La S.C. sul contenuto decisorio dell’ordinanza emessa a seguito di trattazione della causa

L'ordinanza ex articolo 348-bis c.p.c. emessa a seguito di trattazione della causa ha natura di sentenza per il suo contenuto decisorio.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a intervenire in causa per sinistro marittimo. Nello specifico, la Corte d'Appello non aveva ammesso la CTU chiesta dai ricorrenti reputando non sussistente il presupposto del sinistro marittimo a seguito della trattazione in senso sostanziale della causa, e la questione era stata decisa con l'adozione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 348-bis c.p.c., provvedimento che non tollera un contenuto decisionale. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che nel caso in cui una ordinanza venga emessa a seguito di trattazione della causa, in senso sostanziale per la valenza decisoria del medesimo provvedimento, quest'ultima sfugge alla qualificazione ai sensi dell'articolo 348-bis c.p.c., avendo natura di sentenza per il suo contenuto decisorio. Pertanto, «nel caso in cui l'ordinanza emessa in applicazione dell'articolo 348-bis c.p.c. sia sorretta da una ratio decidendi diversa da quella della pronuncia di primo grado, vi attribuisce natura di sentenza, con il conseguente effetto sostitutivo del provvedimento di primo grado» Cass. civ., numero 15644/2017 . Ciò premesso, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto «l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli articolo 348-bis e 348-ter c.p.c., che dirima la controversia insorta in sede di giudizio di appello in ordine a questione di rito, quale quella della sussistenza dei presupposti di legge per la nomina di consulente tecnico ai sensi degli articolo 599 e 600 cod. nav., è ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost., in quanto, per la sua funzione di decisione dotata di efficacia sostitutiva della decisione di primo grado, risulta emessa fuori del presupposto di legge costituito dall'adozione del provvedimento prima di procedere alla trattazione della causa».

Presidente Gaetano – Relatore Scoditti Fatti di causa 1. G.S., in proprio e quale genitore dei minori V.J., V.L. e V.E., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia P.S. chiedendo, previo accertamento della responsabilità ai sensi dell'articolo 1681 c.c., o in subordine ai sensi dell'articolo 2043 c.c., la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 8.768.946,16, o quella di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Espose in particolare parte attrice quanto segue. Il congiunto V.J.R., a bordo di una gondola nel OMISSIS , condotta dal convenuto, era deceduto, mentre la moglie ed i figli, odierni attori, a bordo con lui avevano riportato lesioni di diversa gravità, a seguito di investimento della gondola da parte del vaporetto ACTV condotto da V.M., nell'ambito di un sinistro che aveva visto coinvolti anche il vaporetto condotto da D.A.R., quello condotto da Z.F., un'altra gondola condotta da F.D. ed il moto-taxi della Cooperativa Serenissima Taxi condotto da A.F Il P. aveva ormeggiato la gondola all'ormeggio del OMISSIS in un punto avanzato verso il centro del canale e corrispondente alla sporgenza dell'imbarcadero ed era sceso dall'imbarcazione e salito sul pontile, appena avvedutosi del pericolo, omettendo di consigliare ai suoi passeggeri di fare altrettanto ed omettendo in alternativa di retrocedere di pochi metri accostando alla riva sinistra. Si costituì la parte convenuta eccependo la prescrizione semestrale di cui all'articolo 418 c.numero e chiedendo il rigetto della domanda. Chiamò inoltre in causa Reale Mutua Ass.ni e ATCV s.p.a Quest'ultima chiamò in causa A.F., la Cooperativa Serenissima Taxi, e F.D., che a loro volta chiamarono in causa Generali Assicurazioni. 