La liquidazione equitativa consiste in un prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto.
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. «pura», consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione. Il caso. Una società di leasing concedeva in locazione finanziaria un immobile , già occupato da una società, in favore di una seconda società che, a sua volta, stipulava un preliminare di sub-locazione con una terza società. La società di leasing restava estranea al contratto preliminare di locazione. La società di leasing, originaria concedente, restava estranea al contratto preliminare. La società promissaria conduttrice, introduceva giudizio ex articolo 2932 c.c. al fine di ottenere la stipula del contratto di locazione e l'immissione nel possesso dell'immobile. Il Tribunale respingeva la domanda per difetto della condizione dell'azione costituita, ovvero, della possibilità di emettere una sentenza che tenesse conto del contratto preliminare, dal momento che per perfezionamento e validità dello stesso, si palesava «necessaria la rimozione di un ostacolo di natura giuridica come la previa prestazione del consenso di un terzo». Il giudice di appello, in parziale modifica della sentenza di primo grado, riteneva inefficacie il contratto preliminare e condannava la ditta occupante al rilascio dell'immobile, inoltre, liquidava una indennità in via equitativa. Le parti hanno proposto ricorso per Cassazione. Il punto. La sentenza impugnata ha confermato, ancorché con diversa motivazione, la reiezione della domanda ex articolo 2932 c.c. del c.d. preliminare di locazione , ritenendo che l'impegno a sub locare una porzione dell'immobile - oggetto, nel suo complesso, di vendita da parte di della società di leasing, fosse condizionato all'assenso della nuova proprietaria dell'intero fabbricato. L'assenso non vi era stato. Ciò, spiegano i Giudici di legittimità, non vuol dire – come assunto da parte ricorrente – che il contratto di locazione può essere stipulato unicamente dal proprietario. Il rilascio dell'immobile. Parte condannata al rilascio dell'immobile ha osservato che la Corte d'Appello disponeva la condanna alla restituzione violando il principio della domanda. La S.C. ha confermato la decisione della C.A. e chiarito che il potere del giudice d'appello «di dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal primo giudice con riferimento all'individuazione della causa petendi », incontra il solo «limite di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame» Cass. Sez. 3, sent. 13 agosto 2004, numero 15764 , Rv. 575562-01 «e di non mutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire» Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2010, numero 15383 , Rv. 613802-01 . Il predetto limite non è stato superato, infatti, non risulta essere stata individuata una diversa causa petendi della pretesa azionata. Infatti, sebbene la Corte territoriale non ha rilevato la causa nello scioglimento del vincolo contrattuale , bensì, nell'assenza di un titolo a conservare la disponibilità dell'immobile, tale differente qualificazione non comporta l'introduzione di un nuovo motivo o di una nuova causa petendi . Occupazione sine titulo . Parte ricorrente ha osservato che la Corte territoriale ha mutato la domanda, da domanda risarcitoria ad occupazione sine titulo che, lo stesso giudice, quantificava e liquidava in via equitativa. La S.C., anche in tale circostanza, ha chiarito che si tratta unicamente di differente qualificazione. Liquidazione equitativa. L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, ma sempre a condizione che «la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito» Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2017, numero 24070 Cass. Sez. 1, sent. 15 marzo 2016, numero 5090 . Occorre precisare che la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. « pura », consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione. Orbene, rilevata l'assenza di adeguata motivazione, i Giudici di legittimità hanno accolto il motivo di ricorso. Occupazione illegittima. Nel caso di occupazione illegittima di un immobile , il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente « in re ipsa », atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte Cass. numero 26972 del 2008 secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza , che deve essere allegato e provato. Ne consegue che il danno da occupazione « sine titulo », in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. Anche sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto.
