Tentata violenza sessuale, elementi configuranti il reato

Il reato di tentata violenza sessuale si configura in tutti i casi in cui la condotta violenta o minacciosa, «pur essendo giudicata idonea ad inserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del delitto in questione, non abbia determinato un’immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima».

La vicenda. Il Tribunale del riesame disponeva la sostituzione della misura cautelare nei confronti dell’imputato con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte alla settimana, riqualificando i fatti in contestazione in termini di violenza privata e molestia, le originarie imputazioni. Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale propone ricorso per cassazione, sostenendo che riqualificando i fatti di reato il Tribunale avrebbe errato nell’interpretare le norme incriminatrici in questione. Violenza sessuale tentata o consumata? Ai fini dell’integrazione della fattispecie di violenza sessuale, la norma incriminatrice richiede che il soggetto agente costringa la persona offesa a compiere o subire atti sessuali, intendendosi per atti sessuali quegli atti idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto e ad invadere la sua sfera sessuale. Inoltre, occorre ribadire che il discrimen tra l’ipotesi di violenza sessuale consumata e quella tentata è rappresentato dalla concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, che si realizza nel momento in cui il soggetto agente raggiunge le parti intime della persona offesa, o prova ad avere un contatto della vittima con le proprie parti erogene. Pertanto, i Supremi Giudici affermano che il reato di tentata violenza sessuale si configura in tutti i casi in cui la condotta violenta o minacciosa, «pur essendo giudicata idonea ad inserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del delitto in questione, non abbia determinato un’immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima». E nel caso in esame, seppure il soggetto agente non sia riuscito ad attingere ad alcuna zona intima della persona offesa 8minore , ha comunque realizzato una condotta idonea a ledere la libertà sessuale, dettata dall’intenzione di soddisfare la propria libido sulla giovane vittima. Da qui l’accoglimento del ricorso.

