Esecutività della sentenza di condanna ed effettiva conoscenza del procedimento

«La conoscenza del procedimento che, se provata esclude il diritto ad impugnare la sentenza di condanna, va riferita alla conoscenza dello svolgimento del processo».

Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, di un'imputata, di ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna per il reato di furto aggravato, emessa dal Tribunale di Piacenza. L'accusata ricorre, quindi, in Cassazione deducendo l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione e travisamento del motivo di ricorso. La doglianza è fondata. L'articolo 670 c.p.p. prevede che «l'incidente di esecuzione per contestare l'esistenza e la validità del titolo esecutivo, postula il difetto di conoscenza legale del provvedimento in dipendenza dell'omessa notificazione dell'estratto al condannato contumace», mentre la restituzione nel termine per impugnare di cui all'articolo 175, comma 2, c.p.p. presuppone che «il procedimento, che deve assicurare la conoscenza legale, sia corretto e validamente terminato e che, a dispetto della regolarità delle notificazioni compiute, il condannato non abbia avuto conoscenza del procedimento e della sentenza conclusiva per effetto di una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza reale della decisione». Ne consegue la natura prioritaria e pregiudiziale dell'istanza di non esecutività della sentenza, che se accolta, comporta la sospensione dell'esecuzione, l'eventuale liberazione del condannato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. L'articolo 161, comma 1, c.p.p. dispone, inoltre, che «nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato non detenuto né internato, il giudice, il PM o la Polizia giudiziaria lo invitano a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore». Il comma 4 dell'articolo cit. prescrive che «nel caso previsto dal comma 1, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore quando la dichiarazione o elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee». Nel caso di specie, la ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento poiché la Polizia giudiziaria aveva provveduto a contestarle il fatto medesimo e aveva proceduta sia a perquisirla sia a sequestrare l'oggetto della refurtiva. Il Tribunale avrebbe, quindi, disatteso i principi affermati dalla Corte di Cassazione secondo cui «l'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la cognizione di un atto posto in essere dalla polizia giudiziari prima dell'inizio del procedimento né di un qualsiasi atto successivo all'iscrizione ex articolo 335 c.p.p. – tra cui anche l'avviso di conclusione delle indagini preliminari che rappresenta una comunicazione fatta dal PM di quale sia il contenuto dell'accusa senza, però, alcuna indicazione di quale sia il futuro sviluppo del procedimento, ma deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, contenente, per l'appunto, l'imputazione contestata, la data del processo e le conseguenze cui il soggetto va incontro in caso di mancata presentazione all'udienza fissata, così da metterlo in condizione di rinunciare consapevolmente al diritto di essere presente e di essere sentito dal giudice chiamato a decidere» Cass. numero 28912/2019 . Ne consegue che «la conoscenza del procedimento che, se provata esclude il diritto ad impugnare la sentenza di condanna, va riferita alla conoscenza dello svolgimento del processo» e l'ordinanza impugnata, «mentre è corretta quanto al rigetto dell'istanza formulata ex articolo 670 c.p.p. per essere le notificazioni eseguite conformi al sistema, al contrario ha omesso di investigare se la ricorrente avesse comunque avuto effettiva conoscenza del processo e della sentenza mediante contatti con il difensore d'ufficio o per altra via, valorizzando elementi idonei a superare la presunzione di cui all'articolo 175, comma 2, c.p.p.».

Presidente Iasillo – Relatore Saraceno Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo sulla domanda proposta da B.V. , tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna per il reato di furto aggravato, emessa a suo carico dal Tribunale di Piacenza il 3 maggio 2001, irrevocabile il 22 ottobre 2001, rigettava tale richiesta. 1.1. La condannata aveva contestato il passaggio in giudicato della sentenza, sostenendo che l'esecutività della stessa era stata erroneamente dichiarata a causa del fatto che la notifica dell'estratto contumaciale e prima ancora di tutti gli atti processuali era stata effettuata, ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, a mani del difensore di ufficio, anziché con il rito degli irreperibili, in violazione delle più elementari regole della logica e della civiltà giuridica ed in particolar modo delle disposizioni dell'articolo 117 Cost., e articolo 6 CEDU perché l'indicazione nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio degli articoli di legge violati articolo 624 e 625 c.p. , lungi dal contenere una puntuale descrizione dei fatti contestati, non avrebbe consentito di ritenere integrata quella debita informazione che, ove assolta, può far desumere, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, che l'imputato si sia volontariamente disinteressato al procedimento penale a suo carico . 