclamante, che sarebbe nel caso insussistente. L'ordinanza impugnata sarebbe, altresì, viziata nella motivazione. La battitura collettiva dei blindati non formerebbe oggetto di alcun diritto e costituirebbe di per sé, ex articolo 77 reg. es. Ord. penumero , comma 1, numero 4 , comportamento molesto. Le ragioni di protesta collettiva, sottostanti la condotta, sarebbero irrilevanti e dovrebbero, in ogni caso, trovare spazio e tutela in altre forme ammesse dalla legge. Nel caso specifico, l'iniziativa assunta dal detenuto avrebbe arrecato molestia al riposo di altri detenuti e degli abitanti le aree circostanti l'istituto. Considerato in diritto 1. Il ricorso, nelle sue connesse prospettazioni, è fondato. 2. Il sistema disciplinare vigente negli istituti penitenziari è informato ai principi di tipicità, offensività e gradualità. I detenuti e gli internati non possono infatti essere disciplinarmente sanzionati se non per fatti che siano espressamente previsti come illeciti dal regolamento, come recita l'articolo 38 Ord. penumero , comma 1, e l'intero regime disciplinare è attuato, secondo il precedente articolo 36 c.p., in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del soggetto ristretto, onde sono passibili di punizione i soli comportamenti che si pongano in contraddizione con tali valori. Gli illeciti, dal regolamento delineati nel suo articolo 77 c.p., comma 1, sono quindi ordinati secondo una scala di tendenziale crescente gravità la sanzione più severa è esclusa, salvo recidivanza, per le prime otto fattispecie tipizzate . In questo contesto, il citato articolo 77 c.p., comma 1, eleva ad illecito disciplinare, al numero 4 dell'elencazione, gli atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità . La ratio della previsione d'infrazione risiede nell'esigenza di garantire, all'interno degli istituti, il rispetto delle regole e delle condizioni di civile convivenza, che rappresentano premessa indispensabile, ancorché di per sé sola non sufficiente, per l'ordinato svolgimento della vita penitenziaria e per la realizzazione degli obiettivi del relativo trattamento articolo 2 reg. es. Ord. penumero . Trattasi di esigenza avente una solida base razionale e la leva disciplinare è legittimamente impiegata, secondo criteri di adeguata proporzionalità, in vista del suo soddisfacimento. Esistono invero altre condotte trasgressive in grado di minacciare in forma più intensa l'ordine e la sicurezza degli istituti, tra cui quelle consistenti nell'intimidazione o nella sopraffazione dirette verso compagni di detenzione, nel danneggiamento di beni dell'Amministrazione, nella partecipazione a disordini o sommosse o nella loro promozione, ovvero quelle aventi in genere rilevanza penale. Esse sono considerate in fattispecie disciplinari ulteriori e più gravi cfr. articolo 77 c.p., comma 1, nnumero 11, 13, 15, 18-21 , che tuttavia non vengono in rilievo nell'economia della presente decisione. Questa Corte ha, del resto, escluso che la battitura dei blindati, ancorché attuata in forma e per scopi di protesta collettiva, sia di per sé suscettibile di ricadere nel loro ambito di applicazione da ultimo, Sez. 1, numero 5401 del 20/11/2020, dep. 2021, Biondino . 3. Al soggetto ristretto, reclamante in via disciplinare, è stata contestata, almeno in via concorrente, l'infrazione di cui al richiamato articolo 77 reg. es. Ord. penumero , comma 1, numero 4 , sul presupposto che le protratte battiture dei blindati delle camere di pernottamento, attuate da più detenuti in sincrono tra loro, si risolvessero in comportamenti integranti il tipo d'illecito, in quanto idonei ad arrecare molestia alla comunità penitenziaria. Tale presupposto è stato contraddetto dall'ordinanza impugnata, sulla base di argomentazioni che non superano tuttavia il vaglio di questa Corte. 4. È corretto affermare che, ai fini dell'infrazione in esame, debbano farsi rientrare nel concetto di molestia , evocato dalla norma disciplinare, tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa. Non è, invece condivisibile l'impostazione che si ricava dalla decisione impugnata, che risolve la molestia in una causa di pregiudizio materiale, di interruzione del servizio, di sommosse o gravi disordini. Si tratta di un'interpretazione in contrasto con la disposizione regolamentare, che è parametro legale del sistema disciplinare, in quanto le più gravi evenienze testè menzionate integrano in realtà - come già precisato - ipotesi più gravi di illecito disciplinare. Le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta - attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente - appaiono manifestazioni paradigmatiche di molestia nel senso appena specificato in tal senso, da ultimo, Sez. 7, numero 53086 del 21/06/2018, Attanasio cfr. altresì Sez. 7, numero 762 del 16/10/2019, dep. 2020, Inserra Sez. 1, numero 57891 del 12/09/2018, Attanasio Sez. 1, numero 47054 del 02/05/2018, Attanasio Sez. 7, numero 35572 del 22/03/2018, Attanasio Sez. 7, numero 55185 del 15/09/2017, Attanasio , almeno nei casi in cui superino una soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità Sez. 1, numero 37792'del 26/06/2017, Attanasio , che si misura in relazione alla durata e alla frequenza della protesta stessa, anche in rapporto Sez. 7, numero 54777 del 13/09/2018, Hamama alle ragioni che possano averla determinata. Negli esatti termini questa Corte ha già statuito in un caso perfettamente sovrapponibile a quello odierno Sez. 1, numero 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281792-02 . L'apprezzamento concreto circa l'avvenuto superamento del margine di tollerabilità è rimesso, in caso di irrogazione della sanzione disciplinare e di sua impugnativa giurisdizionale, alla prudente valutazione della magistratura di sorveglianza, che deve però inquadrarsi nella corretta cornice legale, nonché essere sorretta, come è richiesto per il complesso delle delicate attribuzioni a tale magistratura affidate Sez. 1, numero 1525 del 26/02/2021, Fatarella Sez. 1, numero 3002 del 20/12/2019, dep. 2020, Di Tommasi Sez. 1, numero 652 del 10/02/1992, CaroSo, Rv. 189375-01 , da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, coerenti con l'operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 5. Ciò posto, l'ordinanza impugnata appare viziata, perché essa - pur senza apertamente sposare l'aprioristica impostazione di incondizionata liceità, rispetto al parametro disciplinare evocato l'articolo 77 reg. es. Ord. penumero , comma 1, numero 4 , delle condotte di battitura dei blindati attuate in forma collettiva approda indirettamente al medesimo risultato, nel momento in cui essa omette di apprezzare in concreto, secondo canoni di ragionevolezza e plausibilità logica, la condotta addebitata, che, così come identificata dall'ordinanza stessa, appare caratterizzata, per l'ora notturna e per la sua durata, da indici qualificati di rilevanza. Nel caso di specie, inoltre, la protesta collettiva originava da rivendicazioni attinenti all'ordinaria vita e realtà carceraria, estranee alla sfera dei diritti fondamentali della persona, agevolmente tutelabili, come in concreto avvenuto, tramite reclamo giurisdizionale di facile accesso. Tale ulteriore circostanza dovrà formare oggetto di attenta ponderazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, in sede di rinnovata valutazione del reclamo disciplinare. 6. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila perché esso torni ad apprezzare la concreta rilevanza disciplinare della condotta addebitata, osservando i principi sopra enunciati e dando conto, con adeguata motivazione, della loro applicazione al caso in esame. Il Tribunale valuterà, se del caso, in relazione alla eventuale unicità dell'episodio, anche la legittimità e appropriatezza della sanzione rispetto alla trasgressione in concreto ravvisata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.