Necessaria la valutazione della condizione di vulnerabilità del richiedente per il riconoscimento della protezione internazionale

La Corte di Cassazione enuncia una serie di nuovi principi ai fini dell’accertamento della fondatezza della domanda di protezione internazionale, imponendo al giudice del merito la valutazione comparativa tra la situazione personale del richiedente con riferimento al Paese di origine e la vita condotta nel paese di accoglienza.

Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata ad intervenire nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento da parte della ricorrente, originaria del Gambia, della protezione internazionale di cui all'articolo di cui all'articolo 4 d.lgs. numero 25/2008 nello specifico, la donna era stata costretta a lasciare il proprio Paese in quanto si era rifiutata di obbedire all'imposizione paterna di un matrimonio forzato con il cognato. Il Giudice del merito, tuttavia, escludeva che alla ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, omettendo del tutto di approfondire l'indagine in ordine al livello di tutela dei diritti fondamentali, in relazione ai quali la pratica del matrimonio forzato configurava l'espressione di una evidente violazione. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, ha articolato un giudizio di comparazione privo di informazioni relative all'esistenza, nel Paese di origine, della tradizione denunciata che rappresenta, nella narrazione della ricorrente, la principale ragione della sua fuga dal Gambia. Ciò premesso, la Corte di Cassazione enuncia i seguenti principi di diritto in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione la coercizione esercitata mediante minaccia su una persona donna o uomo finalizzata a contrarre un matrimonio forzato in base a norme consuetudinarie del Paese d'origine, può essere qualificata, all'esito della doverosa acquisizione di specifiche C.O.I. quale grave violazione della dignità della persona, idonea a configurare una condizione di vulnerabilità, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nell'ambito del giudizio di comparazione da compiere raffrontandola anche all'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, da valutare in relazione a tutti gli elementi forniti e fondati su prove che il ricorrente ha l'onere di allegare.

Presidente Relatore Di Florio Rilevato che 1. M.N., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lei opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale. 1.1. Per ciò che qui interessa, la ricorrente aveva narrato di essere stata costretta a lasciare il proprio paese in quanto si era rifiutata di obbedire all'imposizione paterna di un matrimonio forzato con il cognato, visto che il marito con cui era felicemente sposata e dal quale aveva avuto cinque figli, era sparito ha aggiunto che egli era un uomo politico, attivista dell' omissis partito che aveva contrastato il Presidente del Gambia e titolare di un'azienda che si occupava della costruzione di pavimenti ha aggiunto che dopo la sua scomparsa si era rivolta alla polizia che non l'aveva voluta neanche ricevere. 2. Il Ministero dell'Interno ha depositato atto di costituzione non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex articolo 370 c.p.c., comma 1. Considerato che 1. Con unico motivo la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti nonché la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 32, comma 3, D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 5, comma 6 e articolo 19. Lamenta, altresì, la violazione dell'articolo 10 Cost., comma 3 e dell'articolo 8CEDU in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 1.1. Assume che il Tribunale aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della allegata integrazione lettera di impegno all'assunzione del 18.10.2018 e dichiarazione di ospitalità per uso abitativo , limitandosi ad affermare che le attività formative e di volontariato era state esercitate durante il periodo di accoglienza e non erano, pertanto, indicative di una sufficiente integrazione nel paese ospitante. 1.2. Lamenta altresì che la fattispecie in esame era stata trattata con riferimento ai medesimi presupposti delle altre forme di protezione, pur essendo fondata su precondizioni diverse e che, nonostante il contrario enunciato, il Tribunale aveva esaminato la vulnerabilità ed i rischi connessi al rimpatrio con riferimento all'analisi della situazione generale del paese presa in considerazione per lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, omettendo del tutto di approfondire l'indagine in ordine al livello di tutela dei diritti fondamentali, in relazione ai quali la pratica del matrimonio forzato configurava l'espressione di una evidente violazione. 1.3 Il motivo è fondato. Il Tribunale, infatti, ha articolato un giudizio di comparazione privo di informazioni relative all'esistenza, nel paese di origine, della tradizione denunciata che rappresenta, nella narrazione della ricorrente, la principale ragione della sua fuga dal paese di origine ora, è vero che il racconto relativo al viaggio che l'aveva condotta in Italia è stato ritenuto complessivamente inattendibile rispetto ai rischi di persecuzione denunciati e che tale statuizione, rilevante soprattutto per le forme di protezione di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. a e b e per il riconoscimento dello status di rifugiato non è stata censurata, ma, tenuto conto che la credibilità del racconto in relazione alla fattispecie umanitaria, non è pregiudiziale rispetto al successivo percorso istruttorio, il Collegio ritiene fondata la censura proposta in quanto il Tribunale ha basato il rigetto della relativa domanda sull'affermazione che fosse insussistente ogni forma di vulnerabilità e che l'integrazione raggiunta non fosse rilevante. 1.4. Più precisamente, nel decreto impugnato si afferma che non è sufficiente l'allegazione di una esistenza migliore nel paese di accoglienza, ma essendo necessaria una valutazione comparativa che consenta in concreto di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento dell'esercizio dei diritti umani inalienabili cfr. pag. 11 secondo cpv. del decreto impugnato ma, dopo tale affermazione, il Tribunale sembra non trarne le corrette conseguenze, riconducendo la propria valutazione alle medesime indagini svolte in relazione alle protezioni maggiori e non svolgendo alcun approfondimento sull'esistenza, nel paese di origine, della tradizione locale del matrimonio forzato denunciata la quale, anche a livello di rischio, rappresenta un elemento di decisivo rilievo nella valutazione di vulnerabilità cfr. al riguardo Cass. 28152/2017 Cass. 6573/2020 Cass. 6228/2021 e doveva essere oggetto, dunque, di un approfondito accertamento mediante l'acquisizione di C.O.I. attendibili ed aggiornate sulla specifica problematica rappresentata. 1.5. Ciò proprio al fine di accertare se l'aspirazione ad una esistenza migliore fosse meramente riconducibile ad una mera questione economica in assenza di una condizione di povertà inemendabile nel paese di origine o rappresentasse, invece, il risultato di una ribellione ad una condizione di sacrificio della proprio dignità tale da configurare quelle ragioni umanitarie sulle quali è fondato il riconoscimento della tutela garantita dal D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 5, comma 6. 1.6. Ne', al riguardo, la vulnerabilità derivante da tale rischio poteva essere ignorata in comparazione con l'integrazione dedotta che il Tribunale ha apoditticamente circoscritto ad attività di volontariato e di formazione limitate al periodo di accoglienza cfr. pag. 10 par. IV , omettendo di svolgere un compiuto esame della documentazione prodotta cfr. pag. 8 del ricorso , necessario a consentire la valutazione positiva di un perdurante radicamento della ricorrente in Italia alla quale era stata garantita una stabile attività lavorativa, oltre che una abitazione dignitosa. 2. Il decreto, pertanto, deve essere in parte qua cassato, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione cfr. Cass. 13079/2019 Cass. 8571/2020 . la coercizione esercitata mediante minaccia su una persona donna o uomo finalizzata a contrarre un matrimonio forzato in base a norme consuetudinarie del Paese d'origine, può essere qualificata, all'esito della doverosa acquisizione di specifiche C.O.I. quale grave violazione della dignità della persona, idonea a configurare una condizione di vulnerabilità, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nell'ambito del giudizio di comparazione da compiere raffrontandola anche all'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, da valutare in relazione a tutti gli elementi forniti e fondati su prove che il ricorrente ha l'onere di allegare . 3. Il Tribunale dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.