Mancato rispetto dei termini per la comunicazione delle conclusioni del PM: vi è violazione del diritto di difesa?

«Non ricorre alcuna violazione del diritto di difesa, e conseguentemente, alcuna invalidità dell’udienza o della sentenza di appello a causa del mancato rispetto del termine di dieci giorni per il deposito e la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero, non essendo stato specificato il concreto pregiudizio derivato alla difesa da tale inosservanza».

La Corte d'Appello di Salerno confermava la pronuncia del Tribunale locale che, in seguito al giudizio abbreviato, aveva dichiarato la responsabilità penale di un imputato per aver violato il DASPO. L'accusato ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che il PM avrebbe depositato le sue conclusioni ben 8 giorni prima dell'udienza invece di 10, come previsto dall'articolo 23, comma 2, d.l. numero 149/2020, incidendo così sul termine assegnato alla difesa per articolare le sue deduzioni. La doglianza è infondata. Secondo i giudici di legittimità, «nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale, di cui all'articolo 23, comma 8, d.l. numero 137/2020, non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. b e c c.p.p., salvo che ciò abbia comportato per le altre parti la impossibilità di concludere» Cass. numero 28032/2021, numero 6207/2020 . Inoltre, secondo l'articolo 23, comma 8, d.l. numero 137/2020, «l'unico termine definito “perentorio” è quello che attiene alla richiesta di discussione orale, e che, perciò, una invalidità derivante dalla tardiva comunicazione della requisitoria del procuratore generale alle parti private è configurabile solo se queste ultime non abbiano ricevuto l'atto della parte pubblica in tempo utile per la formulazione delle loro conclusioni nel termine di cinque giorni prima dell'udienza». In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto ai sensi dell'articolo 23-bis, dl. numero 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 176/2020, «non ricorre una violazione del diritto di difesa allorquando, in caso di non immediata trasmissione al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non sia specificato il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, quanto ad esempio alla necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie» Cass. numero 34914/2021 . Nel caso di specie, la requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno è stata comunicata alla difesa dell'imputato prima del giorno di consumazione del termine previsto per il deposito delle sue conclusioni. Ne consegue che «non ricorre alcuna violazione del diritto di difesa, e conseguentemente, alcuna invalidità dell'udienza o della sentenza di appello a causa del mancato rispetto del termine di dieci giorni per il deposito e la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero, non essendo stato specificato il concreto pregiudizio derivato alla difesa da tale inosservanza».

Presidente Liberati – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 4 dicembre 2020, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di A.R. per il reato di cui all'articolo 6 L. numero 401 del 1989, e gli aveva irrogato la pena di sei mesi di reclusione e 12.000,00 Euro di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito. Secondo i giudici di merito, A.R. avrebbe violato la misura del D.A.S.P.O. a lui imposta il 18 marzo 2014, non ottemperando alla prescrizione di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di omissis all'inizio del primo tempo e alla fine del secondo tempo di tutti gli incontri disputati dalla Salernitana, in data 7 settembre 2014, in occasione della gara omissis . 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe A.R. , con atto a firma dell'avvocato F.S.D., articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento al D.L. 9 novembre 2020, numero 149, articolo 23c.p.p., comma 2, e articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. c , a norma dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c , avendo riguardo al mancato rispetto del termine a difesa in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero. Si deduce che il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni il 26 novembre 2020, ossia otto giorni prima dell'udienza, invece che dieci giorni prima, come previsto dal D.L. numero 149 del 2020 articolo 23, comma 2, che tale violazione ha inciso sul termine assegnato alla difesa per articolare le sue deduzioni, e che non è stata tenuta in considerazione nemmeno l'istanza di termine a difesa, tempestivamente presentata. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento al L. numero 401 del 1989 articolo 6, nonché vizio di motivazione, a norma dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di reato. Si deduce, innanzitutto, che il reato in questione, ove integrato dalla violazione dell'obbligo di mancata presentazione, presuppone l'avvenuta convalida da parte del giudice del provvedimento di D.A.S.P.O., e che, però, di tale provvedimento non vi è traccia si aggiunge che il rilievo era stato formulato con l'atto di appello, senza che la sentenza distrettuale abbia fornito alcuna risposta. Si deduce, poi, che la condotta è inoffensiva, a norma dell'articolo 49 c.p., perché era impossibile che il ricorrente recarsi nel luogo ove stava giocando la omissis , siccome il medesimo effettivamente si recò presso la Stazione dei Carabinieri prestabilita il 7 settembre 2014, alle ore 17,30, quel giorno la omissis giocava a circa 300 km. di distanza e le partite di calcio iniziano alle ore 14,30/15,00 si citano Sez. 3, numero 38603 del 31/01/2018, e Sez. 3, numero 31436 del 16/06/2016 . Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, e che contestano la validità della sentenza impugnata deducendone la nullità per mancato rispetto del termine a difesa in conseguenza del tardivo deposito della requisitoria scritta del pubblico ministero. 