La valutazione della prova testimoniale e gli indici rivelatori di attendibilità

«In presenza di un accusatore ritenuto non credibile per alcuni fatti di reato denunciati, tanto più in vicende nelle quali il rapporto tra accusatore ed accusato si inserisce nell’ambito di una pregressa relazione sentimentale tra i due accompagnata da una lunga convivenza familiare, non è possibile ritenere che per altri fatti, commessi a danno dell’accusatore nel medesimo contesto e della stessa persona accusata, la credibilità della persona offesa possa ritenersi sufficiente a pronunciare condanna al di là di ogni ragionevole dubbio […]».

La Corte d'Appello di Ancona confermava la pronuncia del GIP del Tribunale di Pesaro che aveva condannato un imputato per reati di maltrattamenti ed estorsione continuata. L'accusato ricorre in Cassazione lamentandosi della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione inerenti i suddetti capi d'accusa, per travisamento del fatto e della prova. La doglianza è fondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità «le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall'articolo 192, commi 3 e 4 c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quelle generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi» Cass. numero 12920/2020 . Inoltre, «la valutazione della prova testimoniale, e segnatamente dell'attendibilità della persona offesa dal reato, è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» Cass. numero 7667/2015 . Nel caso di specie, la Corte territoriale non avrebbe considerato i rilievi avanzati dall'appellante e avrebbe dissentito sulla scorta del ricorso a mere congetture. Ne consegue che «in presenza di un accusatore ritenuto non credibile per alcuni fatti di reato denunciati, tanto più in vicende nelle quali il rapporto tra accusatore ed accusato si inserisce nell'ambito di una pregressa relazione sentimentale tra i due accompagnata da una lunga convivenza familiare, non è possibile ritenere che per altri fatti, commessi a danno dell'accusatore nel medesimo contesto e della stessa persona accusata, la credibilità della persona offesa possa ritenersi sufficiente a pronunciare condanna al di là di ogni ragionevole dubbio sulla base di un giudizio di semplice attendibilità intrinseca e di oggettiva credibilità di questo ulteriore distinto narrato, allorquando lo stesso non sia accompagnato da altri indici rivelatori che quella attendibilità possano in qualche modo confermare». Per questi motivi la S.C. annulla la pronuncia con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio.

