Positivo al test per sostanze stupefacenti: ciò non basta a considerare alterata la condizione del conducente

Possibile una riduzione di pena per l’automobilista che ha investito e ucciso un ciclista. L’esito del test non è sufficiente da solo per considerare acclarata la guida in condizioni alterate.

Mettersi alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti non basta per legittimare una sanzione più grave per l’automobilista. A finire sotto processo è un uomo, accusato di avere causato, alla guida della propria vettura, la morte di un ciclista . I dettagli del drammatico episodio emergono in modo inequivocabile. Tra primo e secondo grado si appura che l’automobilista ha assunto stupefacenti prima dell’incidente e si sottolinea la condotta assolutamente imprudente da lui tenuta, soprattutto considerando «le modalità di marcia, in ora notturna e con scarsa visibilità, a velocità non consona rispetto alle condizioni esterne e comunque in violazione della normativa stradale». In appello, in particolare, vengono sottolineati i plurimi profili di colpa del conducente , ossia «la positività all’esame volto alla ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope l’aver intrapreso la svolta a sinistra senza condizioni di perfetta visibilità la violazione di norme relative alla circolazione stradale, ossia velocità superiore a quella consentita e invasione dell’opposta corsia di marcia» con conseguente impatto col velocipede che marciava in direttrice di marcia contraria, impatto «con forza cinetica tale da far sbalzare il ciclista a terra» causandogli «diversi traumi e un arresto cardiocircolatorio e respiratorio» e provocandone così il decesso. A dare solidità alla condanna dell’automobilista per omicidio c’è infine anche il carteggio fotografico, che consente di «osservare le condizioni del manto stradale e l’esito dell’impatto frontale che aveva condotto alla distruzione del velocipede ed al pesante danneggiamento alla carrozzeria della macchina». Col ricorso in Cassazione, però, il difensore dell’automobilista punta a mettere in discussione l’aggravante riconosciuta per l’acclarato uso di sostanze stupefacenti , da parte del suo cliente, prima dell’incidente, e ad ottenere una riduzione della pena. In questa ottica il legale osserva che «la guida in stato di alterazione psicofisica», conseguenza dell’uso di cocaina, cannabinoidi e metadone, «è stata desunta dall’esito delle analisi» effettuate sul cliente dopo il sinistro stradale. Ciò non è sufficiente, chiariscono i giudici di terzo grado, pur essendo evidente l’assurda condotta tenuta dall’automobilista che «ha proceduto ad alta velocità, ha svoltato a sinistra, senza rallentare e senza rispettare il diritto di precedenza e circolando contromano, occupando Io spazio riservato all’opposto senso di marcia» e finendo coll’investire e uccidere il ciclista. Dalla Cassazione precisano, censurando la valutazione compiuta dai giudici d’appello, che « non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe». Ciò significa che è necessario «l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione». Nella vicenda in esame, invece, ci si è limitati a prendere atto della «positività» dell’automobilista al test per la rilevazione di tracce di stupefacenti, «senza verificarne l’incidenza sulla sua condotta di guida». Possibile, quindi, una riduzione di pena per l’automobilista. Prima, però, nel nuovo processo d’Appello, bisognerà valutare «non solo l’assunzione di stupefacenti» ma anche il possibile conseguente «stato di alterazione» nelle fasi della guida al momento dell’incidente.