Presidente Graziosi – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. La società P.G. S.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza numero 381/18, del 20 aprile 2018, della Corte di Appello di Venezia, che - rigettando il gravame principale dallo stessa esperito avverso la sentenza numero 329/16, del 27 gennaio 2016, del Tribunale di Padova, ed accogliendo parzialmente quello incidentale proposto dalla società I.M.F. S.r.l - così provvedeva. Da un lato, essa confermava, sebbene con diversa motivazione, il rigetto della domanda ex articolo 2932 c.c. proposta dall'odierna ricorrente in relazione al preliminare di locazione di cui alla scrittura privata del 13 dicembre 2012, dall'altro riformava, invece, la sentenza emessa dal giudice di prime cure, condannando P.G. a rilasciare l'immobile sito in Limena, via del Santo numero 135/137, nonché al pagamento, in favore di I.M.F., della somma di Euro 1.000,00 mensili a far data dal settembre 2013, sino al rilascio effettivo oltre interessi legali dalle singole date di maturazione al saldo , a titolo di indennità per occupazione senza titolo dell'immobile. 2. In punto di fatto, P.G. riferisce che, in relazione all'immobile sopra meglio indentificato, venivano concluse, alla stessa data del 13 dicembre 2012, tre differenti pattuizioni. Con la prima, la società O.I. S.a.s. di G.P. & C. d'ora in poi, O.I. vendeva l'immobile alla società Fineco Leasing S.p.a., con la precisazione che lo stesso risultava occupato da P.G. per l'esercizio della propria attività commerciale, partecipando a tale contratto di compravendita anche la società I.M.F., in quanto utilizzatrice del medesimo immobile. Difatti, con la seconda delle tre pattuizioni, l'acquirente Fineco Leasing concedeva in locazione finanziaria a I.M.F. l'immobile de quo , mentre con la terza - ovvero, quella oggetto del presente giudizio - l'utilizzatrice concludeva, con P.G., un preliminare di sub locazione, per la durata di sei anni, in relazione a taluni locali dell'erigendo fabbricato sull'immobile in questione. Per l'esattezza, con la terza di tali pattuizioni alla quale rimaneva estranea l'acquirente Fineco Lesing , veniva stabilito quanto segue - che O.I. si impegnasse al rilascio della porzione del bene compravenduto, occupato da P.G., libero e sgombero in favore della parte acquirente e dell'utilizzatore, nel termine di sessanta giorni dalla messa in disponibilità da parte di questi ultimi, per quanto di competenza di ciascuno, in favore di P.G. S.r.l. dei suddetti locali di cui all'erigendo fabbricato - che I.M.F. sì impegnasse a concedere in sublocazione a P.G. tali locali, previo inserimento delle clausole richieste da Fineco Leasing - che sino alla data di decorrenza del contratto di subilocazione , alcun compenso o indennità fossero dovuti da O.I. e P.G. a Fineco Leasing S.p.a. e I.M.F. S.r.l. per il perdurare della precaria occupazione di porzione dell'immobile oggi compravenduto da parte di P.G. . Ciò premesso, l'odierna ricorrente riferisce di non aver liberato l'immobile, perché I.M.F. non ebbe a consegnarle il nuovo fabbricato o meglio, quella sua porzione oggetto di sublocazione , vedendosi, pertanto, costretta ad adire le vie giudiziali. Instaurato, così, un giudizio ex articolo 2932 c.c. , nei confronti di I.M.F., questa si costituiva per resistere alla domanda e per chiedere, in via di riconvenzione anche nei confronti di O.I., della quale l'adito giudicante autorizzava la chiamata in causa , la risoluzione del contratto per inadempimento di P.G., con conseguente risarcimento del danno, essendosi la stessa rifiutata di trasferire la propria attività nell'immobile sub locatole, sebbene lo stesso - diversamente da quanto sostenuto dall'allora attrice - le fosse stato messo a disposizione. Orbene, a fronte di tale thema disputandum , il Tribunale patavino - all'esito di ordinanza con cui ritenne di dover provocare, d'ufficio, il contraddittorio in merito alla possibile nullità del preliminare per indeterminatezza dell'oggetto, con particolare riferimento alle clausole richieste a Fineco Leasing - rigettava la domanda ex articolo 2932 c.c. , per difetto della condizione dell'azione costituita dalla possibilità di emettere una sentenza che tenesse il posto del contratto non concluso, dal momento che per il perfezionamento e validità dello stesso si palesava necessaria la rimozione di un ostacolo di natura giuridica come la previa prestazione del consenso di un terzo . Il giudice di prime cure, su tali basi, rigettava anche la domanda riconvenzionale, ritenendo che