La Corte di Cassazione ha condannato un imputato che si è spacciato per dipendente di una società di fornitura di energia elettrica, inducendo, così, le persone offese ad esibire le bollette e a pagare quanto, in realtà, non dovuto.
La Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza del GIP del Tribunale locale che aveva dichiarato la responsabilità di un imputato per molteplici episodi di truffa e sostituzione di persona. L'accusato ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, della violazione dell'articolo 494 c.p. e 546 c.p.p., in quanto si contesta allo stesso di essersi attribuito la qualifica di dipendente di una società di fornitura di energia elettrica, ma ciò non integrerebbe il delitto di sostituzione di persona, non discendendo specifici effetti giuridici come richiesto dalla suddetta norma. La doglianza è infondata. La giurisprudenza d legittimità, in una precedente controversia che riguardava una differente associazione, ha già avuto modo di ritenere che «integra il reato di sostituzione di persona la falsa attribuzione della qualità di dipendente di un'associazione di servizio, la quale produce l'effetto giuridico di abilitare alla richiesta di informazioni concernenti minori, a nulla rilevando il fatto che il semplice rapporto di dipendenza dell'associazione non comporti la capacità di rappresentarla e di assumere impegni vincolanti verso l'esterno, in quanto, anche in mancanza di una rappresentanza diretta il dipendente crea una situazione di affidamento nell'interlocutore telefonico che costituisce il presupposto dell'attività propria dell'associazione» Cass. numero 8670/2003 . Nel caso di specie, quindi, il fatto che l'accusato si sia spacciato per dipendente di una società di fornitura di energia elettrica integra il reato contestato. Egli, infatti, ha potuto così indurre le persone offese ad esibire le bollette e a pagare quanto, in realtà, non dovuto. Per questi motivi il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Presidente Gallo – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Palermo il 16 gennaio 2020 che ha dichiarato la responsabilità di P.C. per 28 episodi di truffa e tre episodi di sostituzione di persona. 2,Avverso la sentenza impugnata propone ricorso l'imputato deducendo 2.1 violazione di legge in relazione agli articolo 81 e 494 c.p. e articolo 546 poiché la corte non ha risposto alla censura difensiva con cui si chiedeva che i reati di sostituzione di persona, contestati ai capi Z, D1 e L1 e ritenuti avvinti dalla continuazione ai 28 episodi di truffa, formassero oggetto di un'unica imputazione. 2.2 Violazione di legge in relazione all'articolo 494 c.p. e articolo 546 c.p.p. poiché si contesta all'imputato di essersi attribuito la qualifica di dipendente di una società di fornitura di servizi energetici e tale condotta non integra il contestato delitto di sostituzione di persona, poiché da tale qualifica non discendono per legge specifici effetti giuridici, come richiesto dalla norma incriminatrice. 2.3 violazione di legge e in particolare degli articolo 81 e 133 c.p. in ordine al trattamento sanzionatorio poiché l'imputazione di sostituzione di persona avrebbe comunque dovuto comportare un'unica sanzione. Inoltre il relatore non ha formulato alcuna argomentazione rispetto alla censura difensiva limitandosi ad affermare che risulta congruo un aumento di pena di un mese di reclusione ed Euro 100 di multa per ciascuno dei delitti consumati, trascurando di considerare lo stato di sostanziale incensuratezza dell'imputato. Considerato in diritto 1.Il ricorso è manifestamente infondato. Nel caso in esame a fronte di una condotta sempre identica tenuta dall'imputato che in occasione dei 28 episodi di truffa, presentandosi come dipendente dell'Enel, induceva in errore le persone offese facendosi consegnare somme di denaro, sono state contestate solo tre imputazioni aventi ad oggetto plurime condotte di sostituzione di persona, già unificate per continuazione. 1.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché è evidente che la reiterazione di analoghe condotte in danno di diverse persone offese e in luoghi e tempi diversi dà luogo ad una pluralità di reati, che possono essere unificati tra loro per continuazione se rientranti nel medesmo disegno criminoso e in questo caso sono stati unificati già nella contestazione. L'inammissibilità della censura dedotta con l'appello non comportava l'onere per la corte di fornire un'esplicita risposta al riguardo. Ne consegue che essendo state contestate tante condotte di sostituzione di persona quanti sono i reati di truffa perpetrati ricorrendo a tale artifizio, il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto tener conto che ogni singola imputazione di sostituzione di persona ricomprendeva una pluralità di reati in numero complessivamente corrispondente alle singole truffe con cui concorrono. La costatazione che per ogni singola imputazione di sostituzione di persona sia stato determinato un unico aumento sanzionatorio in misura pari alla pena per un singolo delitto di truffa comporta una statuizione favorevole all'imputato, di cui il ricorrente non ha interesse a dolersi. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, come correttamente affermato in-sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che integri il reato di sostituzione di persona articolo 494 c.p. la falsa attribuzione della qualità di dipendente di un'associazione di servizio nella specie OMISSIS , la quale produce l'effetto giuridico di abilitare alla richiesta di informazioni concernenti minori, a nulla rilevando il fatto che il semplice rapporto di dipendenza dall'Associazione non comporti la capacità di rappresentarla e di assumere impegni vincolanti verso l'esterno, in quanto, anche in mancanza di una rappresentanza diretta, il dipendente crea una situazione di affidamento nell'interlocutore telefonico che costituisce il presupposto dell'attività propria dell'Associazione. Nella specie l'imputato si era spacciato per dipendente dell'Associazione OMISSIS , al fine di ottenere informazioni sulle iniziative adottate dalle famiglie di minori che egli aveva molestato . Sez. 5, Sentenza numero 8670 del 11/12/2003 Ud. dep. 26/02/2004 Rv. 228743 - 01 Alla stregua di questi criteri, l'essersi attribuito la qualifica di dipendente dell'Enel integra il reato contestato poiché ha consentito all'imputato di indurre le persone offese ad esibire le bollette e a pagare nelle sue mani le presunte bollette non pagate. Peraltro va osservato che, a fronte della sintetica motivazione resa nella pronunzia impugnata, la sentenza di primo grado ha dedicato uno specifico paragrafo ai delitti di sostituzione di persona, soffermandosi a valutarne la sussistenza in punto di fatto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte. 1.3 Il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento poiché la corte non ha reso specifica motivazione in ordine alla determinazione dei singoli aumenti di pena per i reati satellite, nel rispetto di un consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. Sez. 2, Sentenza numero 50987 del 06/10/2016 Ud. dep. 30/11/2016 Rv. 268731 - 01 È stato inoltre precisato che nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'articolo 125 c.p., comma 3, anche ove adoperi espressioni come pena congrua , pena equa , congruo aumento , ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo. Inoltre nel caso in esame la complessiva entità della pena non deriva dagli aumenti stabiliti in misura molto contenuta, ma dal numero elevato di truffe accertate, che, come sottolineato in sentenza, palesano la spiccata pericolosità dell'imputato. Peraltro, come si è già anticipato, l'aumento di pena per le plurime condotte di sostituzione di persona già unificate nei tre capi d'imputazione è stato determinato in misura molto contenuta, pari a quella inflitta per il singolo episodio di truffa. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.