Accordo aziendale vs accordo interconfederale sulla riduzione della retribuzione

È illegittima la riduzione della retribuzione stabilita dall’accordo aziendale in misura del 15%, nonostante l’espressa delega contenuta nell’accordo interconfederale, poiché non definibile quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro.

La Corte d’Appello di Palermo rigettava il gravame di una Fondazione avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata alla restituzione in favore di lavoratori delle trattenute sulle loro retribuzioni da settembre a dicembre 2013 in base alla previsione di riduzione del 15% contenuta nell’accordo aziendale, ritenuta illegittima per violazione dell’accordo interconfederale. Pertanto, la Fondazione ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge per aver la Corte territoriale ritenuto erroneamente illegittima la riduzione di retribuzione per effetto della disciplina dell’accordo aziendale, nonostante l’espressa delega contenuta nell’accordo interconfederale, in presenza della legittimante condizione di gestione di crisi aziendale. Per la Suprema Corte appare però corretta l’interpretazione che la Corte distrettuale ha effettuato sull’accordo, posto che è illegittima, per violazione dell’articolo 8, d.l. numero 138/2011 convertito con modificazioni in l. numero 148/2011, la riduzione della retribuzione stabilita dal punto 2 dell’accordo aziendale in misura del 15%, nonostante l’espressa delega contenuta nell’accordo interconfederale, poiché non definibile quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro, per la mancata contestualità di tale riduzione immediata e della riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali. Il ricorso viene dunque rigettato.