2. Con sentenza di data 4 dicembre 2018 il Tribunale adito rigettò la domanda, condannando la parte attrice alla rifusione delle seguenti spese processuali Euro 52.000,00 in favore di P.S. Euro 52.000,00 in favore di Reale Mutua Euro 25.000,00 in favore di ATCV s.p.a. Euro 25.000,00 in favore di A.F. e Cooperativa Serenissima Euro 25.000,00 in favore di Generali Italia quale assicuratore del moto-taxi Euro 25.000,00 in favore di F.D. Euro 25.000,00 in favore di Generali Italia quale assicuratore di F.D Premesso che erano state prodotte le sentenze di condanna penale per omicidio colposo aggravato di V.M., D.Ambrosi R., Z.F., A.F. e F.D., osservò il Tribunale che con riferimento all'azione contrattuale era intervenuta la prescrizione semestrale ai sensi dell'articolo 1680 c.c., e articolo 418 c.numero , e non quella annuale di cui all'articolo 2951, né risultava l'inapplicabilità del codice della navigazione alla luce della L.R. Veneto numero 63 del 1993, articolo 23, disposizione che prevedeva che al servizio pubblico di trasporto di persone con natanti, assimilato al servizio taxi, non si applicassero le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa , tenuto conto della gerarchia delle fonti e dell'impossibilità per i provvedimenti amministrativi di derogare alla legge, nonché dell'esclusione delle procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa. Aggiunse che il termine di prescrizione di cui all'articolo 2947 c.c., comma 3, era riferibile alla sola azione extracontrattuale e che per avvalersi di tale termine era necessaria una fattispecie che integrasse gli elementi oggettivi e soggettivi di un fatto di reato, ovvero della fattispecie di responsabilità extracontrattuale, senza potersi avvalere della presunzione a fondamento dell'azione contrattuale. Osservò ancora che doveva essere disattesa la domanda subordinata ai sensi dell'articolo 2043 alla luce delle risultanze degli atti penali e dell'inchiesta amministrativa, la quale, svolta dalla Direzione Marittima di Venezia ai sensi dell'articolo 579 c.numero e segg., aveva concluso nel senso che non si ravvisa alcuna responsabilità colposa nei confronti del P. . ed anzi ravvede una condotta prudente ed incolpevole allorquando si affianca al pontile OMISSIS per minimizzare il rischio di sinistro marittimo e tutelare se stesso e gli occupanti ed, a conferma di quanto già rilevato dal GIP nel decreto di archiviazione, si leggeva che l'indagato, nella situazione data, ha tenuto l'unica condotta di navigazione corretta e, dall'esito degli esperimenti giudiziali, non vi erano altre condotte che avrebbero potuto porre in salvo i passeggeri . Aggiunse ulteriormente che l'inchiesta amministrativa aveva rilevato la correttezza della manovra posta in essere dal P., non potendosi sostenere che la gondola si trovasse prossima alla mezzeria del canale, mentre, come rilevato dai consulenti del PM, l'unico punto di attracco parallelo alla sponda del canale era rappresentato dal pontile del OMISSIS , e che, essendo avvenuta la collisione appena quattordici secondi dopo l'accosto al pontile, come evidenziato nell'inchiesta amministrativa, il P. non aveva avuto tempo sufficiente per spostare il mezzo o evacuare gli occupanti, allorquando si era accorto del mezzo ACTV in rapido e pericoloso avvicinamento alla sua gondola. Precisò che in ogni caso non vi erano elementi sicuri per ritenere che, se anche avvisati del pericolo, gli occupanti sarebbero riusciti nei pochi secondi di tempo a mettersi in salvo scendendo dalla gondola. Concluse nel senso dell'assorbimento delle chiamate in garanzia non essendovi stata estensione da parte degli attori della domanda ai terzi chiamati. 3. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza comunicata in data 9 maggio 2019 la Corte d'appello di Venezia dichiarò inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte appellata nella misura di Euro 19.366,00. Osservò la corte territoriale che la sentenza appellata era corretta sia nel dispositivo che nella motivazione e che l'istanza di ammissione di CTU proposta dagli appellanti in udienza non era ammissibile perché la controversia non rientrava fra quelle prevista dall'articolo 589 c.numero non potendosi qualificare la gondola coma nave . 4. Ha proposto ricorso per cassazione G.S., in proprio e quale genitore dei minori V.J., V.L. e V.E., avverso sia l'ordinanza della Corte d'appello che la sentenza del Tribunale, sulla base di nove motivi. Resistono con distinti controricorsi P.S., F.D., Società Reale Mutua Assicurazioni, Generali Italia s.p.a. e ACTV s.p.a Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate E' stata depositata memoria di parte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 136, 589, 599 e 600 c.numero , ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che l'ordinanza della corte d'appello è suscettibile d'impugnazione sia per la diversa ed ulteriore argomentazione rispetto alla decisione di primo grado, relativa alla mancata ammissione di CTU, sia per il contrasto con la decisione di primo grado, la quale si è basata sull'inchiesta amministrativa sul presupposto che si sia trattato di sinistro marittimo , circostanza esclusa dal giudice di appello. Aggiunge che l'ordinanza ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., è nulla per la mancata ammissione di CTU, obbligatoria ai sensi dell'articolo 599 c.numero , trattandosi di sinistro marittimo per la dipendenza dei danni da urto di navi e data la natura meramente amministrativa dell'inchiesta formale. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 599 e 600 c.numero , ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4. Osserva la parte ricorrente che, pur trattandosi di causa dipendente da sinistro marittimo, il Tribunale ha omesso di nominare il consulente tecnico e che nell'atto di appello è stato dedotta fra i motivi di impugnazione l'assenza di valore probatorio in questa sede dell'inchiesta della Direzione Marittima di Venezia . 3. Con il terzo motivo, in via subordinata, si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 1680,1681 e 2951 c.c., in relazione alla L.R. Veneto numero 63 del 1993, e alla L. numero 21 del 1992, nonché degli articolo 409 e 418 c.numero , ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che, stante l'assimilazione al servizio di taxi del servizio di gondola alla luce della citata legge regionale, deve escludersi l'applicazione delle norme del codice della navigazione e trova invece applicazione l'articolo 1681, e dunque l'articolo 2951, che prevede la prescrizione di un anno. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 1680 c.c., articolo 2947 c.c., comma 3, articolo 418 c.numero , ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che, come affermato da Cass. Sez. U. numero 1479 del 1997, l'articolo 2947, comma 3, si applica al fatto illecito non solo extracontrattuale, ma anche contrattuale e che ai fini della sussunzione del fatto nella fattispecie di reato il giudice civile non è vincolato dal decreto di archiviazione del giudice penale, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione degli elementi della fattispecie di reato, indagine non svolta dal Tribunale. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 1681 c.c., articolo 409 c.numero , ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che fra la condotta tenuta dal P. ed il danno evento vi è il nesso causale perché se non vi fosse stato l'accosto al pontile e la prolungata sosta in passiva e silenziosa attesa il sinistro non si sarebbe verificato. Aggiunge che vi è stata omissione di qualunque azione volta a tutelare l'incolumità dei passeggeri, quantomeno preavvertendoli del pericolo imminente prima di abbandonare egli stesso l'imbarcazione. 6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 2043 e 2712 c.c., articolo 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che l'inchiesta marittima non ha alcun valore probatorio in quanto di natura esclusivamente amministrativa, svolta senza contraddittorio e dedicata solo agli aspetti tecnico-nautici dell'incidente, mentre il decreto di archiviazione è irrilevante in sede civile e che non risultano valutate le videoregistrazioni del sinistro, fra cui un video amatoriale costituente una completa videoripresa del sinistro, le quali ai sensi dell'articolo 2712, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non disconosciute da colui contro cui sono prodotte. 7. Con il settimo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5. Osserva la parte ricorrente che dai video richiamati nel precedente motivo si evince la pericolosità della posizione di ormeggio prescelta dal P., nelle condizioni di traffico caotico del momento, nonché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la possibilità di attraccare alla riva in uno spazio riparato dal rischio di collisioni. Aggiunge che il video smentisce le risultanze dell'inchiesta amministrativa quanto al tempo intercorso fra l'accosto e l'evento. 8. Con l'ottavo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che, essendosi il Tribunale discostato dalla giurisprudenza dominante circa l'interpretazione dell'articolo 2697 c.c., comma 3, Cass. Sez. U. numero 1479 del 1997 , doveva essere disposta la compensazione delle spese processuali e che non dovevano essere poste a carico della parte attrice le spese per i terzi chiamati, nei confronti dei quali non era stato accettato il contraddittorio ed a cui non era stata estesa la domanda. Aggiunge che la chiamata dei terzi ha avuto carattere arbitrario perché i terzi avevano già subito la condanna penale e che abnorme è la condanna a rifondere due volte le spese in favore di Generali Assicurazioni. 