non potesse porsi un problema di risoluzione per inadempimento rispetto ad un contratto nullo. Proposto gravame, in via di principalità, da P.G., nonché in via incidentale da I.M.F., il giudice di appello rigettava il primo ed accoglieva parzialmente il secondo, sul presupposto che il contratto non fosse da ritenere nullo, ma inefficace. Analoga statuizione la Corte territoriale riteneva di dover adottare anche in relazione al comodato in favore di P.G., in tal senso re interpretando, infatti, la previsione secondo cui, sino alla data di decorrenza del contratto di sub locazione , alcun compenso o indennità sarebbero stati dovuti da O.I. e P.G. a Fineco Leasing S.p.a. e I.M.F. S.r.l. per il perdurare della precaria occupazione di porzione dell'immobile . Su tali basi, pertanto, ovvero ritenendo che P.G. - venuto meno il comodato che era finalizzato alla futura sublocazione di talune parti del fabbricato da erigersi sul terreno acquistato da Fineco e dalla stessa concesso in locazione finanziaria a I.M.F. - non avesse titolo per protrarre l'occupazione, la stessa veniva condannata al rilascio del bene e al pagamento di un'indennità, determinata nella misura sopra indicata. 3. Avverso la pronuncia della Corte lagunare P.G. ricorre per cassazione, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo si articola in più censure. Per un verso, si denuncia - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 - violazione degli articolo 101 e 183 c.p.c. , per non avere il giudice di appello instaurato il contraddittorio sulle nuove tematiche e diverse motivazioni con cui respingeva la domanda di essa P.G., impedendole così un'adeguata difesa . Per altro verso, si denuncia - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 - violazione degli articolo 339 e 132 c.p.c. , per non avere la Corte territoriale preso in considerazione alcun fatto o motivo delle doglianze presentate dalla P.G., decisive per la definizione della causa , donde la nullità della sentenza per mancata motivazione, in relazione agli articolo 1322,1372,2932 e 1364 c.c. . Si addebitano alla sentenza impugnata plurimi errori di diritto , espressione di una confusione di fondo che rende perplesso e contraddittorio il pensiero da essa espresso. In particolare, la Corte veneziana avrebbe ignorato che la locazione può essere fatta anche da chi non è proprietario, sicché essa avrebbe violato l' articolo 1571 c.c. , nel porre l'accento sul fatto che la disponibilità del bene in capo a I.M.F. sarebbe derivata dal contratto di compravendita e da quello di locazione finanziaria, di talché il divieto di sublocazione, inserito nel secondo di tali contratti, si applicava anche alla sublocazione, donde la necessità che essa fosse consentita dalla proprietaria Fineco. Inoltre, sarebbe stato violato anche l' articolo 1372 c.c. , norma che vietava, nella specie, di applicare alle parti del contratto preliminare per cui è causa previsioni contenute in contratti cui esse non avevano partecipato. Infine, è dedotta violazione pure dell' articolo 1364 c.c. , in quanto l'espressione generale adoperata nella scrittura previo inserimento delle clausole richieste da Fineco Leasing avrebbe dovuto essere considerata fine a se stessa, sussistendo nel preliminare tutti gli elementi essenziali per perfezionare il definitivo focus , durata e canone sicché per attribuire il connotato della essenzialità pure alle clausole Fineco le stesse dovevano essere indicate e proposte e richieste , soltanto così divenendo un patto contrattuale che andava osservato . 3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 - denuncia violazione degli articolo 99,101 e 112 c.p.c. . Si censura la sentenza impugnata in quanto, a fronte della domanda riconvenzionale di I.M.F. di risoluzione del preliminare di locazione per inadempimento di P.G. ritenuta assorbita dal primo giudice, in ragione della declaratoria di nullità del contratto , il rilascio dell'immobile è stato accordato dalla Corte di Appello sul rilievo dell'inefficacia del preliminare stesso e, di conseguenza, anche del comodato medio tempore concesso alla futura subconduttrice. Si tratta, a dire dell'odierna ricorrente, di una pronuncia ultra ed extra petita , che lede il diritto di difesa, assunta in difetto di domanda e di contraddittorio. 3.