Presidente Bronzini – Relatore Patti Rilevato in fatto che 1. con sentenza 16 marzo 2018, la Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana F.O.S.S. avverso la sentenza di primo grado, che l'aveva condannata alla restituzione, in favore di B.M. , A.D. , F.G. e L.B.C. , delle trattenute sulle loro retribuzioni da settembre a dicembre 2013, in base alla previsione di riduzione del 15% contenuta nell'accordo aziendale del 6 settembre 2013, ritenuta illegittima per violazione dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 2. essa ribadiva detta illegittimità per l'operata riduzione retributiva in assenza di rimodulazione dell'intera disciplina dell'organizzazione del lavoro orario, mansioni , e pertanto al di fuori della deroga consentita dal punto 7 dell'Accordo Interconfederale in favore della contrattazione aziendale come previsto attraverso specifiche intese per materie tassative dal D.L. numero 138 del 2011, articolo 8, conv. con mod. in L. numero 148 del 2011 nell'irrilevanza del mantenimento al di sopra dei minimi salariali, nonostante detta riduzione, per la violazione del principio di giusta retribuzione , di rilievo costituzionale, in quanto non parametrata ad una proporzionata modifica della quantità e qualità della prestazione lavorativa 3. con atto notificato il 12 e 13 settembre 2018, la Fondazione ricorreva per cassazione con due motivi, cui B.M. resisteva con autonomo controricorso e A.D. insieme con F.G. con altro distinto e memoria di essi soli, ai sensi dell'articolo 380 bis. Considerato in diritto che 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. numero 138 del 2011, articolo 8, comma 1, 2 e 2 bis, conv. con mod. in L. 148/2011, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto illegittima la riduzione di retribuzione per effetto della disciplina dell'accordo aziendale 6 settembre 2013, nonostante l'espressa delega contenuta nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, in presenza secondo la previsione della norma di legge denunciata di violazione della legittimante condizione di gestione di crisi aziendale e rientrando l'intervento nella materia specificamente elencata della disciplina del rapporto di lavoro , sull'erronea interpretazione della necessità di una corrispondente modificazione della prestazione lavorativa nell'orario e nella sua organizzazione con attribuzione di un significato diverso da quello letterale e di intenzione del legislatore per giunta, sull'assunto di irrilevanza del rispetto del parametro esterno dell'articolo 36 Cost., avendo i dipendenti comunque percepito un trattamento retributivo superiore ai minimi del CCNL di categoria primo motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c. e ss., per l'interpretazione giudiziale dell'accordo aziendale esclusivamente in base al suo tenore letterale, senza considerazione dell'intenzione delle parti, che avevano dichiarato nella premessa di aver tenuto conto della grave condizione economico-finanziaria della Fondazione che non consente per l'anno 2013, ove non si proceda ad una riduzione dei costi, di continuare l'attività così operando un'immediata riduzione delle retribuzioni nella contemporanea previsione di riorganizzazione complessiva del lavoro con singole misure da individuare concretamente con successivo accordo secondo motivo 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati 3. il D.L. numero 139 del 2011, articolo 8, conv. in L. numero 148 del 2011, prevede la possibilità dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative di realizzare specifiche intese , con efficacia erga omnes alle condizioni ivi indicate, finalizzate , in particolare e per quanto d'interesse, alla gestione delle crisi aziendali comma 1 , le quali possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento, tra le altre alla lett. e , alle modalità di disciplina del rapporto di lavoro comma 2 esse operando, fermo il rispetto della Costituzione, nonché de i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 comma 2 bis 3.1. nella premessa dell'accordo aziendale 6 settembre 2013 integralmente trascritto da pg. 13 a pg. 16 del ricorso , le parti hanno dato atto della grave condizione economica finanziaria della Fondazione che non consente, per l'anno 2013, ove non si proceda ad una riduzione dei costi, di continuare l'attività e richiamato, sempre in essa, il punto 7 dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 di previsione della possibilità per i contratti collettivi aziendali , alle condizioni ivi stabilite, al fine di gestire situazioni di crisi , di definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro 3.2. in particolare, detto accordo aziendale ha stabilito la riduzione del 15% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni relative all'anno 2013 e sino al 31 dicembre 2013 dovute al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e dei conseguenti contributi punto 2 , decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo punto 3 la sospensione per lo stesso periodo dell'efficacia dell'accordo integrativo aziendale e del CCNL in relazione ad alcuni compensi e maggiorazioni retributive punto 4 l'adozione, previo accordo con le 00.55. , dell'orario multiperiodale secondo le ipotesi del CCNL di settore siglato ma non ancora registrato nè entrato in vigore punto 5 la riorganizzazione complessiva del lavoro, da concordare con le 00.55. , tesa ad ottenere, anche mediante un diverso e più efficiente utilizzo del personale, una riduzione del costo del lavoro eliminando l'insorgenza del costo del lavoro eliminando di fatto necessitanti il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, assolutamente vietato comunque fino al 31 dicembre 2013 punto 6 3.3. dal complesso normativo, di natura legale e contrattuale collettiva di primo e secondo livello, appare allora chiara la possibilità di specifiche intese, a livello di contrattazione aziendale, finalizzate alla gestione delle crisi aziendali, riguardanti in particolare tra le materie inerenti l'organizzazione del lavoro le modalità di disciplina del rapporto di lavoro , anche in deroga alle disposizioni di legge che le regolino in tal caso, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro nè si dubita della natura tassativa dell'indicazione delle materie contenute nell'articolo 8, comma 2, D.L. cit., per il suo carattere di norma eccezionale riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 4 ottobre 2012, numero 221 e perciò, ai sensi dell'articolo 14 preleggi, non applicabile oltre i casi e i tempi in essa considerati così Cass. 15 giugno 2021, numero 16917 3.4. l'articolo 8, D.L. cit. deve pertanto essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le modalità di disciplina del rapporto di lavoro comma 2, lett. e nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto 3.5. dalla lettura dei citati punti 2 e 6 dell'accordo aziendale del 6 settembre 2013 risulta, da una parte, l'immediata ed esclusiva riduzione per il periodo indicato del 15% della retribuzione e, dall'altra, una non altrettanto attuale riorganizzazione complessiva del lavoro , in quanto da concordare con le 00.55. sicché, la specifica intesa non è certamente definibile alla stregua di intervento di disciplina del rapporto di lavoro, essendo anzi espressamente escluso dall'impegno di una riorganizzazione complessiva rinviata ad un futuro accordo 3.6. appare allora corretta l'interpretazione della Corte territoriale al primo periodo di pg. 5 della sentenza dell'accordo aziendale, che pertiene, giova ribadire, in via esclusiva al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità, soltanto nei limiti del vizio motivo, nel testo applicabile ratione temporis e per violazione dei criteri interpretativi Cass. 28 ottobre 2016, numero 21888 Cass. 20 febbraio 2020, numero 4460 nel caso di specie, peraltro, neppure censurata in modo appropriato con la specificazione delle ragioni nè del modo in cui sarebbe stata realizzata l'asserita violazione Cass. 14 giugno 2006, numero 13717 Cass. 21 giugno 2017, numero 15350 , in una prospettiva meramente contrappositiva Cass. 19 marzo 2009, numero 6694 Cass. 16 dicembre 2011, numero 27197 Cass. 10 maggio 2018, numero 11254 Cass. 20 febbraio 2020, numero 4460 , con la censura, alla fine, del risultato interpretativo in sé Cass. 10 febbraio 2015, numero 2465 Cass. 26 maggio 2016, numero 10891 , insindacabile in sede di legittimità 3.7. occorre allora concludere che le censure, piuttosto che denunciare una violazione delle regole ermeneutiche, peraltro nello specifico insussistente, prospettano una diversa lettura degli accordi come analogamente ritenuto da questa Corte, sempre a proposito della denunciata violazione il D.L. numero 138 del 2011, articolo 8 commi 1, 2 e 2 bis, in riferimento ad una diversa questione interpretativa Cass. 22 luglio 2019, numero 19660, p.ti 12.2 - 12.4 in motivazione 4. il ricorso deve pertanto essere rigettato, per infondatezza, con l'enunciazione, a norma dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, del seguente principio di diritto È illegittima, per violazione dell'articolo 8 D.L. 138/2011 conv. con mod. in L. numero 148 del 2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del 15%, dal punto 2 dell'accordo aziendale 6 settembre 2013, nonostante l'espressa delega contenuta nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, in quanto non definibile quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro, per la mancata contestualità della suddetta riduzione immediata e della riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali 5. le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, per la novità della questione e il contributo unificato raddoppiato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, numero 23535 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.