9. Con il nono motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in relazione al D.M. numero 55 del 2014, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che, avuto riguardo al valore della controversia compreso fra Euro 4.000.000,00 ed Euro 8.000.000,00, il quantum di spese di lite, con la liquidazione di Euro 52.000,00 in favore sia del P. che di Reale Mutua, ha raggiunto l'abnorme somma di Euro 104.000,00 e che non essendo stata svolta istruttoria la relativa fase non doveva essere riconosciuta. Aggiunge che nella specie sussistevano i presupposti per la liquidazione nei valori minimi e che non si comprende la ragione del divario con le spese liquidate in favore dei terzi. Osserva infine che in favore dei terzi dovevano essere liquidate al più Euro 16.384,00. 10. Il primo motivo è in parte fondato ed in parte assorbito. Nel motivo di censura la parte ricorrente fa valere in primo luogo l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., ed in secondo luogo la nullità della stessa per la mancata ammissione di CTU, obbligatoria ai sensi dell'articolo 599 c.numero ove ricorrente il sinistro marittimo. 10.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex articolo 348 ter c.p.c., quando non ha una ragionevole possibilità di essere accolto, è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui all'articolo 348 bis c.p.c., comma 2, e articolo 348 ter, comma 1, primo periodo, e comma 2, primo periodo , purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso Cass. Sez. U. numero 1914 del 2016 . Costituisce vizio proprio, causa di nullità del provvedimento, anche l'ipotesi in cui l'ordinanza ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., la quale deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa di cui all'articolo 350 c.p.c., venga emessa successivamente Cass. numero 10409 del 2020 . In realtà, la trattazione della causa, in quanto funzionale alla decisione della domanda e delle questioni, pregiudiziali e non, di rito e delle questioni preliminari di merito ad esempio l'eccezione di prescrizione riproposta ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. , che la contraddistinguono, è nozione non riducibile all'ingresso formale in una fase, ma ha anche valenza sostanziale sotto il profilo della fattispecie processuale preordinata a dirimere la controversia mediante la decisione. Con riferimento alle questioni che si dispiegano ai fini della statuizione in ordine alla domanda, vi è dunque trattazione quando sia insorta controversia in ordine alla questione suscettibile di essere risolta ai fini della decisione della causa. Se la questione è stata decisa, vuol dire che vi è stata trattazione ed una ordinanza che venga emessa a seguito di trattazione, in senso sostanziale per la valenza decisoria del medesimo provvedimento, sfugge alla qualificazione ai sensi dell'articolo 348 bis, pur conferitole dal giudice di appello, avendo natura di sentenza proprio per il suo contenuto decisorio. Il vizio proprio dell'ordinanza risiede nell'adozione della forma di cui all'articolo 348 bis, nonostante il contenuto decisionale del provvedimento in quanto emesso a seguito di trattazione di questione ed in funzione di risoluzione della medesima questione. A seguito dell'acquisita natura di sentenza il provvedimento ha effetto sostitutivo della decisione di primo grado, la quale deve intendersi rimossa dal mondo del diritto, non potendo vigere nel medesimo ordinamento giuridico, per il principio di esclusività del criterio di valutazione giuridica, una duplicità di decisioni giurisdizionali del medesimo caso concreto. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articolo 348 bis e 348 ter, non ha efficacia di decisione e norma del caso concreto, suscettibile di passare in cosa giudicata, resta la decisione di primo grado, come ben si intende dal fatto che il ricorso per cassazione, a norma dell'articolo 360, è proposto nei confronti del provvedimento di primo grado e non di quello di secondo grado articolo 348 ter, comma 3 , impugnabile limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale. Se invece l'ordinanza ha portata di decisione, per essere stata adottata all'esito di trattazione di questione insorta nel giudizio, è essa che consegue il posto di norma del caso concreto, in grado di diventare cosa giudicata. La funzione di decisione è tuttavia perseguita mediante la struttura del provvedimento