1.2. Rilevava il giudice predetto il corretto compimento della notificazione dell'estratto contumaciale, validamente e ritualmente eseguita mediante consegna al difensore di ufficio, dal momento che l'indagata, invitata a dichiarare o eleggere domicilio all'atto della sua identificazione, non vi aveva provveduto. Osservava, inoltre, che non residuavano dubbi in ordine all'effettiva conoscenza, da parte della ricorrente, del procedimento definito con l'indicata sentenza, giacché, a prescindere dalla mancata indicazione del nominativo del difensore di ufficio nel verbale di identificazione/elezione di domicilio, il personale di p.g., intervenuto nell'immediatezza del fatto, aveva proceduto alla perquisizione e al sequestro della refurtiva, rinvenuta ancora in suo possesso. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessata per il tramite del difensore, il quale ha lamentato insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento del motivo di ricorso . Dal verbale di identificazione ed elezione di domicilio, redatto dal personale di p.g., emerge che B.V. si era riservata la nomina del difensore fiduciario e aveva rifiutato di eleggere recte, dichiarare domicilio perché senza fissa dimora. Quello stesso verbale, però, non recava l'indicazione del nome del difensore di ufficio presso il quale sarebbe stata eseguita la notificazione degli atti, così rendendo impossibile all'allora indagata comprendere a chi ella dovesse rivolgersi per avere contezza delle accuse mosse a suo carico, dell'andamento del procedimento penale scaturito dalla notizia di reato comunicata in quella occasione o del celebrando giudizio . In assenza di una contestuale designazione del difensore di ufficio o della successiva comunicazione del difensore designato, era, dunque, da ritenersi irritualmente eseguita la notifica dell'estratto contumaciale e di tutti gli atti processuali precedenti donde il difetto di conoscenza legale, prima ancora che reale, del procedimento e del provvedimento. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 1. La consultazione degli atti del fascicolo, cui questa Corte è abilitata per la natura delle questioni dedotte, consente innanzitutto di comprendere che con l'incidente di esecuzione sopra testualmente trascritto nella parte di interesse la condannata, oltre ad eccepire l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale, aveva, anche e nella sostanza, allegato l'incolpevole ignoranza del procedimento e della sentenza che l'aveva concluso. Non può, quindi, condividersi la critica mossa al provvedimento che avrebbe travisato il motivo di ricorso, apparendo del tutto corretta l'interpretazione e la considerazione della domanda introduttiva dell'incidente di esecuzione, proposta dal giudice di merito, che - proprio in ragione della situazione fattuale rappresentata dalla condannata anche in termini di mancata incolpevole conoscenza del processo, legittimante la proposizione del diverso rimedio della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale - l'ha considerata sia sotto il profilo della contestazione sull'esistenza e la valida formazione del titolo esecutivo, sia sotto il profilo della mancata conoscenza del procedimento e della sentenza non impugnata per fatto involontario. 2. Invero, l'incidente di esecuzione, previsto dall'articolo 670 c.p.p., per contestare l'esistenza e la validità del titolo esecutivo, postula il difetto di conoscenza legale del provvedimento in dipendenza dell'omessa notificazione dell'estratto al condannato contumace, mentre la restituzione nel termine per impugnare di cui all'articolo 175 c.p.p., comma 2, presuppone che il procedimento, che deve assicurare la conoscenza legale, sia corretto e validamente terminato e che, a dispetto della regolarità delle notificazioni compiute, il condannato non abbia avuto conoscenza del procedimento e della sentenza conclusiva, per effetto di una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza reale della decisione. Così definiti gli ambiti di applicazione dei due istituti, ne risulta la natura prioritaria e pregiudiziale dell'istanza di non esecutività della sentenza, che, se accolta, comporta la sospensione dell'esecuzione, l'eventuale liberazione del condannato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita, facendo così decorrere nuovamente il termine per l'impugnazione e rendendo superflua la disamina della subordinata istanza di restituzione nel termine. 3. Tanto precisato, osserva la Corte che la dedotta irritualità della notifica dell'estratto contumaciale non pare fondata. L'articolo 161 c.p.p., comma 1, dispone che, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto nè internato, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria lo invitano a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. E il successivo comma 4, prescrive che, nel caso previsto dal comma 1, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore, quando la dichiarazione o elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee . Va, quindi, rilevato che correttamente l'estratto contumaciale è stato notificato al difensore di ufficio successivamente designato, in quanto l'allora indagata, invitata a dichiarare o eleggere domicilio nel primo atto compiuto dalla polizia giudiziaria, con contestuale ricezione degli avvertimenti di rito, ciò non ha fatto. E tanto è sufficiente a legittimare il ricorso alla procedura notificatoria di cui all'articolo 161 c.p.p., comma 4, giacché l'invito alla dichiarazione o elezione di domicilio non prescrive la contestuale nomina di un difensore di ufficio all'imputato o indagato che sia privo di difensore di fiducia, ma solo l'avvertimento che, in mancanza di dichiarazione o di elezione, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore da cui l'interessato risulti assistito, sia esso fiduciario