L’adozione mite, un’ipotesi prevista nel nostro ordinamento?

La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione numero 35840/2021 ha ribadito che l’adozione legittimante è l’ extrema ratio a cui si deve pervenire solo allorché non si ravvisi alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici, per lo stato di abbandono in cui questo si trova o per il grave danno che il perdurare del relativo legame potrebbe recare allo sviluppo equilibrato della sua personalità individuale.

Pertanto, in armonia con l'affermazione del principio della Corte Europea e con le previsioni di diritto interno, che sanciscono il diritto prioritario del minore ad essere cresciuto e allevato nella sua famiglia di origine, occorre, pur sempre, verificare la possibilità e la concreta percorribilità di un modello di adozione compatibile con la non recisione in toto dei legami con il genitore biologico. I genitori biologici , che avevano visto recidere completamente il loro legame affettivo con i tre figli minori , nonostante il diverso parere espresso dal CTU, impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che, confermato lo stato di adottabilità , respingeva ogni ipotesi di adozione mite proposta dai ricorrenti, in ragione del fatto che, secondo la Corte territoriale, tale ultimo istituto era estraneo al vigente sistema di legge. In particolare, la sentenza della Corte d'Appello disponeva il ripristino dei contatti personali tra i fratelli, anche se affidati a nuclei familiari differenti, ma non si era pronunciata sulle altre domande, tra cui il mantenimento dei contatti con i genitori e l'adozione mite, tese a mitigare gli effetti della dichiarazione di adottabilità. La Corte d'Appello, quindi, non prendeva in considerazione alcuna soluzione intermedia all'adozione legittimante e non teneva conto del pregiudizio, pur evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, che i minori avrebbero patito sul piano psicologico e psicopatologico dalla censura definitiva della relazione con la coppia genitoriale. La Corte di Cassazione adita accoglieva, per contro, i motivi e le censure sollevate dai genitori alla sentenza di secondo grado, i quali erano tutti essenzialmente volti all'applicazione di una forma di adozione mite così che fosse consentito il proseguimento del legame e del rapporto affettivo con la prole. Nella sua pronuncia, la Corte di Cassazione sottolineava, infatti, che la sentenza della Corte territoriale appariva in aperto contrasto con il dato normativo e con l'orientamento sviluppato e consolidato della stessa Corte Suprema. In particolare, la Cassazione chiariva che la forma di adozione mite trova il suo fondamento nella previsione dell'adozione in casi particolari , di cui alla norma dell' articolo 44, lett d , l. n.184/1983 , da intendersi come clausola aperta e di chiusura del sistema. Tale forma di adozione si struttura in modo completamente differente, sia nei presupposti, che negli effetti, dall'adozione piena o legittimante. Infatti, se quest'ultima è costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia, l'adozione mite, o in casi speciali, crea, invece, un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto del figlio con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. L'adozione in casi particolari può essere inoltre dichiarata anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di abbandono del minore adottando, non essendo tale situazione un limite normativo all'applicazione della disciplina, e si ispira al principio cardine della normativa dell'adozione in casi speciali, ovvero l'effettiva realizzazione degli interessi del minore. Tale forma di adozione si adatta, quindi, perfettamente ad ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico , in cui a una grave fragilità genitoriale si associa purtuttavia la permanenza di un rapporto affettivo significativo. La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che nel nostro ordinamento, con i modelli di adozione fondati sulla radicale recisione del rapporto con i genitori biologici, ne convivono altri, che escludono la ricorrenza di tale requisito e che trovano fondamento nella natura di ipotesi residuale e aperta dell'adozione casi particolari. L' adozione legittimante deve quindi essere l' extrema ratio a cui si perviene, allorché non si ravvisa alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici, mentre, se il preminente interesse del minore lo richiede, occorre verificare la possibilità e concreta percorribilità di un modello di adozione che sia compatibile con la non recisione dei legami col genitore biologico . Questa pluralità di modelli di adozione presenti nel nostro ordinamento, sottolinea in aggiunta la Corte di Cassazione, appare in perfetta armonia con l'affermazione del principio della Corte Europea e con le previsioni di diritto interno, che sanciscono il diritto prioritario del minore essere cresciuto elevato nella sua famiglia di origine, talchè si giustifica la previsione di modelli ulteriori e differenti all'adozione legittimante ed anzi diviene pur sempre necessario valutare , caso per caso, il ricorso ad un modello di adozione che non comporti sempre e a prescindere la recisione in toto dei rapporti del minore con la famiglia di origine.

