In appello l’uomo era stato condannato per commercio di prodotti con marchi falsi e per ricettazione. In Cassazione, invece, viene ridimensionato l’episodio, e viene sancita la non punibilità.
Non punibile il venditore ambulante beccato a proporre alla clientela merce contraffatta. Decisiva la constatazione che l'uomo era in possesso di appena nove paia di scarpe Cass. penumero , sez. II, 13 ottobre 2021, numero 43068 . Concordi i Giudici di primo e di secondo grado l'uomo sotto processo, beccato a detenere merce contraffatta destinata alla vendita, viene condannato per « commercio di prodotti con marchi falsi » e per « ricettazione ». Col ricorso in Cassazione, però, il difensore dell'uomo prova a mettere in discussione la solidità dell'impianto accusatorio, ponendo in evidenza, tra l'altro, «la natura grossolana dei falsi» e «l'assenza di prove che gli oggetti sequestrati fossero contraffatti e di circostanze di fatto dimostrative della falsità dei prodotti», e sostenendo poi sia impossibile parlare di ricettazione, vista la mancanza di prove sul fatto che il suo cliente «fosse l'effettivo proprietario della merce e che questa fosse destinata alla vendita» e sulla «provenienza delittuosa della merce». In ultima battuta, poi, il legale si gioca la carta della non punibilità, sottolineando «il modesto quantitativo di beni contraffatti posseduto» dal suo cliente, ossia «nove paia di scarpe». Dalla Cassazione ribattono prontamente che non è in discussione l'evidente responsabilità del venditore ambulante. Ciò alla luce di alcuni dati di fatto inconfutabili, ossia, «la natura contraffatta dei beni e l' idoneità ad ingannare la pubblica fede la loro destinazione alla vendita la consapevolezza dell'uomo, stante le circostanze di fatto e la natura degli stessi beni, di ricevere e detenere prodotti di provenienza delittuosa». Tuttavia, l'uomo può comunque evitare la condanna. Decisiva l'applicazione, da parte dei Giudici di terzo grado, della cosiddetta « causa di non punibilità ». Essa è stata esclusa in appello alla luce del «requisito ostativo riconducibile alla pena edittalmente prevista per il delitto di ricettazione, anche nella forma attenuata». Questa considerazione viene però messa in discussione in Cassazione, laddove i magistrati osservano che ci si trova di fronte a «una ricettazione lieve , relativa ad un numero di beni contraffatti esiguo - nove paia di scarpe -». Per completare il quadro, poi, viene rilevato che l'uomo sotto processo «è incensurato » e che «il fatto è descritto come episodico», mentre «esigui sono il danno ed il pericolo, tanto che», rilevano i Giudici, «la pena risulta essere stata determinata nei minimi edittali». Tirando le somme, il venditore ambulante può tirare un sospiro di sollievo per i Giudici è « non punibile », vista la particolare tenuità del fatto a lui addebitato.
Presidente Di Paola – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto e in diritto 1. N.N. ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 25/11/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli articolo 81 cpv., 474 e 648 cpv. c.p. Al riguardo deduce i vizi di cui all' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , c ed e , in ordine 1 al delitto di cui all' articolo 474 c.p. , stante l'idoneità dell'azione ad ingannare la pubblica fede, sul rilievo della natura grossolana del falso. 2 all'elemento soggettivo del reato di cui all' articolo 474 c.p. , stante l'assenza di prova che gli oggetti sequestrati fossero contraffatti e assenza di circostanze di fatto obiettivamente dimostrative della falsità dei prodotti 3 all'affermazione di responsabilità anche in ordine al delitto di ricettazione, stante l'assenza di prova che il ricorrente fosse l'effettivo proprietario della merce e che questa fosse destinata alla vendita 4 all'elemento soggettivo del reato di cui all' articolo 648 c.p. , e all'assenza di prova sulla provenienza delittuosa della merce 5 alla mancata applicazione dell' articolo 131 bis c.p. , stante il modesto quantitativo dei beni contraffatti posseduto nove paia di scarpe . 2. Con note in data 15/9/2020, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso con particolare riguardo alle censure mosse con i primi quattro motivi di ricorso. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 22/9/2021, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Tanto premesso, il ricorso è fondato con riguardo all'ultimo motivo, mentre sono inammissibili gli altri in punto di sussistenza dei reati e di affermazione di responsabilità. 4.1. I primi quattro motivi risultano, infatti, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi risultano, altresì, non scanditi da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata, con cui si sono evidenziati gli elementi caratterizzanti la natura contraffatta dei beni e l'idoneità ad ingannare la pubblica fede le ragioni della destinazione degli stessi alla vendita la consapevolezza dell'imputato, stante le circostanze di fatto e la natura degli stessi beni, di ricevere e detenere beni di provenienza delittuosa. 4.2. Il quinto motivo è fondato. Invero l'esclusione della speciale causa di non punibilità è stata fondata dalla Corte di merito esclusivamente sull'esistenza del requisito ostativo riconducibile alla pena edittalmente prevista per il delitto di ricettazione anche nella forma attenuata. Tuttavia, tale preclusione è nelle more venuta meno a seguito della sentenza della Corte Cost. numero 156 del 2020 . All'applicazione dell' articolo 131 bis c.p. , può pervenire direttamente la Corte di legittimità senza procedere ad annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto nelle decisioni di merito non sono evidenziati elementi valutativi aventi carattere preclusivo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, della suddetta disposizione. Dalla lettura delle sentenze di merito risulta infatti che si tratta di una ricettazione lieve, relativa ad un numero di beni contraffatti esiguo 9 paia di scarpe , l'imputato è incensurato, il fatto è descritto come episodico, esiguo è il danno ed il pericolo, tanto che la pena risulta essere stata determinata nei minimi edittali sulla possibilità per la Corte di cassazione di ritenere la causa di non punibilità nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, vedi Sez. 6, numero 36518 del 2020, Rv. 280118 . 5. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto. Motivazione semplificata. Motivazione semplificata.