2.1. Con riferimento al giudizio davanti la Corte di cassazione, si è ormai consolidato il principio secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale, di cui al D.L. 28 ottobre 2020, numero 137 articolo 23, comma 8, non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. b e c , salvo che ciò abbia comportato per le altre parti la impossibilità di concludere cfr. Sez. 6,, numero 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694-02, e Sez. 5, numero 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412-01 . A fondamento di questo principio, si osserva che, nella disciplina di cui al D.L. 28 ottobre 2020, numero 137 articolo 23, comma 8, l'unico termine definito perentorio è quello che attiene alla richiesta di discussione orale, e che, perciò, una invalidità derivante dalla tardiva comunicazione della requisitoria del procuratore generale alle parti private è configurabile solo se queste ultime non abbiano ricevuto l'atto della parte pubblica in tempo utile per la formulazione delle loro conclusioni nel termine di cinque giorni prima dell'udienza. 2.2. Analoghe conclusioni, recentissimamente, sono state raggiunte anche con riferimento al giudizio di appello, nella disciplina di cui al D.L. 28 ottobre 2020, numero 137 articolo 23 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176. Si è infatti affermato che, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137 articolo 23 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, non ricorre una violazione del diritto di difesa allorquando, in caso di non immediata trasmissione al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non sia specificato il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, quanto ad esempio alla necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie così Sez. 2, numero 34914 del 07/09/2021, Carlino, in corso di massimazione, la quale ha ritenuto generica, per mancata deduzione di alcun pregiudizio, la censura volta a denunciare che, a causa della non immediata trasmissione delle conclusioni del procuratore generale, era residuato al difensore un solo giorno per la replica . Le conclusioni appena indicate sono state basate sull'osservazione che le nullità hanno carattere tassativo e che non è prevista alcuna specifica sanzione processuale per il caso di mancata immediata trasmissione dell'atto del procuratore generale alle parti private. 2.3. Identiche conclusioni, e per le medesime ragioni, debbono essere affermate anche con riferimento al giudizio di appello, nella disciplina di cui al D.L. 9 novembre 2020, numero 149 articolo 23, poi abrogato dal L. 18 dicembre 2020, numero 176 articolo 1, comma 2, il quale, nell'occasione, oltre ad introdurre la disciplina di cui all'articolo 23 bis nel D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, ha espressamente precisato Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 9 novembre 2020, numero 149 . Invero, la disciplina di cui all'articolo 23 D.L. 9 novembre 2020, numero 149, è del tutto identica a quella di cui all'articolo 23 bis del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176. 2.4. Nella specie, la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno è stata comunicata alla difesa dell'imputato il 27 novembre 2020, quindi prima del giorno di consumazione del termine previsto per il deposito delle conclusioni di questa, essendo l'udienza fissata per il 4 dicembre 2020. La difesa, poi, pur chiedendo un termine a difesa, ha presentato le sue conclusioni e, soprattutto, non ha indicato quale sia stato il concreto pregiudizio subito per non aver potuto disporre di un termine più ampio. Può aggiungersi, per completezza, che la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado sulla base di motivazioni estremamente sintetiche, e senza fare alcun riferimento a nuovi elementi fattuali o giuridici. Deve quindi concludersi che, nella specie, in applicazione del principio indicato in precedenza al § 2.2., siccome riferibile anche ai giudizi celebrati nel vigore del D.L. 9 novembre 2020, numero 149, non ricorre alcuna violazione del diritto di difesa, e, conseguentemente, alcuna invalidità dell'udienza o della sentenza di appello a causa del mancato rispetto del termine di dieci giorni per il deposito e la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero, non essendo stato specificato il concreto pregiudizio derivato alla difesa da tale inosservanza. 3. In parte prive di specificità e in parte infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che criticano la mancata acquisizione del provvedimento di convalida del D.A.S.P.O., e l'omesso rilievo dell'inoffensività della condotta, essendo la tardiva presentazione dell'imputato presso il comando competente comunque sufficiente a dimostrare l'impossibilità per lo stesso di recarsi presso lo stadio in cui stava giocando la squadra in relazione alla quale era stabilito l'obbligo. 3.1. Le censure concernenti la mancata acquisizione del provvedimento di convalida del D.A.S.P.O. sono prive di specificità. Indubbiamente, il reato di cui all'articolo 6 L. numero 401 del 1989, e successive modificazioni presuppone l'efficacia del provvedimento del Questore, e, quindi, nel caso di obbligo di presentazione, la sua avvenuta convalida da parte del giudice cfr., in tal senso Sez. 3, numero 44274 del 09/10/2013, Bingunia, Rv. 257692-01 . Tuttavia, la prova dell'avvenuta convalida da parte del giudice non presuppone necessariamente l'acquisizione del provvedimento di convalida, ma può essere desunta anche da altri elementi. Nella specie, l'imputato era stato sottoposto all'obbligo di presentazione per il D.A.S.P.O. in data 18 marzo 2014, ed aveva continuato ad ottemperarvi fino al 7 settembre 2014, data del fatto in contestazione, senza mai sollevare questioni relative all'omessa convalida del provvedimento del Questore. Inoltre, il tema concernente l'acquisizione del provvedimento di convalida è stato posto dalla difesa solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello e senza alcuna specifica allegazione in ordine ad una eventuale mancata convalida. Può concludersi, allora, che la prova dell'avvenuta convalida del provvedimento del Questore può ritenersi correttamente desumibile dal contegno complessivo dell'imputato, e che la doglianza relativa alla mancata acquisizione dell'ordinanza del giudice è priva di specificità, perché formulata come se la produzione di tale documento costituisca prova unica rilevante in proposito. 