Presidente Menichetti – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 13 giugno 2012, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.G. in relazione al reato di cui al capo B dell'imputazione e ha rideterminato in anni due e mesi quattro di reclusione la pena inflittagli in relazione al reato di cui all' articolo 589 c.p. , commi 1 e 3, numero 2 capo A - perché, per aver condotto la propria auto Alfa Romeo 147 tg. XXXXXXX in maniera inadeguata e pericolosa per l'incolumità pubblica e per inosservanza dell' articolo 154 C.d.S. e articolo 141 C.d.S. , commi 3, 8 e 11, cagionava la morte di D.I. in particolare, il C. , conducendo il veicolo di cui sopra sulla strada Provinciale 1 - ex Circonvallazione Nord di OMISSIS - strada ad unica carreggiata a doppio senso di circolazione - e volendo/dovendo immettersi in OMISSIS - anch'essa ad unica carreggiata a doppio senso di circolazione, giunto all'altezza del civico 62/A di detta via all'intersezione con la S.P. 1, effettuava la manovra di svolta a sinistra, senza previamente collocarsi all'asse della carreggiata accertandosi, prima di iniziare la manovra, di non recare pericolo ad altri utenti della strada che godono del diritto di precedenza articolo 154 C.d.S. , senza moderare la velocità in considerazione delle caratteristiche della strada trovandosi in prossimità di un'intersezione e delle condizioni di visibilità essendo il fatto avvenuto alle ore 21.00 articolo 141, commi 3 e 8 , circolando anche per via dei comportamenti sopra descritti contromano ed occupando totalmente lo spazio riservato all'opposto senso di marcia articolo 141 C.d.S. , commi 3 e 8 e, consequenzialmente, collideva contro il velocipide condotto da D.I. che, in seguito all'impatto, riportava un politrauma che ne comportava l'arresto cardiocircolatorio e respiratorio e quindi il decesso - con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle citate norme sulla disciplina della circolazione stradale articolo 154 C.d.S. , articolo 141 C.d.S. , commi 3, 8 e 11 e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope segnatamente cocaina, THC can-nabinoidi e metadone - in OMISSIS . 1.1. Nella sentenza di primo grado erano evidenziati profili di colpa in capo al prevenuto in relazione all'assunzione di stupefacenti prima del sinistro e alle modalità di marcia, in ora notturna e con scarsa visibilità, a velocità non consona rispetto alle condizioni esterne e comunque in violazione della normativa stradale. La Corte di appello ha evidenziato i plurimi profili di colpa del C. a la positività all'esame volto alla ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope b l'aver intrapreso la svolta a sinistra senza condizioni di perfetta visibilità c la violazione di norme relative alla circolazione stradale articolo 141 C.d.S. sulla velocità da tenere e l'invasione dell'opposta corsia di marcia d la velocità superiore a quella consentita, fino a invadere l'opposta corsia e ad attingere il velocipede, che marciava in direttrice di marcia contraria con forza cinetica tale da far sbalzare il conducente a terra e provocargli l'esito letale. Dal carteggio fotografico del fascicolo del P.M. si potevano osservare le condizioni del manto stradale e l'esito dell'impatto frontale che aveva condotto alla distruzione del velocipede condotto da D.I. , successivamente deceduto per l'impatto, ed al pesante danneggiamento alla carrozzeria della macchina. 2. Il C. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli articolo 187 e 192 c.p.p. e articolo 589 c.p. , comma 3, numero 2, e vizio di motivazione. Si deduce che l'aggravante in esame non sussiste, non essendo sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida, occorrendo invece che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe. 2.2. Violazione dell' articolo 62 c.p. , numero 6, e articolo 70 c.p. , numero 1, e vizio di motivazione. Si osserva che, erroneamente, la Corte territoriale ha attribuito natura soggettiva alla circostanza attenuante in esame e ha ritenuto necessaria la resipiscenza del reo dopo la consumazione del reato per la sua applicazione. In realtà, tale aggravante non ha natura soggettiva, in quanto la finalità dell'attenuante non consiste nel ravvedimento del reo essa concerne ogni altra modalità dell'azione ex articolo 70, numero 1, c.p. . Una diversa interpretazione renderebbe inapplicabile tale attenuante in tema di omicidio stradale, perché, in caso di scopertura assicurativa, difficilmente l'autore sarebbe in grado di risarcire il danno ai parenti delle vittime. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il primo motivo di ricorso, con cui si censura il riconoscimento dell'aggravante di cui all' articolo 589 c.p. , comma 3, numero 2, è fondato. La Corte di appello configura una condotta colposa dell'imputato causalmente efficiente nell'aver proceduto ad alta velocità ed aver svoltato a sinistra, senza rallentare, senza rispettare il diritto di precedenza e circolando contromano occupando lo spazio riservato all'opposto senso di marca, e nell'essersi l'imputato posto alla guida in stato di alterazione psicofisica segnatamente cocaina, THC cannabinoidi e metadone . A tal ultimo riguardo, la prova di tale condizione è stata desunta dall'esito delle analisi volte alla ricerca di positività a sostanze stupefacenti. Per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall' articolo 589 c.p. , comma 3, numero 2, non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe Sez. 4, numero 27164 del 28/04/2015, Sardone, Rv. 263872 vedi anche Sez. 4, numero 19035 del 14/03/2017, Calabrese, Rv. 270168, secondo cui l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall' articolo 187 C.d.S. , esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione . Ai fini del giudizio di sussistenza dell'aggravante in parola è quindi necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Tanto non può essere desunto dai soli elementi sintomatici ma richiede sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica Sez. 4, numero 41796 del 11/06/2009, Giardini, Rv. 245535 . Entrambi i giudici di merito non hanno tenuto presente tale principio, riconoscendo la sussistenza dell'aggravante esclusivamente in base all'accertata positività, senza verificarne l'incidenza sulla condotta di guida. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego della circostanza attenuante prevista dall' articolo 62 c.p. , numero 6, è manifestamente infondato. Al riguardo, va evidenziato che, effettivamente, la Corte territoriale non ha seguito il consolidato e condivisibile indirizzo di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all' articolo 62 c.p. , numero 6, il risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese Sez. 4, numero 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587 vedi anche Sez. 3, numero 25326 del 19/02/2019, Perani, Rv. 276276 e in motivazione . In ogni caso, non ricorrono i presupposti per riconoscere la suddetta attenuante, perché, come rilevato nella sentenza impugnata, il risarcimento era effettuato solo durante il giudizio, in violazione del disposto dell'articolo 62, numero 6, cit Peraltro, in caso di giudizio abbreviato - come nel caso in esame - ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall' articolo 62 c.p. , numero 6, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex articolo 438 c.p.p. , comma 4, e non prima dell'inizio della discussione ex articolo 421 c.p.p. Sez. 3, numero 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380 . 3. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto relativo all'aggravante della guida sotto l'effetto di stupefacenti prevista dall' articolo 589, comma 3, numero 2 c.p. , con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'aggravante della guida sotto l'effetto di stupefacenti e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria, altra Sezione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.