Presidente Valitutti Relatore Dolmetta Fatti di causa 1. Con sentenza depositata nel marzo 2019, il Tribunale per i minorenni di Venezia ha dichiarato lo stato di adottabilità di T.I., T.R. e T.V Avverso questa pronuncia i genitori dei minori, T.N. e M.B. hanno proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Venezia. Che la ha respinto, con sentenza depositata in data 26 novembre 2019. 2. In apertura di motivazione, la Corte territoriale ha riferito che il CTU, depositando la propria relazione, aveva propeso per una soluzione che nel concreto non interrompesse il legame e il rapporto tra dei genitori con i figli , nel contempo sottolineando, peraltro, che i genitori non erano da soli in grado di farsene carico in maniera adeguata le loro risorse non possono essere sufficienti per reggere la delicata e complessa gestione dei tre figli, che presentano anche della problematiche che non sono di facile gestione neppure per persone che sono maggiormente dotate . E ha aggiunto che, sulla base di questi rilievi, il CTU era giunto alla conclusione di indicare l'applicazione in fattispecie dell'istituto della c.d. adozione mite. Valutando negativamente tale indicazione, la Corte territoriale ha affermato che l'adozione mite è istituto che, com'e' noto, non è previsto dalla legislazione vigente, trattandosi di una forma intermedia tra adozione ordinaria e affidamento familiare, che crea uno stabile rapporto con il minore senza recidere i rapporti con la famiglia di origine . 3. Nel prosieguo, la Corte territoriale ha osservato che l'elaborato peritale aveva rilevato che il padre è affetto da una patologia psichiatrica, che va inquadrata nell'ambito dello spettro schizofrenico in cui la componente paranoidea risulta prevalente e si esprime attraverso una forma di gelosia patologica nei confronti della moglie e che la madre risulta a sua volta affetta da una forma di disturbo ansioso . Ha precisato che il padre risulta privo di occupazione e che la madre riceve, per un impiego come tirocinante in una Onlus locale, una indennità mensile lorda di Euro 315.00. Posti questi dati, la Corte ha ritenuto che il quadro di riferimento, che ne emerge, si manifesta troppo precario per offrire garanzie sufficienti ai tre bambini rispettivamente di tredici, sette e cinque anni di età , che costituirebbero un impegno gravoso anche in contesti familiari in migliori condizioni . 4. Nel confermare lo stato di adottabilità dei minori, la Corte territoriale ha reputato, tuttavia, come il legame fra i tre fratelli non debba in alcun modo essere reciso , la CTU sottolineando che una simile evenienza avrebbe sicuramente avuto ricadute pregiudizievoli per i ragazzi. In parziale riforma della sentenza del primo grado, la decisione ha così disposto che per i tre fratelli I., R. e V. siano previsti regolari contatti reciproci con cadenza almeno settimanale, anche se collocati in famiglie diverse . 5. Avverso la sentenza della Corte di Venezia, T.N. e M.B. hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a otto motivi. Non ha svolto difese in questo grado del giudizio l'avvocata Me.Sa., tutore dei minori. E così ha fatto anche la Procura Generale presso la Corte di Venezia. 6. I ricorrenti hanno anche depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c Ragioni della decisione 7. I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati. Primo motivo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c. , numero 5 per non avere la Corte di Appello pronunciato sulla domanda tesa a ottenere il mantenimento dei contatti coi genitori, nonostante le chiare risultanze della CTU in tal senso . Secondo motivo nullità della sentenza ex articolo 360 c.p.c. , numero 4, per non avere la Corte di Appello pronunciato sulla domanda subordinata tesa alla pronuncia di adozione mite o aperta e sulla domanda dei ricorrenti e del Procuratore generale resa al mantenimento dei rapporti figli genitori . Terzo motivo violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c. , numero 3, articolo 29,30,31 e 32 Cost. L. numero 184 del 1983, articolo 1 e 8 articolo 7, 8 e 9 Conv. New York del 1989 L. numero 176 del 1991 articolo 24 Carta di Nizza articolo 8 Conv. Roma del 1950 L. numero 848 del 1955 per avere la Corte di Appello confermato la dichiarazione di adottabilità omettendo ogni valutazione del pregiudizio derivante ai minorenni dalla interruzione dei rapporti con la famiglia di origine, segnalato dalla CTU . Quarto motivo violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c. , numero 3, articolo 29,30,31 e 32 Cost. L. numero 184 del 1983, articolo 1,8 e 12 articolo 7, 8 e 9 Conv. New York del 1989 L. numero 176 del 1991 articolo 24 Carta di Nizza articolo 8 Conv. Roma del 1950 L. numero 848 del 1955 , per non avere la Corte di Appello previsto un progetto