Presidente Rago – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18/11/2019, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro in data 18/12/2018 che aveva condannato D.M. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché del vincolo della continuazione, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 400 di multa per i reati di maltrattamenti capo A , estorsione continuata capo B e resistenza a pubblico ufficiale capo C , con interdizione temporanea dai pubblici uffici e risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio a favore della parte civile, G.M. . 2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di D.M. , è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con travisamento del fatto e della prova in relazione al reato di cui al capo A . La prova si fonda sulle sole dichiarazioni della persona offesa rimaste prive di riscontro, peraltro smentita dagli stessi giudicanti in merito ai contestati episodi di violenza sessuale subiti e per i quali l'imputato è stato mandato assolto. Inspiegabile è la condotta della vittima che a più riprese ha accolto in casa l'imputato, lo aiuta anche economicamente in numerose occasioni, intraprende con lui una relazione sentimentale e, successivamente, lo accusa di gravi condotte di reato. Secondo motivo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con travisamento del fatto e della prova in relazione al reato di cui al capo B . Medesima inattendibilità involge le dichiarazioni della G. con riferimento agli episodi estorsivi dagli atti del procedimento e dall'istruttoria espletata in sede di abbreviato non sono risultate condotte di violenza e minaccia nè aggressioni fisiche in danno della vittima, peraltro solo genericamente contestate. Per i danneggiamenti delle suppellettili, si tratta di un solo episodio non collegato ad una richiesta di denaro dell'imputato ed analoga accidentalità si collega all'unico lieve episodio di ferimento della persona offesa. Terzo motivo eccessività della pena con richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione ai primi due assorbenti motivi di ricorso, trattabili congiuntamente in ragione dei reciproci collegamenti. 2. Gli elementi di prova su cui si fonda la condanna pronunciata nei confronti del D. per i reati di estorsione e maltrattamenti in relazione ai quali è stato proposto ricorso, sono tratti dalle sole dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, G.M. . L'unico certificato medico prodotto datato 18/06/2017 , prova conseguenze lesive di causa e matrice ignota, inidonei - a ragione della loro singolarità - a comprovare la presunta condotta maltrattante peraltro, con riferimento alla ferita al dito, la stessa persona offesa ha parlato di gesto accidentale . In primo grado, la G. è stata ritenuta inattendibile in relazione alle accuse mosse al ricorrente con riferimento ai reati di cui agli articolo 56 c.p., articolo 609 bis c.p., capo C , 81 cpv., 609 bis c.p. capo E , in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza assolutoria. 2.1. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità insegna che le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi cfr., per tutte, Sez. 5, numero 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 249070-01 . 2.1.1. Con precipuo riferimento al sindacato del giudice di legittimità, giova rammentare che la valutazione della prova testimoniale, e segnatamente dell'attendibilità della persona offesa dal reato, è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni Sez. 2, numero 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01 . A tal riguardo occorre rimarcare - per l'attinenza al caso di specie - che il controllo della Suprema Corte sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit , ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità Sez. 1, numero 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv. 261992-01 . Ciò implica che il tema dell'attendibilità del dichiarante non può essere affrontato facendo ricorso a congetture od opinioni, disancorate da concreti segmenti fattuali e da condivise massime di esperienza. 2.1.2. Come è stato ripetutamente affermato, ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, il giudice può fare riferimento anche a valutazioni di carattere logico, purché queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori Sez. 2, numero 29648 del 17/06/2019, Pota, Rv. 277018-02 . Il principio, di apparente applicazione limitata, può assumere in realtà portata di carattere più generale ed involgere l'attendibilità intrinseca del dichiarante tout court cfr., Sez. 4, numero 10153 del 11/02/2020, C., in motivazione . Orbene, così delineate le direttrici dell'approccio alla motivazione qui impugnata, va rilevato che la Corte territoriale, nella fattispecie, non ha in alcun modo tenuto conto di taluni rilievi avanzati dall'appellante mentre verso altri ha manifestato dissenso sulla scorta del ricorso a mere congetture. 2.2. La Corte, infatti, impossibilitata a rinvenire elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, si è limitata a corroborarne l'efficacia probatoria sulla base della mera valutazione dell'attendibilità intrinseca della dichiarante. La stessa, inoltre, così come il giudice di primo grado, non si è assunta il compito di giustificare una per una le numerose anomalie logiche emergenti dal racconto della persona offesa nè ha provveduto a verificare se dette dichiarazioni, singolarmente e nel complesso considerate, risultassero comunque incoerenti rispetto alla ricostruzione innocentista dell'imputato una verifica che avrebbe dovuto essere condotta ricercando nei fatti - e non nelle opinioni - le tracce della plausibilità o meno. In realtà, proprio dalle dichiarazioni della persona offesa, con riferimento alla dinamica del rapporto sentimentale avuto con il presunto aggressore ed alla successiva riferita degenerazione del rapporto stesso, appariva necessario acquisire riscontri estrinseci a quanto riferito, idonei a escludere qualsivoglia intento calunniatorio, indagine tanto più doverosa in presenza di denunciati gravi fatti di reato risultati non provati sulla base della valutazione di quello stesso narrato detti elementi - che non necessariamente devono risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione - ben possono essere tratti dalla rivalutazione sotto il profilo logico e cronologico degli accadimenti e dall'indagine sulle cause che a partire da un determinato contesto temporale ed in relazione a precisi eventi fattuali o indipendentemente da essi, avevano reso il rapporto vittima-offensore come non più accettabile perché caratterizzato dalla commissione di fatti di violenza e/o minaccia cfr., Sez. 5, numero 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01 . 2.3. Va ritenuto, pertanto che, in presenza di un accusatore ritenuto non credibile per alcuni fatti di reato denunciati, tanto più in vicende nelle quali il rapporto tra accusatore ed accusato si inserisce nell'ambito di una pregressa relazione sentimentale tra i due accompagnata da una lunga convivenza familiare, non è possibile ritenere che per altri fatti, commessi a danno dell'accusatore nel medesimo contesto e dalla stessa persona accusata, la credibilità della persona offesa possa ritenersi sufficiente a pronunciare condanna al di là di ogni ragionevole dubbio sulla base di un giudizio di semplice attendibilità intrinseca e di oggettiva credibilità di questo ulteriore distinto narrato, allorquando lo stesso non sia accompagnato da altri indici rivelatori che quella attendibilità possano in qualche modo confermare. 3. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A e B con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio, che, nella rivalutazione complessiva dei fatti, tenga conto delle valutazioni e dei principi precedentemente esposti. In relazione al capo D , in relazione al quale non è stato proposto ricorso per cassazione, consegue l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità. Nulla si provvede sulla richiesta di spese della soccombente parte civile. Va disposto per legge l'oscuramento dei dati identificativi P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A B con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003 , articolo 52 in quanto imposto dalla legge.