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 - denuncia violazione degli articolo 99,101,112 e 132 c.p.c. , oltre che degli articolo 2697,1591 e 2909 c.c. . Si censura, in questo caso, la decisione della Corte veneziana di condannare P.G. al pagamento di un indennizzo, mancando, anche in questo caso, una domanda in tal senso, mai essendo stato chiesto dalla I.M.F. un corrispettivo per il godimento senza titolo dell'immobile de quo bensì, il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale , risultando, inoltre, la sentenza nulla, in quanto priva di motivazione, in relazione alla quantificazione dell'indennizzo. Infine, sarebbe violato l' articolo 2697 c.c. , essendo mancata da parte di I.M.F non solo la prova del danno subito, ma finanche la sua allegazione, sotto forma di perdita di occasione di vendita o di locazione del bene, sicché quello riconosciuto in sentenza sarebbe un danno in re ipsa . 4. I.M.F. ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. In via preliminare, tuttavia, la controricorrente ha richiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti di G.P., già parte del giudizio di appello, nella qualità di socio accomandatario della O.I., società cancellata dal registro delle imprese nelle more tra il primo e secondo grado di giudizio. In subordine, è eccepita l'inammissibilità del ricorso per tardività, giacché proposto oltre il termine semestrale ex articolo 327 c.p.c. , atteso che - intervenuta la pubblicazione della sentenza impugnata il 20 aprile 2018 - il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini, entro il 19 novembre e non il 20 novembre, come avvenuto 2018. L'inammissibilità dell'impugnazione e', inoltre, eccepita ai sensi dell' articolo 360 bis c.p.c. , comma 1, numero 1 , nonché - quanto al motivo formulato a norma dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 - in forza dell'articolo 348ter, u.c., del medesimo codice di rito civile, non avendo il ricorrente provveduto ad illustrare in che misura le motivazioni della sentenza di appello differiscono da quelle della sentenza del Tribunale. I singoli motivi, in ogni caso, non sarebbero fondati, dal momento che la Corte lagunare avrebbe correttamente valorizzato il fatto che la scrittura privata per è causa dava rilievo al previo inserimento delle clausole indicate dalla proprietaria Fineco, il cui assenso era, dunque, indispensabile per la conclusione del contratto definitivo. Inoltre, non ricorrerebbe alcuna violazione degli articolo 99,101 e 112 c.p.c. , se si considera che essa I.M.F. aveva lamentato, con il proprio appello incidentale, come il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sugli effetti della riconosciuta nullità del preliminare, mentre avrebbe dovuto stabilire che l'occupazione dell'immobile da parte di P.G. era per l'effetto sine titulo, con tutte le conseguenze in tema di liberazione dello stesso . Infine, quanto alla disposta condanna al pagamento dell'indennizzo, la controricorrente si richiama al principio affermato da questa Corte e secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza di una causa ad quirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, sicché non viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato il giudice che accolga le richieste restitutorie in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione ed una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell'indebito e' citata Cass. Sez. 2, sent. 15 gennaio 2018, numero 715 . 5. Hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni. Ragioni della decisione 6. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati. 7. In limine , tuttavia, è necessario esaminare la preliminare eccezione di inammissibilità, per tardività, della proposta impugnazione, nonché - ove superata la stessa - la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti G.P., già parte del giudizio di appello nella qualità di socio accomandatario della O.I., società cancellata dal registro delle imprese. 7.1. Orbene, l'eccezione di tardività del ricorso non è fondata, in quanto, nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex articolo 327 c.p.c. , si osserva, a norma dell' articolo 155 c.p.c. , comma 2, e articolo 2963 c.c. , comma 4, il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno Cass. Sez. 6-1, ord. 25 agosto 2020, numero 17640 , Rv. 658722-01 . L'applicazione di tale principio - che impone, come detto, di escludere dal computo del termine semestrale di impugnazione, allorché lo stesso includa il periodo di sospensione feriale L. 7 ottobre 1969, numero 742, ex articolo 1, i trentuno giorni del mese di agosto, come da modifica apportata dal D.L. 12 settembre 2014, numero 132, articolo 16, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, numero 162 , - non lascia adito a dubbi sul fatto che, pubblicata la sentenza impugnata il 20 aprile 2018, la notificazione del ricorso avvenuta il 20 novembre 2018 deve ritenersi tempestiva. 