Il sorpasso irregolare del motociclista rende meno grave la manovra dell’auto che gli si è parata davanti

La vettura ha obbligato il conducente della moto a una frenata improvvisa che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. A dare il ‘la’ alla catena di eventi è stato il sorpasso irregolare del motociclista, ritenuto perciò responsabile al 70%.

Il sorpasso irregolare compiuto dal motociclista ne rende evidente la responsabilità per il successivo incidente stradale, provocato dalla manovra irregolare di un automobilista, e ne riduce notevolmente il risarcimento per i danni riportati Cass. civ., sez. VI, ord., 16 novembre 2021, numero 34646 . Ricostruita nei dettagli la dinamica dell'episodio. L'uomo alla guida della moto è stato costretto ad effettuare una improvvisa manovra di frenata per evitare lo scontro con un'auto che stava uscendo da un'area di servizio senza però osservare il dovuto obbligo di precedenza. E proprio a causa dell'imprevisto ostacolo il motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è procurato serie lesioni personali e danni alla moto. Consequenziale l'azione risarcitoria proposta dal motociclista – e dal padre, proprietario della moto – nei confronti dell'automobilista, del proprietario della vettura e della compagnia di assicurazioni. Per i giudici di merito, però, è addebitabile proprio al motociclista la maggiore responsabilità – al 70% – dell'incidente. Di conseguenza, automobilista, proprietario della vettura e assicurazione vengono condannati a versare al motociclista e al padre circa 56mila euro. In Cassazione il motociclista prova a sostenere la correttezza del proprio comportamento alla guida, ponendo in evidenza, invece, la violazione compiuta dall'automobilista. Questa obiezione si rivela però inutile, poiché i Giudici di terzo grado confermano la lettura data in Appello all'episodio. In sostanza, si è appurato che «il motociclista ha effettuato un sorpasso senza rispettare le regole previste dal Codice della strada», non essendo egli «riuscito a rientrare tempestivamente nella propria corsia dopo il sorpasso, mentre dalla corsia opposta sopraggiungeva un altro veicolo» e avendo per questo «dovuto frenare improvvisamente, perdendo perciò il controllo della moto». Nessun dubbio, quindi, sul 70% di responsabilità del motociclista, a fronte del 30% di responsabilità dell'automobilista, comunque «colpevole di essere uscito dall'area di servizio in modo tale da rendere più difficile» per il conducente della moto «la manovra di emergenza».

Presidente Amedola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. B. e B.U. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, Bu.Pi. e Bu.Pa. , nonché la Milano Assicurazioni s.p.a., poi divenuta Unipolsai Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da loro subiti in un sinistro stradale nel quale B.L. , alla guida della moto di proprietà del padre B.U. , era stato costretto ad effettuare una manovra di frenata per evitare lo scontro con l'auto di proprietà di Bu.Pi. , condotta da Bu.Pa., .la.qu.st.us.da.unumero di.se.se.os.il.do.ob.di.pr .A .se.de.fr., .eg.av.pe.il.co.de.mo., .pr.inumero ta.mo.gr.da.pe.e .da.anumero al.mo . .Si.co.inumero gi.la.so.so.di.as., .ch.il.ri.de.do., .me.gl.al.du.co.ri.co . .Il.Tr., .fa.es.unumero c .t .u .e .se.al.te., .ac.ch.la.re.de.si.er.da.ri.ne.mi.de.70.pe.ce.a .ca.di. Blè Luigi.e.a.c.d.c. B.P. nella misura del 30 per cento residuo condannò quindi i convenuti al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 53.888 per danno non patrimoniale ed Euro 2.250 a titolo di danno patrimoniale e compensò integralmente le spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori e la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 27 giugno 2018, ha rigettato il gravame, ha confermato la decisione del Tribunale ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce ricorrono B.L. e B.U. con unico atto affidato a tre motivi. Resiste la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso. Bu.Pi. e Bu.Pa. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articolo 375,376 e 380-bis c.p.c., e la società controricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , violazione degli articolo 141 e 148 C.d.S., degli articolo 1227 e 2054 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'esame dei fatti ed alla valutazione delle risultanze istruttorie. Osservano i ricorrenti che dall'istruttoria espletata emergerebbe la piena prova dell'assenza di ogni responsabilità in capo a B.L. , avendo egli tenuto un comportamento corretto i convenuti Bu. non si erano presentati, inoltre, a rendere l'interrogatorio formale e nessuno dei convenuti aveva superato la presunzione di cui all'articolo 2054 c.c., comma 1, in ordine alla propria assenza di responsabilità. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. ed omessa valutazione delle prove. Osservano i ricorrenti che la Corte d'appello non avrebbe dato il giusto rilievo alle deposizioni dei testimoni, dalle quali risulterebbe la completa assenza di responsabilità in capo a B.L. . 3. I due motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione tra loro esistente, sono entrambi inammissibili o comunque infondati. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, numero 4009, 25 gennaio 2012, numero 1028, e l'ordinanza 5 giugno 2018, numero 14358 . Nella specie la Corte d'appello ha rilevato, alla luce delle deposizioni testimoniali, che B.L. aveva effettuato un sorpasso senza rispettare le regole previste dal codice della strada in particolare egli, non riuscendo a rientrare tempestivamente nella propria corsia dopo il sorpasso, mentre dalla corsia opposta sopraggiungeva un altro veicolo, aveva dovuto frenare improvvisamente, perdendo per questa ragione il controllo della moto. La sentenza, quindi, ha riconosciuto il 70 per cento della responsabilità a carico del B. ed il residuo 30 per cento a carico di Bu.Pa. , colpevole di essere uscito dall'area di servizio in modo tale da rendere più difficile la manovra di emergenza che il conducente della moto stava compiendo. A fronte di tale ricostruzione i ricorrenti, mentre ribadiscono, peraltro del tutto genericamente, una serie di considerazioni in punto di fatto già valutate dai due giudici di merito, insistono nel sostenere l'assenza di ogni responsabilità in capo al danneggiato. Si tratta, in definitiva, di censure che tendono a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e che, dietro l'apparente censura della violazione di legge, sollecitano in effetti questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta omessa pronuncia in ordine all'indicazione delle somme da liquidare in favore di Luigi B. , in particolare in ordine alla rivalutazione del credito di valore. 4.1. Il motivo non è fondato. La Corte d'appello si è pronunciata sul punto, del tutto correttamente, riconoscendo che l'importo della somma da liquidare in favore dei danneggiati era stata liquidata all'attualità, per cui non c'era bisogno di alcuna ulteriore rivalutazione, ma solo del riconoscimento degli interessi. 5. Il ricorso pone poi due ulteriori censure l'una in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate, e l'altra in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, che avrebbero dovuto essere compensate. Osserva il Collegio che la prima censura è inammissibile, posto che non risulta dal ricorso che essa sia stata posta in sede di appello. La seconda censura è invece infondata, posto che la Corte di merito ha fatto doverosa applicazione del principio di soccombenza, nè appaiono sussistenti le ragioni particolarmente dubbie e delicate cui fanno riferimento i ricorrenti. 6. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, numero 55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.