3.2. Le censure relative al mancato rilievo dell'assenza di offensività della condotta sono infondate. Il reato di cui all'articolo 6 L. numero 401 del 1989, e successive modificazioni, è un reato formale cfr., in questo senso, Sez. 3, numero 38603 del 31/01/2018, Vitrani, Rv. 273915-01 . Muovendo da questa premessa sistematica, in giurisprudenza, se si è ritenuto giustificabile un ritardo di pochi minuti, nel caso di accertato rispetto dell'obbligo di doppia presentazione negli uffici del comando competente all'inizio del primo e del secondo tempo della partita cii riferimento Sez. 3, numero 31436 del 16/06/2016, Scarlata, Rv. 267552-01 , si è però espressamente precisato che integra il reato di cui all'articolo 6 cit. la condotta del soggetto il quale, sottoposto all'ordine di presentazione presso il competente ufficio o comando di polizia in concomitanza con l'inizio e la fine di determinati avvenimenti sportivi, ometta di presentarsi in uno solo dei due orari prescritti Sez. 3, numero 38130 del 26/05/2016, Lazzer, Rv. 267753-01 . Ad avviso del Collegio, non solo va prestata adesione all'indirizzo secondo cui integra il reato di cui all'articolo 6, comma 2, L. numero 401 del 1989, la mancata presentazione all'ufficio o comando di polizia, da parte dell'obbligato, in uno solo dei due orari prescritti, ma deve pure precisarsi che l'offensività di tale condotta non è esclusa solo perché il soggetto inadempiente all'obbligo è nella impossibilità fisica di raggiungere i luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, o interessati alla sosta, al transito o al trasporto di chi partecipa o assiste alle stesse, a lui interdetti con provvedimento del Questore. Occorre osservare, infatti, che l'obbligo di presentazione all'ufficio o comando di polizia non è strumentale esclusivamente ad assicurare il rispetto del divieto di accedere nei luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, o interessati alla sosta, al transito o al trasporto di chi partecipa o assiste alle stesse. In particolare, va rilevato che le fattispecie di pericolosità legittimanti l'applicazione della misura del D.A.S.P.O., anche con obbligo di presentazione, previste dall'articolo 6, comma 1, L. numero 401 del 1989, attribuiscono rilievo ò- alla partecipazione ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive , ossia a fatti che, secondo il significato attribuibile alle formule linguistiche impiegate nel dettato normativo, non necessariamente debbono verificarsi nei luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni, o nelle vicinanze di questi lett. a e b - alla presumibile commissione di reati di violenza o in materia di armi, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive lett. c . Va poi osservato che, a norma dell'articolo 6, comma 2, L. numero 401 del 1989, l'obbligo di presentazione deve essere fissato nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 ossia di accesso a particolari luoghi , ma non necessariamente con riferimento ad un'ora incompatibile con la partecipazione a tali manifestazioni. E, del resto, secondo la giurisprudenza, in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, la violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni integra un reato autonomo da quello configurato dalla inottemperanza alla prescrizione di comparire personalmente nell'ufficio di polizia competente, in concomitanza con lo svolgimento delle suddette gare, attesa la radicale diversità delle condotte costitutive delle due fattispecie, sì che le due fattispecie possono concorrere cfr. Sez. 3, numero 38603 del 31/01/2018, Vitrani, Rv. 273915-01, e Sez. 3, numero 47112 del 19/11/2013, Pasquarella, Rv. 257867-01 . Di conseguenza, risulta ragionevole ritenere che l'obbligo di presentazione è funzionale a costituire deterrente contro episodi di violenza occasionati o causati da manifestazioni sportive, ma che possono verificarsi pure al di fuori dei luoghi in cui queste si svolgono, o delle vicinanze di tali luoghi. Ne discende, ulteriormente, che l'offensività della condotta di inottemperanza all'obbligo di presentazione non può essere esclusa solo perché l'obbligato non è in condizione di raggiungere la località di svolgimento della manifestazione per la quale è stabilita la misura inibitoria, nel momento in cui la stessa si sta svolgendo. Nella specie, l'odierno ricorrente, pur gravato dell'obbligo di presentazione all'inizio del primo tempo e dopo la fine del secondo tempo di ogni partita, si è presentato presso la Stazione dei Carabinieri deputata al controllo una sola volta, e alle ore 17,30, ossia, per quanto ammesso anche nel ricorso, con ritardo anche rispetto al secondo momento prefissato. Inoltre, l'assenza di offensività della condotta è asserita dalla difesa solo in ragione della presumibile impossibilità del ricorrente di raggiungere la località in cui si svolgeva la gara della squadra per la quale è stabilita la misura, e nel momento di svolgimento della competizione. 4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.