7.2. Quanto all'altra questione preliminare, deve rilevarsi che non vi è necessità di integrazione del contraddittorio verso il P Vero e', infatti, che egli è stato parte del giudizio di appello, su iniziativa dell'odierna controricorrente I.M.F., nondimeno, all'esito di esso, la Corte lagunare in parziale accoglimento dell'appello incidentale di I.M.F. ha disposto la condanna della sola P.G. sia al rilascio del bene immobile, che al pagamento della indennità da occupazione dello stesso sine titulo . Orbene, poiché tale statuizione non risulta oggetto di ricorso incidentale da parte di I.M.F., quanto alla posizione del P. quale successore ex lege della società Oicos, cancellata, nelle more del giudizio di merito, dal registro delle imprese cfr. Cass. Sez. Unumero , sent. 12 marzo 2013, numero 6070 , Rv. 625323-01 , si è determinato un giudicato di rigetto di ogni pretesa già azionata, in via di riconvenzione, dall'odierna controricorrente, sicché non si vede a che titolo dovrebbe provvedersi ex articolo 371 bis c.p.c. . 8. Ciò detto, deve ribadirsi che il ricorso va accolto non essendo il suo esame nel merito precluso dall' articolo 348 ter c.p.c. , u.c., trattandosi di norma applicabile al solo motivo - nel presente caso, non proposto - formulato ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma, numero 5 , quantunque in relazione esclusivamente al suo terzo motivo, nonché nei termini di cui si dirà. 8.1. Il primo motivo, infatti, non è fondato. 8.1.1. Sul punto, è necessario premettere quanto segue. La sentenza impugnata ha confermato, ancorché con diversa motivazione, la reiezione della domanda ex articolo 2932 c.c. , del c.d. preliminare di locazione , sul rilievo non della nullità dello stesso per indeterminatezza dell'oggetto, bensì ritenendo che l'impegno a sub locare una porzione dell'immobile - oggetto, nel suo complesso, di vendita da parte di O.I. a Fineco Leasing, nonché di locazione finanziaria da parte dell'acquirente e in favore di I.M.F. - fosse condizionato all'assenso della nuova proprietaria dell'intero fabbricato. La Corte territoriale, più precisamente, ha interpretato la formula o meglio, la previsione negoziale previo inserimento delle clausole richieste da Fineco Leasing , come necessità del consenso di essa, e ciò anche in ragione del fatto che nel contratto di locazione finanziaria, concluso in pari data tra Fineco Leasing e I.M.F., fosse stato previsto un obbligo, per quest'ultima, a non consentire la costituzione sull'immobile di diritti personali di godimento, né a sublocare o affidare a terzi l'immobile in qualsiasi forma di fatto o di diritto, senza l'espresso consenso scritto del concedente , ovvero della medesima Fineco Leasing. 8.1.2. In questo modo, tuttavia, la Corte lagunare non ha inteso affermare che un contratto di locazione possa essere concluso, in veste di locatore, dal solo proprietario donde la non fondatezza della censura di violazione dell' articolo 1571 c.c. , né estendere alla scrittura privata per cui è causa - intercorsa tra le sole O.I., I.M.F. e P.G. - le previsioni del diverso contratto di locazione finanziaria al quale l'odierna ricorrente era rimasta estranea donde la non fondatezza pure della censura di violazione dell' articolo 1372 c.c. . La sentenza impugnata, per contro, ha solo operato un'interpretazione - della specifica previsione negoziale suddetta - compatibile con il complessivo assetto di interessi pianificato mediante l'intera operazione contrattuale che le parti, sebbene con tre atti distinti ma conclusi, significativamente, in pari data , avevano programmato. Ne', infine, è ipotizzabile violazione dell' articolo 1364 c.c. , sempre con riferimento alla decisione del giudice di appello di intendere il previo inserimento delle clausole richieste da Fineco Leasing alla stregua una clausola condizionante l'efficacia degli impegni oggetto della scrittura privata per cui è causa. Sul punto, infatti, va richiamato il principio secondo cui costituisce giudizio di merito, incensurabile dalla Cassazione se congruamente motivato, l'accertamento della pattuizione, ancorché non espressa, di una clausola negoziale, connaturata ed essenziale all'oggetto del contratto e desumibile dall'esecuzione di esso e dal comportamento complessivo delle parti, precedente e successivo alla conclusione del medesimo Cass. Sez. 2, sent. 18 marzo 1999, numero 2474 , Rv. 524262-01 . Infine, non fondata è pure la censura, rivolta all'indirizzo del giudice di appello, per non aver creato il contraddittorio sulle nuove tematiche e motivazioni con le quali, poi, respingeva la domanda ex articolo 2932 c.c. . Difatti, al di là della mutata qualificazione della scrittura come inefficace, e non già come nulla, la circostanza della preclusione alla possibilità di adottare una sentenza che tenesse il posto del contratto non concluso - nascente dal mancato assenso di Fineco all'operazione negoziale ha sempre costituito oggetto, in primo grado come in quello di appello, del thema disputa ndum ac decidendum . 