di sostegno adeguato in relazione alle circostanze evidenziate dalla CTU . Quinto motivo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c. , numero 5, per non avere la Corte di Appello valutato i progressi compiuti dai genitori come risultati dalla CTU . Sesto motivo violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c. , numero 3, L. numero 184 del 1983, articolo 15, comma 2 articolo 315 bis , 336 e 336 bis, c.c. articolo 12 Conv. New York del 1989 L. numero 176 del 1991 articolo 3 Conv. Strasburgo 1996 L. numero 77 del 2004 , per non avere la Corte di Appello proceduto all'ascolto della minorenne ultra dodicenne, né motivato circa la possibile contrarietà dell'ascolto all'interesse della stessa . Settimo motivo violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c. , numero 3, L. numero 184 del 1983, articolo 5, per non avere la Corte di Appello provveduto all'audizione delle coppie scelte per il collocamento a rischio giuridico dei minori. Ottavo motivo violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c. , numero 3, articolo 111 Cost. , comma 5 articolo 8 e 13 Conv. Roma 1950 L. numero 848 del 1955 L. numero 184 del 1983, articolo 5, comma 1 e articolo 10, comma 2, per non avere la Corte di Appello rilevato la nullità in cui era incorso il giudice di prime cure il quale aveva audito le coppie scelte per il collocamento a rischio giuridico dei minori, escludendo i difensori dall'udienza e omettendo di rendere disponibile in atti il verbale e non consentendo di fatto alle parti di poter dedurre nel merito . 8. Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno esaminati in modo unitario, posto che entrambi vengono sostanzialmente a convergere sulla medesima tematica, che è rappresentata dalla figura dell'adozione c.d. mite. La sentenza impugnata rilevano in specie i ricorrenti -, se ha disposto il ripristino dei contatti tra i fratelli, non ha però pronunciato sulle altre domande tese a mitigare gli effetti della dichiarazione di adottabilità consentendo il mantenimento dei contatti coi genitori . Per questo profilo la decisione non ha preso in considerazione alcuna soluzione intermedia senza nemmeno tenere conto del pregiudizio, pur evidenziato dal consulente, che i minori avrebbero patito sul piano psicologico e psicopatologico dalla cesura definitiva della relazione con la coppia genitoriale e senza nemmeno esaminare l'espressa domanda dei ricorrenti di potere mantenere contatti con i propri figli. In realtà proseguono i ricorrenti -, la domanda, che così è stata articolata, si inserisce in un filone giurisprudenziale oramai consolidato, secondo il quale la miglior forma di accoglienza di un minore che si trovi in stato di abbandono non implica necessariamente la netta recisione di ogni legame con la famiglia di origine . Si è così venuta a sviluppare, in particolare, una nozione rilevante di semi-abbandono permanente . Nel cui ambito va ricompreso così si sostiene anche il caso presentato dalla fattispecie concreta, in cui la famiglia di origine, pur carente, ha nella vita del minore un ruolo in un certo qual modo positivo non può essere ritenuto rispondente all'interesse del minore, quindi, recidere definitivamente questo legame. 9. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati. 10. A fronte delle richieste degli appellanti e attuali ricorrenti , che in via subordinata istavano perché fosse disposta adozione mite o aperta con espressa previsione per i genitori di poter far parte del progetto, incontrando i minori , la sentenza della Corte veneziana ha chiuso l'argomento affermando che tale istituto rimane senz'altro estraneo al vigente sistema di legge. Una simile affermazione, tuttavia, si mostra in contrasto con il dato normativo, secondo l'orientamento che, negli ultimi anni, è venuto a sviluppare la giurisprudenza di questa Corte. 11. In particolare, la Corte ha chiarito che questa forma di adozione trova il suo fondamento nella norma della L. numero 184 del 1983, articolo 44, lett. d , adozione in casi particolari i minori possono essere adottai anche quando non ricorrono le condizioni di cui dell'articolo 7, comma 1 . quando vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo , che è da intendere come clausola di chiusura del sistema . Nel contempo, pure è stato precisato che tale forma di adozione si struttura in modo nettamente differente quanto a presupposti v. nei prossimi numeri e quanto a effetti dall'adozione c.d. piena o legittimante. In particolare, se quest'ultima è costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, quella ex articolo 44, lett. d , crea, invece, un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante le frasi trascritte tra virgolette sono tratte dalla pronuncia di Cass. Sezioni Unite, 13 maggio 2020, numero 8847 . 