Presidente Lapalorcia – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 4.05.2021, il Tribunale del riesame di Brescia ha disposto la sostituzione della misura cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente H. con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza trisettimanale, procedendo a riqualificare giuridicamente i fatti in contestazione in termini di violenza privata articolo 610 c.p. e molestia articolo 660 c.p. , le originarie imputazioni v. infra . In particolare, il Collegio cautelare ha così riformato l'ordinanza con cui il GIP del medesimo tribunale aveva convalidato l'arresto dell'H. e, allo stesso tempo, aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per le originarie imputazioni, ossia il delitto previsto e punito dall'articolo 56 c.p., articolo 609 bis c.p., comma 1 e articolo 609 ter c.p., comma 1 numero 5 perché, con violenza e minaccia, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere due minorenni a subire atti sessuali , nonché il delitto previsto e punito dall'articolo 61 numero 2 c.p., e articolo 610 c.p., perché, con violenza, costringeva il padre di una delle due minorenni ad omettere di intervenire a tutela delle stesse . 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, articolando un unico motivo. 2.1. Deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale e, in particolare, degli articolo 56 c.p., e articolo 609 bis c.p. articolo 606 c.p.p., co. primo, lett. b , e quello di contraddittorietà e illogicità della motivazione articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e . In sintesi, il PM ricorrente censura le argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha proceduto a riqualificare i fatti descritti ai capi di imputazione provvisoria in termini di violenza privata e molestie o disturbo alle persone. Nel giungere a tale conclusione, il Tribunale del riesame avrebbe errato nell'interpretare le norme incriminatrici in questione, ed avrebbe motivato in modo contraddittorio ed illogico la propria scelta. Ed invero, alla luce dell'orientamento consolidatosi in sede di legittimità, la Parte pubblica ritiene che le condotte ascritte all'H. debbano essere correttamente qualificate come tentativo di violenza sessuale, in quanto univocamente orientate al soddisfacimento del piacere sessuale dell'aggressore ed assolutamente idonee a ledere la libertà sessuale delle giovani vittime. In particolare, il discrimen esistente tra la fattispecie di violenza sessuale tentata e quella consumata è costituito dalla concreta intrusione dell'agente nella sfera sessuale della vittima, arrestandosi il fatto allo stadio di tentativo solo nel caso in cui la materialità degli atti - pur giudicati idonei ad inserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del reato in questione - non sia pervenuta sino al contatto fisico con il corpo della vittima Cass. penumero , Sez. III, sent. numero 38926/2018 . Nell'ambito del tentativo di violenza sessuale, inoltre, la prova della specifica finalità perseguita dall'aggressore può essere desunta da elementi esterni alla condotta tipica e sussiste anche quando, pur in assenza di un contatto fisico tra imputato e vittima, la condotta assunta risulti sintomatica dell'intenzione di appagare i propri istinti sessuali Cass. penumero , Sez. III, sent. numero 45698/2001 . Nel caso di specie l'odierno indagato, sebbene non sia riuscito a fermare la minore P. nè ad attingere alcuna zona erogena della minore M.G. , avrebbe ugualmente realizzato condotte idonee a ledere la libertà sessuale delle due persone offese, nonché sintomatiche della volontà di soddisfare i propri istinti sessuali. Il Procuratore ricorrente giunge a tale conclusione valorizzando una serie di circostanze di fatto desumibili dal narrato delle giovani vittime, tra cui gli apprezzamenti e gli sguardi insistenti rivolti alle due minori, la determinazione dell'H. nel tentare di fermare la P. e, soprattutto, la coercizione fisica esercitata nei confronti della giovane G. . 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta datata 14.07.2021 - antecedente all'entrata in vigore del D.L. numero 105 del 23 luglio 2021, articolo 7, comma 2, entrato in vigore in pari data - ha chiesto che il ricorso presentato dalla Procura presso il Tribunale di Brescia sia dichiarato inammissibile. Ed invero, al fine di superare positivamente il vaglio di ammissibilità, sostiene che il ricorso deve denunziare la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento e non contenere, come nel caso di specie, censure riguardanti la ricostruzione dei fatti e che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati in sede di merito. Tali conclusioni sono state confermate all'odierna udienza camerale. 4. Con una memoria - depositata a mezzo PEC dal difensore di fiducia in data 20.08.2021 -, la difesa dell'indagato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del PM. Considerato in diritto 2. La Parte pubblica censura, essenzialmente, la riqualificazione giuridica del fatto in contestazione disposta dal Tribunale del riesame di Brescia. I fatti ascritti all'odierno imputato, come anticipato, sono stati sussunti nelle più lievi fattispecie di violenza privata e di molestie o disturbo alle persone previste dagli articolo 610 e 660 c.p Tuttavia, alla luce dei più recenti orientamenti emersi in sede di legittimità ed in considerazione di quanto emerso dalle dichiarazioni precise e concordanti delle due giovani vittime, risulta evidente come le condotte contestate all'H. integrino il più grave reato di tentata violenza sessuale. 2.1. Ed invero, ai fini dell'integrazione della fattispecie di violenza sessuale, la norma incriminatrice richiede che il soggetto agente costringa attraverso violenza, minaccia o abuso di autorità taluno a compiere o subire atti sessuali, intendendosi con tale espressione tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera sessuale . Il concetto di violenza ricomprende al suo interno non solo le esplicazioni di energia fisica direttamente realizzate sulla persona offesa e dirette a vincere la resistenza opposta dalla stessa, ma anche qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, in tal modo costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà. Il delitto in esame, inoltre, non necessita di una violenza tale da porre il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria della vittima. 2.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha in più occasioni precisato come l'effettivo discrimen tra l'ipotesi di violenza sessuale consumata e quella tentata è costituito dalla concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, che si realizza quando l'agente raggiunge le parti intime della persona offesa, ovvero prova un contatto della vittima con le parti intime proprie. Questa Corte ha, in particolare, affermato che il tentativo del reato di violenza sessuale è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa zone genitali o comunque erogene , essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica Cass. penumero , Sez. III, sent. numero 38926/2018 Cass. penumero , Sez. III, sent. numero 17414/2016 . In definitiva, il reato di tentata violenza sessuale è configurabile in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa, pur essendo giudicata idonea ad inserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del delitto in questione, non abbia determinato un'immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima. In tali evenienze, nonostante risulti assente il contatto dell'aggressore con la persona offesa, la prova della finalità di soddisfacimento dell'impulso sessuale ben può essere desunta da altri elementi esterni alla condotta tipica. In particolare, è sufficiente che la condotta assunta dall'imputato denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti di natura sessuale e quello oggettivo di violare la libertà di autodeterminazione della vittima Cass. penumero , Sez. III, sent. numero 45698/2001 . 3. Nel caso di specie, l'odierno indagato, sebbene non sia riuscito a fermare la P. , nè ad attingere alcuna zona erogena dell'altra minore, ha ugualmente realizzato delle condotte idonee a ledere la loro libertà sessuale, dettate dall'intenzione di soddisfare la propria libido sulle due giovani vittime. In particolare, l'H. , dopo aver rivolto apprezzamenti e sguardi insistenti nei confronti nelle minori, aveva tentato di afferrare invano la P. e, di seguito, aveva bloccato la minore G. , afferrandola per il braccio e trattenendola sul posto contro la sua volontà. Tale condotta deve essere valutata alla luce dell'ulteriore circostanza di aver accompagnato i predetti gesti posti in essere nei confronti delle due minori con espressioni inequivoche del tipo cosa fanno qui queste belle ragazze . e con sguardi insistenti ed invasivi a tal punto da essere descritti come tali da spogliare con occhi la minore P. , tanto da determinarla a chiedere aiuto ad una coppia che si trovava lì vicino intenta a passeggiare con una bambina piccola . Ritiene, pertanto il Collegio come una simile condotta, valutata complessivamente, travalichi in modo inequivocabile i limiti dell'invocata fattispecie contravvenzionale prevista dall'articolo 660 c.p., ed integri, invece, alla luce della richiamata giurisprudenza di cui al § 2.2., il tentativo del più grave delitto di tentata violenza sessuale ex articolo 56 c.p., articolo 609 bis c.p Pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è che la molestia sessuale si differenzia dall'abuso - anche nella forma tentata - in quanto prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e normalmente si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con petulanti telefonate o con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta Sez. 3, numero 45957 del 26/10/2005 - dep. 19/12/2005, Rv. 233319 - 01 . 3.1. Dalla lettura delle dichiarazioni delle persone offese, inoltre, appare pacifico come l'attuale prevenuto non abbia desistito volontariamente dalla propria condotta, ma sia stato interrotto dall'intervento di alcuni passanti e dalla ferma opposizione delle stesse vittime. Sulla base di queste premesse, appare evidente che le condotte oggetto del presente giudizio siano state orientate al soddisfacimento delle pulsioni sessuali dell'odierno indagato, nonché idonee e dirette in modo non equivoco a ledere la libertà sessuale delle due minori. 4. Pertanto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Brescia competente ai sensi dell'articolo 309 c.p.p, comma 7. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla Legge. Motivazione Smplificata