8.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato. 8.2.1. La censura, in questo caso, si incentra sul fatto che, richiesto da I.M.F. - in via di riconvenzione - il rilascio del bene quale effetto della risoluzione per inadempimento del contratto per cui è causa, la Corte veneziana ha disposto la condanna alla restituzione per carenza di qualsiasi titolo a mantenere la disponibilità del bene, con violazione, dunque, del principio della domanda, di quello del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Orbene, al rigetto del motivo conduce la constatazione che, come ancora di recente osservato da questa Corte cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2020, numero 3893 , Rv. 657148-01 , il potere del giudice d'appello di dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal primo giudice con riferimento all'individuazione della causa petendi , incontra il solo limite di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame cfr., sul punto, anche Cass. Sez. 2, sent. 31 marzo 2006, numero 7620 , Rv. 589275-01 Cass. Sez. 3, sent. 13 agosto 2004, numero 15764 , Rv. 575562-01 e di non mutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire si vedano, al riguardo, pure Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2010, numero 15383 , Rv. 613802-01 . In questa prospettiva, dunque, deve rilevarsi che - nella sostanziale identità dell'effetto giuridico avuto di mira da I.M.F., ovvero di ritornare nella disponibilità del bene di cui era utilizzatrice, in forza del concluso contratto di locazione finanziaria - non risulta essere stato superato il limite oltre il quale non è consentita l'individuazione di una diversa causa petendi della pretesa azionata. Difatti, quantunque essa sia stata identificata dalla Corte territoriale non già nello scioglimento del vincolo contrattuale, ma nell'assenza di un titolo di P.G. a conservare la disponibilità dell'immobile che assume essergli stato dato in comodato, in vista della futura stipulazione di un contratto di sublocazione , alcun nuovo elemento di fatto risulta essere stato introdotto in giudizio, rispetto a quello già identificato e ritenuto cruciale in primo grado, ovvero la necessità che anche Fineco prestasse il proprio consenso affinché la programmata operazione di sublocazione giungesse a buon fine. 8.3. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato, nei termini di cui appresso. 8.3.1. Invero, in relazione ad esso - che stigmatizza la decisione impugnata per aver disposto, in luogo del richiesto risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, una misura indennitaria da occupazione sine titolò, per giunta liquidandola secondo criteri arbitrari e, soprattutto, considerando quello da occupazione senza titolo come un danno in re ipsa - si ripropongono, quanto alla denunciata violazione del principio della domanda e di quella della corrispondenza tra chiesto e pronunciato articolo 99 e 112 c.p.c. , le medesime problematiche oggetto del secondo motivo di ricorso. Le medesime argomentazioni, appena sopra illustrate, che hanno portato ad escluderne la fondatezza, conducono al medesimo esito anche in relazione alla prima delle censure in cui si articola il presente motivo. 8.3.2. Fondata e', viceversa, la duplice doglianza con cui la ricorrente lamenta il carattere arbitrario della liquidazione dell'indennizzo, nonché la sostanziale configurazione del danno da occupazione sine titulo come damnum in re ipsa . 