12. Nel contesto della prospettiva in discorso di specifico riconoscimento della figura dell'adozione mite è da richiamare, prima di tutto, la pronuncia di Cass., 22 giugno 2016, numero 12962 . Questa pronuncia ha chiarito che a differenza della legittimante l'adozione in casi particolari può essere dichiarata anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di abbandono del minore adottando tale situazione, cioè, non costituisce limite normativo all'applicazione . dell'ipotesi descritta nella lett. d della norma dell'articolo 44. E ha pure messo in chiara evidenza riprendendo gli spunti forniti dalla sentenza numero 383/1999 della Corte Costituzionale che il principio ispiratore della normativa dell'adozione in casi speciali e', secondo quanto del resto vale per l'intera disciplina dell'adozione, l' effettiva realizzazione degli interessi del minore sulla linea della preminenza del suo best interest . 13. Nell'espresso richiamo di tale precedente, la pronuncia di Cass., 13 febbraio 2020, numero 3643 ha poi puntualizzato che nel nostro ordinamento, con modelli di adozione, fondati sulla radicale recisione del rapporto con genitori biologici, ne convivono altri, che escludono la ricorrenza di tale requisito . La natura di ipotesi residuale e aperta dell'articolo 44, lett. d , consente dunque al sistema vigente di possedere la pluralità di forme di genitorialità adottive volte dal legislatore . Nei fatti si è in via ulteriore precisato -, l' adozione legittimante è l'extrema ratio , a cui si perviene allorché non si ravvisa alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici , per lo stato di abbandono in cui questi si trova o per il grave danno che il perdurare del relativo legame potrebbe recare allo sviluppo equilibrato della sua personalità individuale. Se il preminente interesse del minore lo richiede, dunque, occorre pur sempre verificare la possibilità e concreta percorribilità di un modello di adozione compatibile con la non recisione dei legami con il genitore biologico . 14. La più recente decisione di Cass., 25 gennaio 2021, numero 1476 ha sottolineato, a sua volta, come la pluralità di modelli di adozione presenti nel nostro ordinamento imponga in armonia con le affermazioni di principio della Corte Europea e con le previsioni di diritto interno che prevedono il diritto prioritario del minore a essere cresciuto e allevato nella sua famiglia di origine di valutare, caso per caso e quindi tenendo conto delle peculiarità delle singole fattispecie concrete, il ricorso al modello di adozione che non recida in toto i rapporti del minore con la famiglia di origine . Tale modello sembra in modo particolare adattarsi si è ancora osservato in una prospettiva ormai fortemente applicativa ai casi di abbandono semipermanente o anche ciclico , in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale si associa purtuttavia la permanenza di un rapporto affettivo significativo sì da manifestare opportuno, sempre nel prioritario interesse del minore, che all'accoglienza nella nuova famiglia si accompagni la permanenza di rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine . 15. Ne segue, in conclusione, che la Corte di Appello di Venezia oltre a prescrivere una continuativa frequentazione dei fratelli, secondo quanto correttamente ha disposto sopra, numero 4 avrebbe dovuto procedere ad accertare se e come, nella specie, fosse armonizzabile l'interesse al mantenimento del rapporto affettivo coi genitori biologici con quello all'accoglienza in un nuovo nucleo familiare. 16. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta assorbimento del terzo, del quarto e del quinto motivo. Come pure del settimo e ottavo motivo. 17. Il sesto motivo di ricorso rileva che i giudici del merito tanto il Tribunale, quante la Corte di Appello non hanno proceduto all'ascolto di T.I., nonostante la minore abbia compiuto, nelle more del giudizio, il dodicesimo anno di età e che neppure hanno motivato circa tale omissione. L'omissione del primo grado si aggiunge è stata anche rilevata nell'ambito del ricorso in appello presentato dai genitori. 18. Il motivo merita di essere accolto. E' principio acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che il tribunale deve, a pena di nullità della pronuncia, procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore se capace di discernimento, salvo che ritenga di omettere tale incombente con adeguata motivazione cfr., da ultimo, Cass., 11 giugno 2021, numero 16569 . 19. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Di conseguenza va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Venezia, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo e il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Venezia, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione, omettere le generalità.