adottato ai sensi degli articolo 348 bis e 348 ter, e dunque non secondo le forme previste dalla legge. Si realizza infatti il risultato dell'adozione del provvedimento di inammissibilità nonostante l'ingresso nella fase di trattazione, in senso sostanziale, della causa. Coerente a tale conclusione è la giurisprudenza di questa Corte la quale, nel caso in cui l'ordinanza emessa in applicazione dell'articolo 348 bis, sia sorretta da una ratio decidendi diversa da quella della pronuncia di primo grado, vi attribuisce natura di sentenza, con il conseguente effetto sostitutivo del provvedimento di primo grado Cass. numero 15644 del 2017 numero 25423 del 2017 e numero 25366 del 2018 . 10.2. Nelle cause per sinistri marittimi, qualora si controverta su questioni tecniche, la nomina del consulente tecnico e la sua partecipazione alla fase decisoria del processo, ai sensi degli articolo 599 e 600 c.numero , sono obbligatorie tanto in primo grado, quanto nel giudizio di appello, con conseguente nullità della sentenza pronunciata senza l'osservanza delle dette formalità, qualora vi siano questioni tecniche da risolvere Cass. numero 6608 del 2014, numero 7499 del 2004, 16761 del 2002 . L'obbligatorietà della nomina del consulente tecnico anche in grado di appello, ove ricorra il presupposto del sinistro marittimo, impone di prescindere dalla circostanza che in primo grado non vi sia stata nomina del consulente e che sul punto non vi sia stato motivo di appello. Nel caso di specie, come si legge nell'ordinanza della corte territoriale, all'udienza i procuratori dell'appellante avevano chiesto l'ammissione della CTU prevista dall'articolo 599 c.numero . Il giudice di appello non ha ammesso la CTU reputando non ricorrente il presupposto del sinistro marittimo. Con l'istanza proposta dall'appellante era insorta controversia in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la nomina del consulente ai sensi dell'articolo 599, ossia se si trattasse di sinistro marittimo ed emergessero questioni tecniche. La controversia è stata decisa dalla corte territoriale nel senso della carenza del presupposto di legge del sinistro marittimo. In tal modo vi è stata trattazione in senso sostanziale della causa e la questione di rito insorta è stata decisa con l'adozione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 348 bis, che è provvedimento che non tollera, per quanto sopra osservato, un contenuto decisionale. Tale contenuto per un verso determina l'effetto di sostituzione della decisione di primo grado da parte dell'ordinanza avente natura di sentenza, per l'altro la nullità della medesima ordinanza non potendo il provvedimento di cui all'articolo 348 bis, contenere la decisione della causa. 10.3. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli articolo 348 bis e 348 ter c.p.c., che dirima la controversia insorta in sede di giudizio di appello in ordine a questione di rito, quale quella della sussistenza dei presupposti di legge per la nomina di consulente tecnico ai sensi degli articolo 599 e 600 c.numero , è ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7, in quanto, per la sua funzione di decisione dotata di efficacia sostitutiva della decisione di primo grado, risulta emessa fuori del presupposto di legge costituito dall'adozione del provvedimento prima di procedere alla trattazione della causa . 11. L'accoglimento del primo motivo, nella parte relativa all'adozione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 348 bis, fuori dei casi previsti dalla legge, determina l'assorbimento della restante parte del motivo, relativa alla questione della ricorrenza del presupposto del sinistro marittimo ai fini della nomina di CTU, e degli ulteriori motivi di ricorso, così restando assorbita anche la stessa impugnazione della sentenza di primo grado. Il giudice di rinvio dovrà provvedere nuovamente sulla questione della nomina del c.t.u., facendosi carico delle questioni qui rimaste assorbite. Va quindi cassata l'ordinanza della corte territoriale, con rinvio alla medesima corte territoriale per la decisione in ordine ai motivi dell'atto di appello, cui il processo risulta restituito, nonché sull'istanza di c.t.u. anche al lume delle dette questioni. P.Q.M. accoglie parzialmente il primo motivo, con assorbimento della restante parte del primo motivo e degli ulteriori motivi di ricorso e dunque dell'impugnazione della sentenza di primo grado cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.