8.3.2.1. Difatti, in relazione al primo aspetto va sottolineato che l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità , ma sempre a condizione che la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2017, numero 24070 , Rv. 645831-01 in senso analogo Cass. Sez. 1, sent. 15 marzo 2016, numero 5090 , Rv. 63902901 , essendosi anche precisato che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo , occorre che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, numero 2327 , Rv. 647590-01 . Invero, va ribadito che la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. pura , consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento , pena, altrimenti, il vizio di nullità per difetto di motivazione indebitamente ridotta al disotto del minimo costituzionale richiesto dall' articolo 111 Cost. , comma 6 , nonché quello di violazione dell' articolo 1226 c.c. Cass. Sez. 3, sent. 13 settembre 2018, numero 22272 , Rv. 650596-01 . D'altra parte, nella medesima prospettiva, si è sottolineato che la liquidazione equitativa del danno risulta insindacabile in sede di legittimità, salvo che i criteri adottati siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, numero 13153 , Rv. 644406-01 nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, numero 23304 , Rv. 600376-01, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2004, numero 13066 , Rv. 574567-01 . L'assenza di ogni motivazione, nel caso che occupa, sui criteri seguiti per la quantificazione del danno integra, pertanto, uno di quei casi definiti in dottrina - con icastica espressione - di equità cerebrina , ovvero un modello di valutazione equitativa non rispondente alla previsione legale di cui agli articolo 1226 e 2056 c.c. , secondo i quali - come osservato dalla medesima dottrina già richiamata - il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio , avendo, invece, il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso . 8.3.2.2. Fondata, d'altra parte, è anche l'ulteriore doglianza, relativa all'identificazione, prima ancora che alla quantificazione, del danno. Sebbene, infatti, non manchino pronunce che ritengono integrato in re ipsa il danno da occupazione abusiva di immobile Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, 16670 , Rv. 641485-01 Cass. Sez. 2, ord. 6 agosto 2018, numero 20545 , Rv. 649998-01 Cass. Sez. 6-2, ord. 28 agosto 2018, numero 21239, Rv. 650352-01 , questa Terza Sezione, in particolare, ha ribadito che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa , atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte sent. numero 26972 del 2008 secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico sent. numero 16601 del 2017 che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell' articolo 23 Cost. ne consegue che il danno da occupazione sine titulo , in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, numero 13071 . Rv. 648709-01 nello stesso senso, anteriormente, Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013 numero 15111 , Rv. 626875-01, nonché, successivamente, Cass. Sez. 3, ord. 4 dicembre 2018, numero 31233 , Rv. 651942-01 Cass. Sez. 3, sent. 24 aprile 2019, numero 11203 , Rv. 653590-01 Cass. Sez. 3, ord. 16 marzo 2021, numero 7280 , Rv. 660912-01 Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2021, numero 14268 , Rv. 661551-02 . Non e', dunque, escluso il ricorso alla prova per presunzioni, giacché esse costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione , spettando, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge così Cass. Sez. 3, sent. numero 15111 del 2013 , cit. . Proprio tale constatazione, ovvero la possibilità del ricorso alla prova presuntiva, costituisce - secondo questo collegio - ragione del sostanziale riallineamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di danno da occupazione di immobile sine titulo , rendendo non necessario la rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite di questa Corte. Resta, tuttavia, inteso che se il danno da occupazione sine titulo , in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici , un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto così, in motivazione, da ultimo, Cass., Sez. 3, ord. numero 7280 del 2021 , cit. . 9. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione, rinviando alla Corte di Appello di Venezia per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio, nel rispetto del seguente principio di diritto in caso di occupazione di un immobile sine titulo , il danno subito dal proprietario non può ritenersi in re ipsa , ma deve essere sempre provato, ancorché attraverso il ricorso a presunzioni semplici, che comunque rivelino l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, dovendo, inoltre, la liquidazione equitativa dello stesso compiersi sulla base di un prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza del pregiudizio nel caso concreto, essendo il giudice chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento . P.Q.M. La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso ed accoglie, invece, il terzo, cassando in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.