o designato di ufficio. Gli arresti giurisprudenziali citati dalla ricorrente sono impropriamente richiamati, in quanto riguardano la diversa fattispecie della nullità dell'elezione di domicilio in incertam personam, in quanto atto non compiutamente formato nella parte essenziale per le cui finalità l'ordinamento l'ha previsto ossia l'indicazione precisa del luogo ove eseguire le notificazioni processuali. Si è sostenuto, infatti, che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ancora nominato, non possa ritenersi validamente perfezionata, essendo assolutamente incerta, alla stregua dell'atto, la identità della persona fisica destinataria delle notificazioni Sez. 1, numero 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163 la mancata indicazione in essa del nominativo del domiciliatario il difensore di ufficio la cui designazione sia stata rimessa ad un momento successivo determina la carenza, nell'elezione, di un requisito essenziale per la sua formazione e per la sua stessa riconoscibilità come atto processuale tipizzato dall'ordinamento, con l'inevitabile conseguenza che ogni successivo atto processuale notificato presso il domicilio in tal guisa eletto è inficiato da nullità derivata, giacché portato a conoscenza dell'interessato in un luogo soltanto genericamente indicato nella elezione stessa, circostanza che ne mette in dubbio la reale conoscenza da parte del notificato Sez. 1, numero 7430 del 17/01/2017, Canalini, Rv. 269227 . Date queste puntualizzazioni, è agevole osservare come non siano affatto pertinenti al caso in disamina i citati arresti una cosa è l'invalidità dell'elezione di domicilio senza indicazione del nome della persona presso la quale il domicilio è da intendersi eletto, da considerarsi come insussistenza dell'elezione stessa, con conseguente nullità delle notificazioni eseguite presso il domicilio genericamente indicato altra è la notificazione eseguita mediante consegna al difensore quando, nel caso previsto dall'articolo 161 c.p.p., comma 1, la dichiarazione o elezione di domicilio non vi sia stata. E, d'altro canto, anche la disposizione di cui all'articolo 28 disp. att. c.p.p., cui sembra fare implicito riferimento la ricorrente e che prevede che il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da sanzione di nullità sicché, in ossequio al principio della tassatività dei vizi che comportano nullità articolo 177 c.p.p. , non si può ritenere che la mancata comunicazione del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell'atto al cui compimento era finalizzata la designazione, ossia l'assistenza nel corso del processo Sez. 2, numero 48055 del 28/09/2018, Lleshi Fatos, Rv. 275511 Sez. 6, Sentenza numero 26095 del 03/06/2010, Attene, Rv. 248036 Sez. 1, numero 9541 del 02/02/2006, Matei, Rv. 233540 . 4. La correttezza della soluzione offerta alle questioni che investono il titolo esecutivo e la regolarità della sua formazione non impedisce di rilevare i vizi che affliggono il provvedimento quanto alla ritenuta reale conoscenza del procedimento e della sentenza che ho ha definito. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che la ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento in quanto, nell'immediatezza del fatto illecito commesso, la polizia giudiziaria aveva provveduto a contestarle precisamente il fatto medesimo, aveva proceduto a perquisirla e a sequestrare l'oggetto della refurtiva ancora personalmente detenuto . Così opinando, il Tribunale ha disatteso i principi, più volte affermati da numerosi arresti di questa Corte regolatrice, secondo cui l'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la cognizione di un atto posto in essere dalla polizia giudiziaria prima dell'inizio del procedimento, nè di un qualsiasi atto successivo all'iscrizione ex articolo 335 c.p.p., - tra cui anche l'avviso di conclusione delle indagini preliminari che rappresenta una comunicazione fatta dal pubblico ministero di quale sia il contenuto dell'accusa senza, però, alcuna indicazione di quale sia il futuro sviluppo del procedimento -, ma deve essere riferita - come recentemente e autorevolmente ribadito da Sez. U. numero 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, contenente, per l'appunto, l'imputazione contestata, la data del processo e le conseguenze cui il soggetto va incontro in caso di mancata presentazione all'udienza fissata, così da metterlo in condizione di rinunciare consapevolmente al diritto di essere presente e di essere sentito dal giudice chiamato a decidere. 5. In conclusione, la conoscenza del procedimento che, se provata esclude il diritto ad impugnare la sentenza di condanna, va riferita alla conoscenza dello svolgimento del processo e l'ordinanza impugnata, mentre è corretta quanto al rigetto dell'istanza formulata ex articolo 670 c.p.p., per essere le notificazioni eseguite conformi al sistema, al contrario ha omesso di investigare se la ricorrente avesse comunque avuto effettiva conoscenza del processo e della sentenza mediante contatti con il difensore di ufficio o per altra via, valorizzando elementi inidonei a superare la presunzione di cui all'articolo 175 c.p.p., comma 2. S'impone, dunque, l'annullamento del provvedimento con rinvio al giudice dell'esecuzione che dovrà riesaminare, se tempestiva, l'istanza, sia pure formulata in modo non del tutto chiaro, di restituzione in termini, e, uniformandosi ai superiori principi, risolverla con un congruo corredo esplicativo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia. Motivazione semplificata.